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Decreto — n. 28471/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to expiration of 40-day response period under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 28471/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal extinguished because neither the main appellant nor the incidental appellant requested a decision within the statutory 40-day period. The main appellant, Giuseppe Dosi, filed the appeal against Anna Paola Zampetti, while Zampetti filed an incidental appeal; however, no response was submitted to the court's proposal for judgment. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the extinction of the proceedings with compensation of costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: If neither party requests a decision on the appeal within forty days of notification, the appeal is deemed renounced and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limit deemed renunciation extinction of proceedings costs compensation rettificazione di confine violazione delle distanze dai confini delimitazione del fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 2870/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: DOSI GIUSEPPE, difesocome in atti; contro ZAMPETTI ANNA PAOLA, difesa come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 10/10/20