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Ordinanza — n. 28340/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate court's monetary revaluation and interest calculation in debt dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28340/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a company and an individual against an appellate court decision that revoked a default judgment. The appellants argued for specific monetary revaluation and interest calculations, but the appellate court had already directly recalculated the debt and interest without appointing a technical expert. The supreme court held that the lower court's factual assessment regarding the payment history was not erroneous and that the appeal failed to specifically challenge the appellate court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: The Court of Cassation cannot review the discretionary evaluation of litigation costs or the specific factual re-evaluation of monetary debts by the appellate court if the lower court's decision is based on undisputed documentary evidence.

Parole chiave

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appellate review limitations monetary revaluation interest calculation technical expert appointment litigation costs allocation arretrati di mantenimento pagamento degli arretrati recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 210 c.p.c.
32/2003; è stata quindi fatta richiesta al giudice affinché ai sensi dell’art. 210 c.p.c. imponesse all’opposto la produzione degli effetti cambiari, ma la richiesta è stata disattesa in entrambi i gradi di giudizio in quanto erroneamente ritenuta esplorativa;
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Si tratta di provvedimento non sindacabile da parte di questa Corte: “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 5 d.lgs. 231/2002
830/2018 ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’Azienda Agrituristica Aradonì e Manca a pagare euro 11.463,28, oltre gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal 13 giugno 2013 al saldo.
artt. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 24502/2017
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8948/2019 R.G. proposto da : AZIENDA AGRITURISTICA ARADONI’ DI MANCA ANTONIO C. SAS (già SER FIN EUROPASNC), MANCA ANTONIO, rappresentati e difesidagli avvocati COVA ANTONIO MARIA (CVONNM36H13G113E), COVA NOEMI (CVONMO70L65B354O); -ricorrenti- contro GARAU GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z),rappresentato e difeso dall'avvocato MACIS SANDRA (MCSSDR64T44B354M); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 830/2018,depositata l’1/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giovanni Garau, deducendo di essere creditore di euro 14.111,51, somma ancora dovuta dalla società Ser.Fin Europa di Manca Antonio C. s.n.c. e da Antonio Manca, quale saldo di quanto spettante per la realizzazione dei lavori relativi all’impianto di riscaldamento centrale e all’impianto idrico - sanitario effettuati dalla sua ditta presso l’azienda agriturististica dei convenuti, ha azionato in via monitoria il credito residuo di euro 12.833,63, considerando gli acconti ricevuti e portando in compensazione quanto da lui dovuto a titolo di spese legali di un diverso procedimento monitorio.

Ser.Fin Europa e Antonio Manca hanno proposto opposizione avverso il decreto. Il Tribunale di Oristano ha rigettato l’opposizione con la sentenza n. 486/2015.

2. La sentenza è stata impugnata da Ser.Fin, divenuta Azienda Agrituristica Aradonì di Manca Antonio C. s.a., e da Antonio Manca. La Corte d’appello di Cagliari ha parzialmente accolto il gravame: respinte le altre censure, ha escluso la debenza della rivalutazione monetaria e l’applicazione dell’anatocismo e ha direttamente provveduto – senza nominare un consulente tecnico al riguardo – al riconteggio degli interessi dovuti; con la sentenza n. 830/2018 ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’Azienda Agrituristica Aradonì e Manca a pagare euro 11.463,28, oltre gli interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dal 13 giugno 2013 al saldo.

3. L’Azienda Agrituristica Aradonì di Manca Antonio C. s.a. e Antonio Manca ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello. Resiste con controricorso Giovanni Garau. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo è articolato in due sotto-motivi:

a) anzitutto si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 210 c.p.c.; in sede di opposizione “è stata mossa l’eccezione di estinzione del debito per avvenuto totale pagamento, con la produzione di abbondante documentazione in proposito”; il creditore avrebbe allora dovuto integrare la documentazione con la produzione degli effetti cambiari in forza dei quali FIRES aveva proposto atto di precetto a carico di Garau, in conto della fattura n. 32/2003; è stata quindi fatta richiesta al giudice affinché ai sensi dell’art. 210 c.p.c. imponesse all’opposto la produzione degli effetti cambiari, ma la richiesta è stata disattesa in entrambi i gradi di giudizio in quanto erroneamente ritenuta esplorativa;

b) si contesta poi “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. 231/2002 in relazione all’art. 1284 c.c., 112, 115, comma 1 c.p.c.”; si palesa la necessità di “una radicale verifica delle somme dovute a qualsivoglia titolo, nel rispetto della corretta applicazione delle norme di legge interessate oltre che in ossequio alle risultanze probatorie acquisite (art. 112 c.p.c.); radicale verifica che in particolare si impone in relazione al calcolo degli interessi elaborato direttamente in sentenza “al fine di evitare una dispendiosa consulenza tecnica”, il che varrebbe a dimostrare che la consulenza d’ufficio richiesta fin dal primo grado del giudizio si è palesata mezzo istruttorio necessario e il relativo rigetto un giudizio erroneo.

Le censure non possono essere accolte: si sostanziano infatti nella contestazione della mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficio e della mancata emanazione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., mezzi istruttori che avrebbero portato alla necessaria, diversa verifica delle somme dovute dai ricorrenti. I suddetti mezzi istruttori sono però entrambi – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – rimessi alla discrezionale valutazione del giudice di merito (si veda, in relazione all’ordine di esibizione Cass. n. 31251/2021, secondo cui l'ordine di esibizione “costituisce uno strumento istruttorio residuale [..], che è espressione di una facoltàdiscrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso percassazione, per violazione di norma di diritto”; circa la nomina del consulente d’ufficio si veda Cass. n. 7472/2017, per cui “il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento dellaconsulenza tecnica d’ufficio rientra nel poterediscrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità”, salvo la possibilità della denuncia del “vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti,ed abbia carattere decisivo”, vizio non denunciato nel caso di specie).

Le censure, poi, non si confrontano in modo specifico con la ratio decidendi posta alla base della decisione di secondo grado. Il giudice d’appello, quanto all’ammontare del credito dovuto dai ricorrenti, dopo avere puntualizzato che nel conteggio posto alla base del ricorso monitorio erano stati computati gli acconti versati nel 2009 dai ricorrenti, per un totale di euro 16.000, ha infatti accertato che gli ulteriori pagamenti provati in corso di causa non sono riferibili ai sei titoli cambiari rimasti inevasi, riferendosi ad altre cambiali, così che ai fini della quantificazione del credito di Garau quale saldo della fattura n. 32 potessero essere computati solo i due acconti versati dalla società Ser.Fin nel 2009.

Per il giudice d’appello, pertanto, le contestazioni formulate dai ricorrenti con il secondo motivo di gravame (v. in particolare le pagg. 6-8 della sentenza impugnata) attenevano alla ricomprensione del pagamento di euro 5.250,60 da essi documentato, e su tale argomentato assunto le censure non si confrontano in modo specifico.

2. Il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese di lite di primo e secondo grado per tre quarti, in quanto “l’esito del grado di appello ha evidenziato un sostanziale mutamento del giudizio espresso dal primo giudicante”. Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello ha ritenuto, sulla base della “valutazione dell’esito complessivo della lite”, di compensare per un quarto le spese di lite, ponendo i restanti tre quarti a carico degli appellanti maggiormente soccombenti.

Si tratta di provvedimento non sindacabile da parte di questa Corte: “il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità dicompensarle in tutto o in parte” (così Cass. 24502/2017). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma