Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28395/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against expert fee liquidation, ruling partial work justified reduced but not zero payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28395/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by an expert engineer against a reduced fee liquidation for his work in a civil dispute. The lower court found the expert's initial reports deficient because they failed to address a specific supplementary question regarding the valuation of a de facto construction company's assets, necessitating the appointment of new experts. Consequently, the court ruled that while the original work was insufficient for a full fee, it was not null, justifying a reduced payment rather than a total denial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: An expert's report is not rendered null if it fails to answer a supplementary question, provided the work performed was not entirely useless, thereby justifying a reduced rather than zero fee.

Parole chiave

Generato dall'IA
expert fee liquidation de facto company assets insufficient expert report supplementary question reduced compensation award nullity of expert work civil procedure appeal perizia giudiziale di stima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.
30.5.2002 in relazione all'art. 360 comma primo n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 111 della Costituzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23989/2021 R.G. proposto da : FUSCO GIACOMO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale dell’avvocato MICHEL E DE BONIS (DBNMHL75D27G942W) estratto dal registro INI-PEC e da REGINDE, rappresentato e dife so dall’avv. Michele De Bonis per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MARTINELLI INES, MARTINELLI MARGHERITA LUCIAe MARTINELLI ANGELA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA F ULCIERI DE' CALBOLI 44, presso lo studio VIGLIONE (VGLFBA70R31C773I), rappresentate e dife se d all'avvocato DOMENICO ANTONIO FERRARA (FRRDNC56D30L049A) per procura in calce al ricorso, -controricorrenti- nonchè contro ESPOSITO NICOLA in proprio e quale erede di COLANGELO ROSINA, ESPOSITO ANGELA, MARTINELLI ANTONIO ed ESPOSITO ISA ORNELLA MARIA CATERINA, -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE POTENZA n. 332/2021 depositata il19. 2. 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2023dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il rag. Giacomo Fusco, insieme all'ing. Petruzzi, espletava incarico come CTU nell'ambito del procedimento contenzioso civile n. 2233/1983 del Tribunale di Potenza depositando la relazione del 4.12.1991 e quindi le integrazioni del 4.3.1996 e del 4.12.1996, chiedendo con le parcelle presentate in base all'art. 2 del D.M. 30.5.2002 la liquidazione per la sua quota del compenso di complessivi € 36.076,02, rapportato al valore dei beni mobili ed immobili che erano stati fatto oggetto di sequestro e che secondo le visure catastali relative alla proprietà dell'asserita società di fatto di impresa edilizia costituita da Esposito Giuseppe e Martinelli Carlo ammontavano a £ 6.584.647.483, pari ad € 3.400.686,60.

Il Tribunale di Potenza con la sentenza parziale non definitiva del 28.6/28.9.2001 stabiliva i criteri logici e giuridici da utilizzare per distinguere per le categorie di beni già stimati quali considerare come ricompresi nella società di fatto e quali no, e con ordinanza del 24.1.2003 convocava i CTU Fusco e Petruzzelli affinché, uniformandosi ai criteri fissati nella sentenza parziale non definitiva, e tenendo conto delle relazioni già depositate, rideterminassero il valore della quota di compartecipazione al capitale della società di fatto di Martinelli Carlo.

Non avendo i CTU Fusco e Petruzzi depositato la relazione ulteriore loro richiesta per la mancata produzione ad opera delle parti di ulteriore documentazione riguardante il patrimonio della società di fatto, limitandosi a richiamare i precedenti elaborati, il Tribunale di Potenza con ordinanza del 16.7.2009 li sostituiva con i CTU Margiotta e Di Bisceglie ed acquisita la loro relazione, pronunciava la sentenza definitiva n. 1225/2017 del 16.11.2017, poi confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza n.859/2019 del 10.12.2019. Con decreti in data 16.11.2017 il Tribunale di Potenza liquidava in favore dei quattro ausiliari nominati il compenso di € 3.000,00 ciascuno, ponendone il pagamento a carico delle parti per metà ciascuna.

Avverso il suo decreto di liquidazione proponeva tempestiva opposizione al Tribunale di Potenza ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 il solo rag. Fusco nei confronti degli eredi di Martinelli Carlo (Martinelli Angela, Martinelli Margherita Lucia e Martinelli Ines), che si costituivano resistendo all'opposizione, e degli eredi di Esposito Giuseppe, ossia di Esposito Nicola ed Esposito Angela, che si costituivano resistendo all'opposizione, nonché nei confronti di Esposito Isa Ornella Maria Caterina, Colangelo Rosina e Martinelli Antonio, che restavano invece contumaci.

Con ordinanza del 19.2.2021 il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso e condannava Fusco Giacomo al pagamento in favore di ciascuna parte costituita delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori. Avverso tale ordinanza, non notificata, ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 della Costituzione Fusco Giacomo, notificandolo il 20.9.2021 ad Esposito Nicola, Esposito Angela, Martinelli Angela, Martinelli Margherita Lucia, Martinelli Ines, il 29.9/9.10.2021 ad Esposito Nicola quale erede di Colangelo Rosina (risultata deceduta) ed il 22.9/2.10.2021 a Martinelli Antonio ed Esposito Isa Ornella Maria Caterina, affidandosi a due motivi, e resistono con controricorso notificato il 26.10.2021 Martinelli Angela, Martinelli Margherita Lucia e Martinelli Ines, mentre Esposito Nicola in proprio e quale erede di Colangelo Rosina, Esposito Angela, in proprio e quale erede di Colangelo Rosina, Martinelli Antonio ed Esposito Isa Ornella Maria Caterina sono rimasti intimati.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa, udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro, é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 26.9.2023. Col primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea o falsa applicazione del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell'art. 2 della L.7.7.1980 n. 319 e dell'art. 4 del D.M. 30.5.2002 in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. per non avere il Tribunale di Potenza ritenuto irrilevanti nel giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 le questioni inerenti alla validità dell'elaborato peritale. Richiama il ricorrente l'ordinanza n. 5200 del 28.2.2017 della Corte di Cassazione e la n. 22725/2018 che hanno affermato il principio che la dichiarazione di nullità della consulenza tecnica svolta compete in via esclusiva al giudice del merito e non può avvenire nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso. Il motivo é manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata non ha affatto dichiarato la nullità degli elaborati del rag.

Fusco, in presenza della quale nessun compenso gli sarebbe spettato, essendosi limitata a definire deficitarie le relazioni svolte dal rag. Fusco per la mancata risposta al quesito integrativo inerente alla stima del patrimonio della società di fatto costituita nel settore edilizio tra Esposito Giuseppe e Martinelli Carlo, che ha indotto il Tribunale di Potenza per poter decidere in via definitiva a sostituire gli ausiliari originariamente nominati rag. Fusco ed ing. Petruzzi con i CTU Margiotta e Di Bisceglie allo scopo di rispondere al quesito integrativo sulla base dei criteri logici e giuridici indicati nella sentenza parziale non definitiva, basandosi comunque sulla stime già compiute dal rag.

Fusco e dall'ing. Petruzzi, indicando quindi tale ragione non per negare il diritto al compenso del rag. Fusco, ma per giustificare la mancata liquidazione del compenso nella superiore misura richiesta. Col secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo che é stato oggetto di discussione tra le parti, ossia che le relazioni dei CTU Fusco e Petruzzi del 4.12.1991 e le integrazioni del 4.3.1996 e del 4.12.1996 non sono state inutili ai fini della decisione, in quanto nel richiedere con ordinanza del 24.1.2003 la relazione integrativa sul valore del patrimonio della sola società di fatto il Tribunale di Potenza ha chiesto dapprima ai suddetti professionisti e poi ai loro sostituti di tener conto delle stime dei beni mobili ed immobili già compiute dal rag.

Fusco e dall'ing. Petruzzi nelle citate relazioni, oltre che dei criteri logici e giuridici stabiliti nella sentenza parziale non definitiva. Anche questo motivo non merita accoglimento. In realtà l'ordinanza impugnata non ha omesso di considerare il suddetto fatto, e come già indicato, ha ritenuto deficitaria ed insufficiente per la decisione, ma non nulla, o totalmente inutile, l'attività prestata dall'ausiliario rag. Fusco, e per tale ragione ha ritenuto giustificata la liquidazione avvenuta di un compenso ridotto rispetto a quanto richiesto, ma non ha negato la sussistenza del diritto al compenso di € 3.000,00 oltre accessori già liquidato in suo favore, che sommato a quello liquidato all'ing.

Petruzzi determina una liquidazione complessiva di € 6.000,00 oltre accessori. Il ricorso va quindi respinto e Fusco Giacomo va condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti Martinelli Angela, Martinelli Margherita Lucia e Martinelli Ines. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna Fusco Giacomo al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di Martinelli Angela, Martinelli Margherita Lucia e Martinelli Ines, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 d