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Ordinanza — n. 28350/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses suspension of inheritance division due to lack of administrative judgment authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28350/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Rosaria Montuori's appeal against the suspension of her inheritance division proceedings. The lower court had suspended the case pending an administrative ruling on a demolition order, but the Supreme Court found this improper. The Court ruled that no binding administrative judgment existed because the demolition order was not yet contested, and the parties in the administrative suit were not identical to those in the civil suit. Consequently, the suspension lacked the necessary legal basis and was annulled to allow the inheritance division to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: The suspension of civil proceedings pending an administrative judgment is admissible only when a binding administrative decision exists and the parties are identical, ensuring the administrative court defines exclusive subjective rights.

Parole chiave

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inheritance division suspension of proceedings administrative judgment prejudicial question identity of parties demolition order communal property divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Art. 337 c.p.c.
inoltre, ai fini dell’art.337 c.p.c., nessuna sentenza sarebbe stata invocata nel presente giudizio sicché sarebbe illegittima l’ordinanza di sospensione; - il ricorso è fondato; - la sospensione facoltativa del processo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 133, lett. f, c.p.a.
1607 del 2018); - nel caso in esame, come correttamente osservato dal Procuratore Generale, benché la materia rientri tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, lett.
Art. 713, comma 1, c.c.
art. 337 c.p
inoltre, ai fini dell’art.337 c.p.c., nessuna sentenza sarebbe stata invocata nel presente giudizio sicché sarebbe illegittima l’ordinanza di sospensione; - il ricorso è fondato; - la sospensione facoltativa del processo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c.
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n.14146
è prevista nelle ipotesi in cui la parte invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n.14146; Cassazione civile sez.
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.6620
VI, 08/07/2020, n.14146; Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.6620); - nel caso di specie, nessuna sentenza è stata richiamata a fondamento dell’impugnato provvedimento di sospensione ma è stata evidenziata la mera opportunità “di rinviare il giudizio in attesa dell’esito innanzi al G.A.
Cassazione n. 20491 del 2018
Cassazione n. 1607 del 2018
Cassazione n. 25021 del 2019
Cassazione n. 12656 del 2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7455/2023 R.G. proposto da: Montuori Rosaria, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURETANO CARLA (LRTCRL71D51L845D) -ricorrente- contro Montuori Rosa Raffaella, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell’avvocato AVAGLIANO ALESSANDRO (VGLLSN74T14H501R) rappresentato e difeso dall'avvocato FIORILLO GENNARO (FRLGNR68A08H703V) -controricorrente- nonchè contro Montuori Giuseppina -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE SALERNO n. 62/2006 depositata i l 15/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: - Nel giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra le germane Rosaria, Rosa Raffaella e Giuseppina Montuori, il Tribunale di Salerno, preso atto dell’intervenuto ordine di demolizione del complesso immobiliare o di parte di esso e dell’opportunità, rappresentata dalle parti, di rinviare il giudizio in attesa dell’esito dell’impugnazione del provvedimento innanzi al giudice amministrativo, ritenne sussistenti i presupposti ex artt. 295 e 337, secondo comma, c.p.c. per sospendere il giudizio in attesa della formazione del giudicato amministrativo sulla liceità edilizia del complesso immobiliare o di parte di esso; - Montuori Rosaria ha proposto ricorso per regolamento di competenza sulla base di un unico motivo; - Montuori Rosa Ra ffaella ha resistito con controricorso; - Montuori Giuseppina è rimasta intimata; - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.

Civ; - in prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta e la ricorrente ha depositato memorie illustrative. Ritenuto che: - deve essere, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza per carenza di chiarezza nell’esposizione dei fatti e dei motivi in quanto il ricorso consente di comprendere in modo agevole l’iter processuale e le doglianze avverso il provvedimento di sospensione; - è, altresì infondata l’eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza nell’ipotesi in cui si tratti di sospensione facoltativa, essendo pacifico l’ammissibilità del mezzo in tutte le ipotesi in cui si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata ( ex multis Cassazione civile sez.VI, 08/07/2020, n.14146); - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.295 c.p.c. e 337 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente sospeso il giudizio di divisione, pur non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio ed il giudizio amministrativo, considerato, peraltro, che l’ordinanza di demolizione riguarderebbe solo una parte del complesso immobiliare.

La ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 25021 del 2019, secondo cui il carattere abusivo di alcuni beni costituenti l’asse ereditario non escluderebbe la possibilità, da parte di ciascun comproprietario, di domandare lo scioglimento della comunione riguardo ai restanti immobili non abusivi. inoltre, ai fini dell’art.337 c.p.c., nessuna sentenza sarebbe stata invocata nel presente giudizio sicché sarebbe illegittima l’ordinanza di sospensione; - il ricorso è fondato; - la sospensione facoltativa del processo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c.

è prevista nelle ipotesi in cui la parte invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n.14146; Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n.6620); - nel caso di specie, nessuna sentenza è stata richiamata a fondamento dell’impugnato provvedimento di sospensione ma è stata evidenziata la mera opportunità “di rinviare il giudizio in attesa dell’esito innanzi al G.A. dell’ordinanza di demolizione”; - quanto alla ricorrenza de i presupposti per la sospensione necessaria, va ricordato che, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte, ai fini della sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva (v. da ultimo Cass. n. 20491 del 2018 e Cass. n. 1607 del 2018); - nel caso in esame, come correttamente osservato dal Procuratore Generale, benché la materia rientri tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, lett. f, c.p.a.), da un lato non risulta che l’ordinanza di demolizione sia stata effettivamente oggetto di impugnazione, essendo stata soltanto preannunciata l’intenzione di impugnare detta ordinanza; dall’altro, il giudizio riguardante il precedente diniego alla pratica di condono edilizio, pendente innanzi al TAR di Salerno con R.G. n. 964 del 2021, risulta proposto dalla sola Montuori Rosaria, sicché il presupposto dell’identità delle parti tra la controversia pregiudiziale ed il giudizio da sospendere risulta mancare radicalmente; - è, in ogni caso, dir imente osservare che l’ordine di demolizione non riguarda l’intero complesso immobiliare oggetto del giudizio di scioglimento della comunione ma solo alcuni cespiti sicché trova applicazione il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 25021 del 2019, secondo cui, nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti (e in senso conf. v.

Cass. n. 12656 del 2023); - il ricorso per regolamento di competenza deve , pertanto, essere accolto; - l’ordinanza di sospensione deve essere annullata e le parti vanno rimesse innanzi al Tribunale di Salerno per la prosecuzione del giudizio nei termini di legge; - le spese vanno liquidate nel giudizio di merito;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione e rimette le parti innanzi al Tribunale di Salerno per la prosecuzione del giudizio nei termini di legge. Spese al giudizio di merito. Così deciso