Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28347/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28347/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28347/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24803/2022 R.G. proposto da : AVV. FRANCESCO PIZZUTO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA GIANFRANCO (PSSGFR66A01F158Q) rappresentato e difeso dall'avvocato CITRIGLIA SALVATRICE (CTRSVT75S69I199W) -ricorrente- contro CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELLE IMPRESE ATTIVITA' PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L¿ITALIA COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.139/2022 depositata il 08/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28347/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AVV. FRANCESCO PIZZUTO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA GIANFRANCO (PSSGFR66A01F158Q) rappresentato e difeso dall'avvocato CITRIGLIA SALVATRICE (CTRSVT75S69I199W) -ricorrente- contro CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELLE IMPRESE ATTIVITA' PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L¿ITALIA COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.139/2022 depositata il 08/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
mancato versamento dell'anticipo spese dazione in pagamento condanna al pagamento pecuniario pagamento a contanti del saldo spese di esecuzione pagamenti di acconti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24803/2022 R.G. proposto da : AVV. FRANCESCO PIZZUTO, elettivamente domiciliato in ROMA V. GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA GIANFRANCO (PSSGFR66A01F158Q) rappresentato e difeso dall'avvocato CITRIGLIA SALVATRICE (CTRSVT75S69I199W) -ricorrente- contro CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELLE IMPRESE ATTIVITA' PROFESSIONALI E LAVORO AUTONOM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA (DPRNDR50M02G702B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L¿ITALIA COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.139/2022 depositata il 08/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori