Court dismisses lawyer's appeal, ruling fee calculation errors are correctable locally, not grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maria Del Grosso's appeal against a lower court's order awarding her €225 for representing an untraceable defendant. The lawyer argued the fee was below statutory minimums and that the court erred by reducing the amount due to procedural exhaustion. The court held that the lower court made only a correctable mathematical error, not a legal one, and that the fee reduction was legally justified despite being low.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; Art. 106-bis D.P.R. 115/2002: A mathematical error in calculating office defense fees is a material defect correctable by the issuing judge and does not constitute a violation of law admissible to the Supreme Court, whereas statutory reductions for untraceable defendants remain valid even if fees fall near minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26888/2022 R.G. proposto da DEL GROSSO MARIA, rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Roma, Via Postumia n. 3. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catania n. 2753/2022, pubblicata in data 19.10.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.7.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Con ordinanza n. 2753/2022 la Corte di appello di Catania, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, ha liquidato all’avv. Maria del Grosso l’importo € 225,00 per la difesa di ufficio dinanzi alla Corte di cassazione di un imputato divenut o irreperibile, compensando le spese di causa in considerazione della notevole riduzione dell’importo liquidato. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. Maria Del Grosso con ricorso in due motivi, illustrati con memoria. Oggetto: compensi professionali Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 2223, comma secondo, c.c., 4 D.M. 55/2014, 132 n. 4 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c., vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte di merito abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari e non consono al decoro della professione, ed abbia applicato la ulteriore riduzione del 50% sull’assunto che l’attività si fosse esaurita nella predisposizione di un ricorso inammissibile invec e redatto da altro difensore, trascurando infine che l’esito del giudizio era stato determinato dalla mancata acquisizione del fascicolo di causa. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per aver la pronuncia compensato le spese di lite in considerazione della notevole riduzione dell’importo liquidato, in violazione del principio di soccombenza.
3. Il primo motivo non è fondato. Il Giudice distrettuale, riconoscendo a titolo di onorario l’importo di € 225,00, èincorso in un mero errore materiale, avendo indicato in motivazione i termini matematici del computo (€ 900,00 richiesti dalla ricorrente, ridotti del 50% e con applicazione dell’ulteriore riduzione di un terzo), salvo a poi riconoscere una somma inferiore a quello risultante dalla corretta effettuazione delle operazioni di calcolo. L’errore è suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c. ad opera dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento; non si è in presenza di un errore in diritto denunciabile in cassazione, ma di un vizio derivante da un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere, esattamente determinati (Cass. 19639/2006;
Cass. 11333/2009; Cass. 23704/2016; Cass.2486/2019). Il procedimento di correzione costituisce – difatti - lo specifico rimedio idoneo ad ovviare all'errore che non risulti incidente sul processo decisionale oltre ad emergere direttamente dall'esame dell'atto-provvedimento, senza quindi involgere alcuna attività interpretativa e con esclusione di qualsiasi aspetto che attenga al processo propriamente formativo del dictum del giudice anziché alla sua semplice esteriorizzazione. L’importo liquidato, benché oggettivamente esiguo, è conseguenza dello svolgimento di un’unica prestazione (studiodella causa) e non può ritenersi lesivo del decoro della professione.
La liquidazione delle spettanze del difensore d’ufficio non deve superare il valore medio della tariffa, potendo essere quantificato nei minimi (Cass. 4759/2022; Cass. 31404/2019; Cass.26643/2011). Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario: la norma costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. 9808/2013, Corte cost. 350/2005, Corte cost. 201/2006 e 270/2012).
Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (Cass. 4759/2022). Quanto alla violazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., la pronuncia ha dato rilievo all’esito della causa, conclusasi con pronuncia di inammissibilità del ricorso, non apparendo decisivo che il ricorso fosse stato predisposto da l precedente avvocato, essendo il risultato finale comune a tutti i difensori intervenuti.
4. Il secondo motivo è infondato. Sussistevano le condizioni per compensare le spese, poiché la somma liquidata è notevolmente inferiore (di due terzi) a quella richiesta. L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma resta pur sempre ammissibile la compensazione totale o parziale, in presenza degli altripresupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass.
S.U. 32061/2022). Il ricorso è respinto. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella came