Italian Court corrects a material error in a cassation ruling regarding the wrong appellate court for remand.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the correction of a material error in a previous judgment that incorrectly designated the Court of Appeal of Naples instead of Genoa for the remand. The appellants argued for the correction, while the respondents requested inadmissibility, but the Court found a clear discrepancy between the operative part and the reasoning. The decision was based on the principle that the remand should go to the same court that originally issued the cassated judgment, as established in prior case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The Court of Cassation may correct material errors in its own judgments, specifically designating the correct appellate court for remand when the operative part contradicts the reasoning and the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 23956/2018 R.G. proposto da Vandemoortele Bakery Products Italia s.p.a. (già Vandemoortele Italia s.p.a., già LAG s.p.a., già Lanterna Alimentari Genova s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a con procura speciale in calce al ricorso, dall'av v. Enrico Siboldi del foro di Genova e dall’avv. Ludovica Franzin del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5 presso lo studio del secondo difensore; –ricorrente – Oggetto:
Correzione errore materiale contro Graziani Stefano, Graziani Mario e Afra Giacon, rappresentati e difesidagli avv. Renato Codiglia del foro di Ancona e Augusto D’Ottavi del foro di Roma, con procura speciale in calce a i ricorsi nn. 4027/2016 e 34422/2019 ed elettivamente domiciliati in Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 48 presso lo studio del secondo difensore; -controricorrenti– e contro Priore Luca in proprio e quale legale rappresentante della Millennium Engineering s.r.l.; - intimato - e contro Pettenon Adelchi, già titolare della A.P. Proget di Pettenon Adelchi (già Progetto Automazioni di Pettenon p.i.
Adelchi); - intimato - avverso la sentenza della Corte d i Cassazione n. 17378 / 2 1 pubblicata in data 17 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 28 aprile 2023dal Consigliere Milena Falaschi. FATTO E DIRITTO Nei procediment i - R.G. nn. 402772016 e 34422/2019 - definiti con sentenza della Sezione Se conda , 17 giugno 202 1 n. 17378, con la quale sono stati accolti “il primo di ciascuno dei due primi motivi” dei ricorso (avverso le sentenze n. 7 del 2015 e n. 1544 del 2018 della Corte di appello di Genova), assorbiti i restanti, gli Avv ocati Enrico Siboldi e Ludovica Franzin, in qualità di procuratori di Vandemoortele Bakery Products Italia s.p.a., hanno chiesto la correzione della predetta pronuncia nella parte in cui ha disposto i l rinvio del giudizio alla Corte di appello di Napoli, altra composizione, anziché alla Corte di appello di Genova, ossia allo stesso giudice che aveva emesso le sentenze impugnate per provvedere all’integrazione del contraddittorio, trattandosi all’evidenza di un mero refuso.
Hanno svolto difese Afra Giacon, Stefano e Mario Graziani, i quali hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso. Sono rimasti intimati Luca Priore in proprio e quale legale rappresentante della Millennium Engineering s.r.l e Adelchi Pettenon. Il Collegio ritiene che la richiesta di correzione de bba essere accolta. Al riguardo va rilevato che il denunciato errore materiale emerge chiaramente dal contrasto tra dispositivo e motivazione, nella quale il Collegio decidente ha chiaramente inteso rinviare la controversia in esame alla stess a Corte d i appello di Genova, in considerazione del fatto che la stess a con le due sentenze impugnate (la non definitiva e quella definitiva) che, integrandosi reciprocamente, definivano un unico giudizio, aveva esaminato il merito della causa senza ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei ricorrenti Stefano e Mario Graziani e Afra Giacon, presenti in primo grado in qualità di litisconsorti necessari, in tal modo, evidentemente, mostrando di voler seguire l'insegnamento pure proveniente da questa Corte (Cass. , S ez.
U n . , 19 dicembre 1991n. 13714), secondo il quale la cassazione della sentenza, per error in procedendo , con rinvio cosiddetto restitutorio o improprio al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio (diversamente da quanto accadde nell'ipotesi di rinvio, cosiddetto "proprio", a seguito di annullamento per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.) non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello c onclusosi con la sentenza cassata (in termini anche, Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2006 n. 2509;
Cass. 2 febbraio 2021 n. 2248). Né osta alla correzione nel senso già esposto, la circostanza che il giudizio sia stato tempestivamente riassunto dinanzi al giudice erroneamente designato, la Corte di appello di Napoli, essendo prevista quale misura per i provvedimenti non revocabili (art. 287 c.p.c.) e del resto i termini per riassumere decorrono dalla comunicazione della ordinanza di correzione. Ritenuto, pertanto, che in relazione a tali profili, deve essere designato quale giudice di rinvio nella presente causa la Corte di appello di Genova, in tal senso correggendosi il dispositivo della sentenza di che trattasi.
Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass.4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1 737 8 del 202 1 nel senso che nella parte dispositiva, a pag. 21, rigo 22 dove viene indicata l a " Corte d’appello di Napoli" come giudice del rinvio, si debba leggere “Corte d’appello di Genova”. Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della sostituzione così disposta. Così deciso in Roma, nella camera di co