Cassation Court dismisses appeal regarding burden of proof in opposition to payment order for loan dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Filippo Di Giacomo's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to uphold a payment order against Marina Rea. The lower court found that Rea successfully proved the transfer was a loan, while Di Giacomo merely contested the obligation to repay without proving a gift. The Court ruled that the first-instance judge correctly identified the loan as the primary basis for the decision, rather than relying on the formal nullity of a potential gift.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: In an opposition to a payment order, the plaintiff bears the burden of proving the constitutive facts of the claim, and the defendant's mere denial of the debt does not shift this burden to the plaintiff.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18796/2019 R.G. proposto da : REA MARINA, rappresentatae difesa da sé stessa (REAMRN67R47A433M); -ricorrente- contro DI GIACOMO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DI TORRENVA 220/A, presso lo studio dell’avvocato DI CENSO MASSIMO (DCNMSM71M08H501K),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CACACE ILARIA (CCCLRI85P70A486C); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'A PPELLO di ROMA n. 234/2019,depositata il 9/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE 1.Don Filippo Di Giacomo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Cassino gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.000 in favore di Marina Rea. L’opponente deduceva che il decreto era stato emesso sulla base di un bonifico bancario privo di causale e inoltre non idoneo a costituire prova scritta nel procedimento monitorio ed essendo in ogni caso la pretesa infondata, in quanto l'avvocato Rea aveva effettuato il bonifico per sostenere economicamente i vari progetti umanitari di cui il ricorrente era promotore.
Si costituiva l'opposta Marina Rea, contestando quanto esposto e sostenendo che il ricorrente le aveva chiesto un prestito di euro 10.000, per pagare il premio di una pensione/assicurazione. Con la sentenza n. 1401 del 2017 il Tribunale di Cassino ha rigettato l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo: ad avviso del Tribunale vi era documentazione allegata al fascicolo monitorio che chiariva come la somma fosse stata versata a titolo di prestito e non poteva essere condivisa la prospettazione dell’opponente in quanto, laddove l'azione fosse avvenuta effettivamente per spirito di liberalità, si sarebbe trattato di una donazione nulla per difetto di forma, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 783 c.c. 2.La sentenza del Tribunale di Cassino è stata impugnata da Di Giacomo che ha anzitutto lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale, pur riconoscendo che l'erogazione del bonifico era avvenuta con assoluto spirito di liberalità, ha però ritenuto e dichiarato in assenza di domanda la donazione nulla per mancanza della forma dell'atto pubblico; ha poi eccepito la incongruenza tra la motivazione e la decisione e la mancata valutazione delle prove documentali prodotte dall'opponente, prove atte a dimostrare che la somma per cui è causa era riferita a tre diversi versamenti posti in essere dall'appellante verso tre diverse opere missionarie; ha infine lamentato la mancanza di prova circa la fondatezza della domanda proposta dall'opposta con violazione dell'art. 2697 c.c. Con la sentenza n. 234 del 2019 la Corte d'appello ha ritenuto che l'esame dell'ultimo motivo “consente di decidere agevolmente la controversia”: l’opposta, attrice in senso sostanziale, ha sulla base di un bonifico bancario chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo di condanna per la restituzione della somma di euro 10.000, che ha assunto di avere prestato all’opponente, agendo quindi sul presupposto dell’esistenza di un contratto di mutuo, in forza del quale il mutuatario è tenuto alla restituzione della somma; con l’opposizione l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non ha contestato la dazione della somma, ma il titolo dedotto, prospettando una diversa causa giustificatrice della prestazione, della cui prova non era onerato; non avendo l’opposta provato i fatti costitutivi del contratto di mutuo, né impugnato la sentenza per non avere ammesso le prove richieste in primo grado, nemmeno reiterate all’udienza di precisazione delle conclusioni, il gravame – ha concluso la Corte d’appello - andava accolto e il decreto ingiuntivo revocato.
3. Marina Rea ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma. Resiste con controricorso Filippo Di Giacomo. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi, tra loro strettamente connessi.
1. Il primo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello per violazione degli artt. 24, comma 1 e 111, commi 1 e 2 Cost., nonché degli artt. 329, comma 2, 100 c.p.c. e 2909 c.c.: la Corte d’appello ha pronunciato nonostante fosse ormai coperta da giudicato interno l’unica ratio decidendi della sentenza di primo grado, a causa della quale Di Giacomo soccombeva, ossia l’infondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo perché basata su un contratto di donazione giudicato nullo per carenza di forma ad substantiam; non si può infatti negare che la donazione in questione rappresentava la premessa imprescindibile per valutare e giudicare la fondatezza o meno dell’intera azione oppositiva di Di Giacomo, tanto più per essere l’unica causa petendi da lui addotta, così che difettava all’appello di Di Giacomo l’interesse a proporre l’impugnazione.
2. Il secondo motivo lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., “nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello per violazione del combinato disposto degli artt. 112, 99, 342 c.p.c. e 2907, comma 1 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 118 disp. att. c.p.c., 132 c.p.c. e pure del combinato disposto degli artt.346 c.p.c. e 111 Cost., articoli tutti inosservati in ordine al dovere motivazionale della sentenza”; inoltre, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1988 c.c., 633 e 113 c.p.c., tuttiarticoli dai quali deriva una motivazione della sentenza del tutto errata”: ove non si accolga la precedente censura, la Corte d’appello ha commesso una serie di illegittimità, “individuando come motivo di soccombenza della ricorrente il suo inadempiuto onere probatorio, nella fase oppositiva al decreto ingiuntivo”.
3. Il terzo motivo fa valere, “exart. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello per la violazione degli artt. 24, 101 e 111 Cost., rispetto agli artt. 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., nonché 132, 348-bis e 99 c.p.c.; inoltre, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1325, n. 4, 1418, 782 e 783 c.c., articoli tutti inosservati in ordine alla individuazione della ragione qualificata più liquida”. I motivi non possono essere accolti. Il primo motivo è fondato sul presupposto che la ratio decidendi della pronuncia di primo grado sia costituita dall’accertamento della nullità dell’atto di liberalità, ma si tratta di un presupposto errato, a sua volta basato su una errata ricostruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come ha sottolineato la Corte d’appello, il fatto che il giudizio di opposizione sia instaurato dal debitore opponente non significa che sia quest’ultimo, convenuto in senso sostanziale, a subire il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi della domanda azionata con il ricorso monitorio. Attore in senso sostanziale è l’opposto ed è lui a sopportare il rischiodella mancata prova dei fatti costitutivi della domanda fatta valere. Il che nel caso in esame significa che è la ricorrente che doveva provare i fatti costitutivi della domanda di restituzione della somma asseritamente data a mutuo.
L’opponente non ha contestato la consegna della somma di euro 10.000, ma ha contestato di essersi impegnato a restituire tale somma. A fronte di tale contestazione il giudice di primo grado – all’opposto di quello d’appello – ha ritenuto come dalla documentazione prodotta emergesse che la somma fosse stata versata a titolo di prestito e questa è la ratio decidendi della pronuncia e non l’ulteriore considerazione per cui, ove la dazione fosse avvenuta effettivamente per spirito di liberalità, si sarebbe trattato di una donazione nulla per difetto di forma.
La ratio decidendi della pronuncia di primo grado è stata sicuramente impugnata da Di Giacomo (che peraltro ha pure censurato la considerazione relativa alla eventuale nullità dell’atto di liberalità) e la Corte d’appello ha legittimamente esaminato la sua censura di mancata prova da parte dell’opposta dei fatti costitutivi della sua domanda, così che non sussiste il vizio denunciato con il primo motivo. Infondati sono poi i rilievi del secondo motivo, basati – come si è detto – su una errata configurazione del giudizio di opposizione, così come non sono accoglibili i rilievi del terzo motivo, non trattandosi neppure, per la decisione d’appello, di una decisione fondata sulla ragione più liquida, quanto dell’accoglimento del motivo di gravame che, essendo diretto verso la ratio decidendi della pronuncia impugnata, si poneva come prioritario da un punto di vista logico.
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto