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Ordinanza — n. 28394/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal against exclusive forum clause, ruling it a unilateral standard term imposing heavy burden.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28394/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against the Tribunal of Palermo's order declaring jurisdiction based on an exclusive forum clause. The facts show the lawyer sued for professional fees, while the client company argued the exclusive forum clause in their engagement agreement was valid. The court determined the clause was a unilateral standard term because the company failed to prove negotiations occurred, thereby imposing an unfair burden on the lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 1341 c.c.; Art. 13-bis L. 247/2012: A forum selection clause imposed by a large enterprise on a professional without proof of negotiation constitutes a unilateral standard term and is void as it creates a significant imbalance in the parties' rights.

Parole chiave

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unilateral standard term exclusive forum clause professional fees dispute imbalance of rights negotiation proof burden opposizione di terzo competenza concorrente competenze esclusive

Disposizioni normative citate

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Art. 17 of the Framework Agreement of 21 May 2019
1 dell'Accordo quadro, la misura del compenso professionale oggetto di causa non poteva ritenersi regolata dall'accordo quadro, che neppure poteva essere invocato relativamente alla clausola dell'art. 17 relativa al foro convenzionale esclusivo.
Art. 1341, para. 2, c.c.
n.247/2012, era inefficace ex art. 1341 comma 2° cod.
Art. 13-bis, para. 3, L. n. 247 of 2012
per l'affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali, allegando la violazione della norma sull'equo compenso (art. 13-bis della L.
L. n. 49 of 21 April 2023
artt. 702 bis c.p
17 dell'Accordo quadro del 21.5.2019, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale panormita in favore del Tribunale di Milano o del Tribunale di Napoli in ordine alla domanda proposta dal professionista con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c.
art. 619 c.p
n.55/2014, per la difesa giudiziale svolta a favore della AMCO nel procedimento cautelare di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.
art. 29 comma 2 c.p
art. 1341 cod. civ
Il Tribunale di Palermo ha escluso che con riguardo alla clausola di deroga convenzionale del foro inserita nell'Accordo Quadro proposto dalla SGA SPA (poi AMCO SPA) ai propri legali trovasse applicazione il disposto dell'art. 1341 cod. civ.
art. 1341 c.c
Col terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c.
art. 1419 c.c
Col quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2724 of 1987
Cass. n. 4511 of 2001
Cass. n. 15385 of 2000
Cass. n. 5319 of 1983
Cass. n. 18428 of 2023
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8696/2023 R.G. proposto da : DI MARIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in PALERMO VIA G. DI MARZO 61/B, presso lo studio dell’avvocato DI MARIA GIUSEPPE (DMRGPP69H23G273W) che si rappresenta e difende da sé medesimo, -ricorrente- contro AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., in persona del procuratore speciale Federico Rizzetto giusta procura a rogito del notaio Angelo Busani di Milano del 5.5.2021, rep. N. 50584, racc. n. 23305, elettivamente domiciliata in TREVISO VIA DEI MILLE 1 (DOM.

DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PAVAN (PVNNTN78E31L407C) che larappresenta e difende insieme all’avv. EMANUELE LO CURCIO (LCRMNL90M18L407X) per procura allegata alla “memoria di costituzione”, -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE PALERMO depositata i l 6/.4.2023 nel procedimento n. 12728/2021. Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 26 . 9 . 2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO e viste le conclusioni del Pubblico Ministero dott. ROBERTO MUCCI, che ha chiesto l’accoglimento del regolamento.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'avvocato Giuseppe Di Maria ha notificato il 17.4.2023 regolamento di competenza avverso l'ordinanza pronunciata il 6.4.2023 dal Tribunale di Palermo ed in pari data comunicata, la quale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla resistente AMCO –Asset Management Company S.P.A (d'ora in poi per brevità AMCO), già SGA S.P.A., sulla base del foro convenzionale esclusivo previsto dall'art. 17 dell'Accordo quadro del 21.5.2019, ha dichiarato l'incompetenza per territorio del Tribunale panormita in favore del Tribunale di Milano o del Tribunale di Napoli in ordine alla domanda proposta dal professionista con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato il 30.9.2021, per il pagamento del compenso professionale di €30.946,47 oltre accessori, determinato secondo i parametri del D.M. n.55/2014, per la difesa giudiziale svolta a favore della AMCO nel procedimento cautelare di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. promosso dall'avv.

Silvana Oddo in danno della AMCO relativa alla procedura esecutiva immobiliare n. 6737/2018 RGE del Tribunale di Palermo, sulla base dell'incarico conferitogli dalla AMCO il 30.7.2020, condannando il professionista al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.250,00 oltre accessori, e fissando il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Giudice indicato come competente. La AMCO ha depositato in data 12.5.2023 memoria difensiva ex art. 47 comma 5° c.p.c.. Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci ha depositato conclusioni scritte ed ha richiesto di accogliere il ricorso per regolamento, richiamando il precedente rappresentato dall'ordinanza di questa stessa sezione n. 18428/2023, espressasi in tal senso su fattispecie analoga riferita alla AMCO ed allo stesso professionista.

La causa, udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro, é stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 26.9.2023.

2. Nel procedimento culminato nella pronuncia d'incompetenza per territorio l'avv. Giuseppe Di Maria aveva eccepito la nullità della premessa, degli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 e 18 e della tabella compensi allegata relativi all'Accordo quadro del 21.5.2019 predisposto unilateralmente dalla SGA S.P.A. per l'affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali, allegando la violazione della norma sull'equo compenso (art. 13-bis della L. n. 247 del 2012) e dei parametri ministeriali contenuti nel vigente Regolamento, trattandosi di prestazioni eseguite in favore di una grande impresa, nonché la nullità dell'intera convenzione per abuso di dipendenza economica concretatosi in comportamenti incompatibili con la natura di società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Lo stesso professionista aveva replicato all'eccezione d'incompetenza per territorio avversaria, nelle note autorizzate, che all'atto del conferimento dell'incarico del 30.7.2020 non era stato pattuito alcun foro convenzionale, essendo quindi competente ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 il Tribunale di Palermo, e che la clausola 17 dell'Accordo quadro del 21.5.2019 sulla competenza territoriale esclusiva, unilateralmente predisposta dalla SGA S.P.A., poi AMCO SPA, in maniera standardizzata, per regolare uniformemente i rapporti con tutti i legali via via incaricati da tali società e determinante un significativo squilibrio a scapito del professionista, non essendo stata da lui specificamente sottoscritta ed essendo contraria all'art. 13 bis comma 4 della L. n.247/2012, era inefficace ex art. 1341 comma 2° cod. civ. e comunque nulla.

3. In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla AMCO SPA, già SGA SPA, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla base dell'art. 17 dell'Accordo Quadro del 21 maggio 2019, rubricato "Foro compente (rectius competente)", in forza del quale si conveniva che "in caso di controversie in merito alla interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, non risolte in prima istanza in via amichevole, foro esclusivo competente a conoscere delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 2 c.p.c., sarà esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale o la Direzione Generale della SGA, attualmente poste rispettivamente in Napoli e Milano e con espressa esclusione di tutti gli altri Fori alternativi".

Il Tribunale di Palermo ha escluso che con riguardo alla clausola di deroga convenzionale del foro inserita nell'Accordo Quadro proposto dalla SGA SPA (poi AMCO SPA) ai propri legali trovasse applicazione il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e dunque la formalità della specifica approvazione per iscritto -, non trattandosi di schema contrattuale stilato in funzione di una serie indefinita e indifferenziata di rapporti, ma piuttosto di una convenzione destinata a regolare specifici e ben individuati rapporti d'opera con professionisti preventivamente selezionati, costituente, peraltro, non già lo strumento negoziale per la collocazione sul mercato di prodotti, beni e servizi offerti dalla predisponente alla clientela indiscriminata, bensì il mezzo per regolare "in modo omnicomprensivo ed esclusivo" i rapporti professionali relativi agli incarichi di assistenza giudiziale e stragiudiziale conferiti ad avvocati esterni nell'ambito della propria attività di recupero crediti per sé o per terzi mandanti.

Il Tribunale ha tratto argomento a favore della non vessatorietà della clausola della competenza territoriale esclusiva pure dalla lex specialis, rappresentata dall'art. 13-bis, L. n. 247 del 2012, volta alla tutela degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'art. 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, con riferimento ai casi in cui le convenzioni siano unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

In particolare il Tribunale di Palermo ha ritenuto che non fosse ravvisabile una conclusione del contratto per adesione, soggetta alla formalità della specifica approvazione per iscritto dell'art. 1341 comma 2° cod. civ., alla luce della fase immediatamente precedente la sottoscrizione della proposta di convenzione, avendo l'avvocato Giuseppe Di Maria ricevuto la bozza della proposta di accordo e fruito di un termine utile per l'esame delle relative condizioni e per il conseguente riscontro. L'ordinanza impugnata ha altresì escluso che la pattuizione sulla competenza territoriale potesse rientrare tra le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, considerate vessatorie dall'art. 13-bis, comma 4, L.n. 247 del 2012 e sanzionate dal successivo comma 8 con la nullità di protezione ad esclusivo favore del professionista, non essendo compresa tale convenzione nel catalogo di clausole che si presumono vessatorie, contenuto nel comma 5, "ben più ristretto" sia di quello contemplato dall'art. 33 del Codice del consumo sia di quello contenuto nell'art. 1341, comma 2, c.c..

Il Tribunale di Palermo ha poi aggiunto che il ricorrente non avrebbe "allegato in qual modo detta clausola si tradurrebbe, in concreto, in un onere penalizzante, ingiustificato ed economicamente gravoso, al punto da modificare in senso per lui svantaggioso l'equilibrio contrattuale".

4. Il ricorrente si duole anzitutto del fatto che l'ordinanza impugnata alla pagina 5, righi da 18 a 24, contenga un refuso indicativo dell'utilizzo di un precedente modello di provvedimento riferito ad altra controversia analoga, essendo riportato un riferimento al pagamento del compenso contrattualmente previsto all'avv. Di Maria che lo avrebbe accettato con effetto estintivo sulla pretesa che é del tutto inconferente, in quanto nella presente causa la AMCO SPA si é limitata a dichiararsi disponibile a versare al professionista il compenso eventualmente dovuto contrattualmente ove il ricorso avversario fosse ritenuto ammissibile scontrandosi con la pretesa dell'avv. Di Maria di ottenere somme diverse e superiori a quelle previste dalla convenzione, ma il suddetto refuso é stato del tutto ininfluente sulla questione di competenza decisa nell'ordinanza impugnata.

5. Col primo motivo di ricorso ci si duole in relazione all'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c. dell'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia che era stato fatto oggetto di discussione al punto 1-a) di pagina 1 delle note autorizzate del 3.5.2022 dell'avv. Di Maria, rappresentato dal fatto che l'art. 1 dell'Accordo quadro del 21.5.2019, intitolato “Oggetto della Convenzione ed assegnazione di incarichi”, stabiliva che ciascun incarico sarebbe stato formalizzato al professionista con una specifica comunicazione di conferimento (attraverso lettera o procedura informatica) indicante il riferimento alla Convenzione ed al valore della controversia da applicare per la determinazione del compenso convenzionalmente pattuito secondo l'art. 5 dell'Accordo quadro, per cui non essendo stata pattuita alcuna misura del compenso in sede di conferimento di incarico e non essendo stata fatta la comunicazione formale dell'incarico prevista dall'art. 1 dell'Accordo quadro, la misura del compenso professionale oggetto di causa non poteva ritenersi regolata dall'accordo quadro, che neppure poteva essere invocato relativamente alla clausola dell'art. 17 relativa al foro convenzionale esclusivo.

Tale primo motivo per la parte relativa alla determinazione del compenso professionale secondo le tariffe ministeriali del D.M. 55/2014, o secondo le tariffe convenzionali allegate all'Accordo quadro del 21.5.2019 dovrà essere esaminato dal giudice di primo grado perché non strettamente attinente alla questione di competenza, mentre per i riflessi sulla validità della clausola di competenza convenzionale dell'art. 17 dell'Accordo quadro deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo fatti valere dal ricorrente in seguito esaminati, non senza rilevare che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'avv.

Di Maria aveva chiesto di accertare la nullità dell'Accordo quadro del 21.5.2019 sotto altri profili, deducendo solo nelle note autorizzate del 3.5.2022, e quindi tardivamente, una nullità dell'Accordo quadro suddetto per difetto delle forma convenzionalmente prevista per il conferimento di incarichi professionali sopravvenuti, forma della quale era pienamente consapevole già al momento dell'introduzione del giudizio e non certo a seguito dell'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla AMCO S.P.A..

6. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis, commi 1 e 3, della L. n. 247 del 2012, ritenendo errata la ricostruzione operata dal Tribunale di Palermo secondo la quale l'Accordo quadro per l'affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali del 21.5.2019 non sarebbe stato predisposto unilateralmente da parte della committente pur essendo destinato a regolare in modo uniforme, per esigenze di contenimento di spesa, tutti i rapporti professionali con gli avvocati convenzionati già incaricati, o da incaricare della difesa giudiziale della AMCO, senza possibilità per il professionista di modificarne il contenuto attraverso una trattativa individuale, che non poteva ritenersi intervenuta tra soggetti posti in una posizione di forza diseguale solo perché la bozza era stata inviata per la firma all'avv.

Di Maria prima del conferimento dell'incarico senza essere da lui minimamente modificata, tanto più che quando il legale aveva cercato in deroga alla Convenzione di ottenere pagamenti delle sue spettanze per le attività svolte in giudizi di lunga durata prima della conclusione delle vertenze si era visto addirittura revocare l'incarico professionale dalla AMCO.

7. Col terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 13-bis comma 11° della L.n. 247 del 2012, quanto alla necessità della specifica sottoscrizione della clausola di deroga alla competenza per territorio, giacché l'Accordo Quadro del 21 maggio 2019 è un contratto-tipo che disciplina uniformemente una pluralità indeterminata di contratti d'opera professionale già conferiti, ma anche conferendi da parte della AMCO SPA, e sottolinea che l'art. 13 bis, comma 11, della L.n. 247 del 2012 dispone che "(p)er quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

8. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis comma 4° della L. n. 247 del 2012, evidenziandosi che gli unici due fori alternativi previsti - Napoli e Milano - con espressa esclusione di tutti gli altri fori - tengono conto solamente ed esclusivamente della vicinanza degli organi giurisdizionali alle sedi della SGA SPA, poi AMCO SPA (sede legale e direzione generale), mentre non vi è alcun Foro che tenga conto della città di Palermo, ove ha sede l'Ordine degli Avvocati al cui albo l'avvocato Giuseppe Di Maria è iscritto ed ove il predetto ha il suo studio legale, ossia del foro competente ex lege, come peraltro dedotto dal ricorrente al punto 1-c) delle note autorizzate del 3.5.2022, non considerate nell'ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto dei maggiori oneri e difficoltà derivanti dalla in tal modo necessaria partecipazione del professionista ad udienze che si tengano in uffici giudiziari anche molto distanti dal suo domicilio.

9. Col quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 13-bis, commi 2, 4 e 8 della L. n. 247 del 2012 ed attiene all'iniquità del compenso determinato dalla Convenzione del maggio 2019 rispetto ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ma la questione da esso posta attiene alla misura dei compensi professionali spettanti all'avv. Di Maria e dovrà essere quindi esaminata dal Tribunale di Palermo in quanto non attinente alla questione della competenza territoriale oggetto del presenteregolamento.

10. Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, le cui censure vanno esaminate unitariamente, nel solco dell'ordinanza n.18428/2023 di questa stessa sezione, pronunciatasi su vertenza relativa ad altro incarico professionale più o meno coevo tra le stesse parti, vanno ritenuti fondati nei sensi di seguito indicati.

11. Ai fini della qualificazione della clausola che rende esclusivi i fori di Napoli e di Milano, in deroga al criterio di competenza ex art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2011,di cui all'art. 17 dell'Accordo quadro del 21.5.2019, questa Corte, adita con ricorso per regolamento di competenza, opera comunque come giudice del fatto e ha, dunque, il potere di accertare direttamente, attraverso l'esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, la natura di tale convenzione, in quanto la relativa qualificazione incide sull'impugnazione proposta.

12. La Convenzione del 21.5.2019, recante la clausola di deroga alla competenza territoriale, era denominata Accordo quadro per l'affidamento e lo svolgimento di incarichi professionali. Nella premessa (definita comunque "parte integrante"), la Convenzione dichiarava di operare nell'ambito di "una complessiva rivisitazione dei rapporti intercorrenti tra la SGA ed i legali esterni", indicati di seguito come "Legali Convenzionati". Scopo esplicito della Convenzione era "regolare - in modo omnicomprensivo ed esclusivo - dal punto di vista procedurale, operativo, amministrativo ed economico gli incarichi già affidati anche dalle danti causa di SGA e quelli che (...) potranno essere eventualmente affidati, riguardanti l'attività di assistenza legale (giudiziale e/o stragiudiziale) nell'ambito delle più generali azioni volte al recupero dei crediti verso clientela e/o concernenti pretese da parte della clientela stessa o di terzi connesse o scaturenti dai crediti stessi e/o dalle relative garanzie".

Si chiariva che tale Convenzione sostituiva o rendeva "comunque inefficace qualsiasi altro contratto, accordo, proposta o intesa, scritti oppure solo verbali, che fosse eventualmente intercorso in precedenza o attualmente in vigore". L'art. 1 specificava che la "Convenzione disciplina gli aspetti giuridici, operativi ed economici dei rapporti che intercorrono tra gli Avvocati e la SGA in dipendenza degli incarichi professionali conferiti ed aventi ad oggetto l'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale a favore di SGA in proprio o in qualità di mandataria di soggetti terzi".

Lo stesso art. 1 aggiungeva che "(l)a Convenzione viene perfezionata mediante scambio di corrispondenza commerciale; pertanto, essa si intende perfezionata nel momento in cui SGA avrà ricevuto la Sua accettazione". L'art. 4 recava i "Criteri di determinazione dei compensi - Aspetti generali ". Gli articoli a seguire regolavano alcune ipotesi particolari. L'art. 18 chiariva poi che la Convenzione doveva applicarsi "con esclusivo riferimento agli incarichi che verranno conferiti a far data dalla sua sottoscrizione, nonché a quelli già conferiti da SGA, dalle sue danti causa o dalle sue mandanti a far data dal 26 giugno 2017".

13. Sussiste, pertanto, la fattispecie delle condizioni generali di contratto, con riguardo alle quali l'art. 1341, comma 2° cod. civ. impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie od onerose, in quanto la Convenzione del 21.5.2019 (recando un accordo quadro per l'affidamento e lo svolgimento degli incarichi professionali tra la SGA SPA, e quindi la AMCO SPA, e i "legali esterni", perfezionato "mediante scambio di corrispondenza commerciale" e finalizzato a "regolare - in modo omnicomprensivo ed esclusivo - dal punto di vista procedurale, operativo, amministrativo ed economico gli incarichi...", ovvero a disciplinare gli aspetti giuridici, operativi ed economici dei rapporti che intercorrono tra gli Avvocati e la SGA SPA, poi AMCO SPA, in relazione ai mandati da conferire in futuro nonché a quelli già conferiti a far data dal 26 giugno 2017, era destinata a regolare una serie indefinita di contratti da un punto di vista sostanziale, giacché predisposta unilateralmente da un'impresa (non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) contraente esplicante attività negoziale verso tutti gli avvocati che intrattengono rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività difensive o di assistenza legale in favore della medesima committente e non solo verso avvocati già selezionati ed incaricati, come erroneamente sostenuto alla pagina 8 dell'ordinanza impugnata.

La Convenzione in esame non si atteggiava, quindi, come un mero accordo normativo, avente ad oggetto il contenuto di negozi giuridici eventuali e futuri che potessero sorgere fra i due contraenti, ma configurava una disciplina generale uniforme, predisposta dalla SGA SPA, poi AMCO SPA, degli incarichi professionali affidati e da affidare agli avvocati, sicché la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coincidente con quelli legislativamente individuati, e che rientra tra le clausole vessatorie normativamente elencate, doveva essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. (arg. da Cass. n. 2724 del 1987).

14. Si consideri, peraltro, che il comma 3 dell'art. 13-bis della L. n. 247 del 2012 stabilisce che "(l)e convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria", aggiungendo al comma 11 che "(p)er quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile". In dottrina, si è affermato che un esempio di clausola vessatoria, agli effetti del comma 4 del medesimo art. 13-bis, può rinvenirsi proprio nella convenzione che imponga come foro competente quello del committente, ove determini un significativo aggravio a carico dell'avvocato.

Mentre la sopravvenuta L. 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), pur nella specie non applicabile (art. 11), all'art. 5, comma 5, prevede che "(l)a convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata".

15. Non vale ad escludere il carattere della predisposizione unilaterale, coessenziale alle condizioni generali di cui all'art. 1341 c.c., l'allegazione difensiva della AMCO SPA, secondo cui la bozza della Convenzione era stata preventivamente trasmessa all'avvocato Giuseppe Di Maria, il quale l'aveva poi restituita sottoscritta senza formulare alcuna controproposta o riserva. In verità, l'art. 1 della Convenzione ne delineava il perfezionamento a mezzo di scambio di corrispondenza ed a seguito dell'accettazione conforme dell'avvocato aderente.

Ora, se non è decisivo a configurare l'ipotesi sub art. 1341 c.c. il fatto che il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco senza concorrere alla sua formazione (quanto la verifica, dapprima compiuta, che le condizioni predisposte fossero destinate a servire ad una serie indefinita di contratti di patrocinio legale), è pure innegabile che per smentire la configurabilità della predisposizione unilaterale del contratto recante condizioni onerose la AMCO SPA, grande impresa in posizione di maggior forza contrattuale rispetto al professionista, avrebbe dovuto positivamente dimostrare che il contenuto specifico di siffatte condizioni fosse stato discusso mediante trattative intercorse tra le parti (Cass. n. 4511 del 2001;

Cass. n.15385 del 2000; Cass. n. 5319 del 1983), mentre tale prova é mancata.

16. Il ricorso deve dunque essere accolto con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Palermo, che provvederà anche sulle spese del procedimento di regolamento di competenza previa riassunzione delle parti nei termini di legge.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sez