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Ordinanza — n. 28339/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on contract resolution, ruling comparative assessment of breaches is a matter of fact for the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Soledil s.r.l. against the Second Instance Court of Salerno's decision to resolve a construction contract due to the developer's breach. The appellant argued that the buyer's prior demand for performance justified the developer's delay, but the court held that determining which breach was more serious requires a comparative analysis of causality and proportionality, not just chronology. Consequently, the court affirmed that the lower court's factual evaluation of the parties' conduct fell within the trial judge's exclusive competence and was not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 1447 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: In cases of reciprocal breach, the judge must compare the gravity of the infringements considering causality and proportionality; this factual assessment is not reviewable on appeal unless the reasoning is legally flawed.

Parole chiave

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contract resolution reciprocal breach comparative assessment judicial fact-finding cassation review limits construction contract performance delay mora del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 1447 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
5 del comma I dell’art. 360 cod.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-bis
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Soledil s.r.l.
articolo 112 cod. proc. civ
ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 2992 del 17/02/2004
Cass. Sez. 3, n. 987 del 21/01/2010
Cass. Sez. 3, n. 13840 del 09/06/2010
Cass. Sez. 3, n. 18320 del 18/09/2015
Cass. Sez. 3, n. 10477 del 01/06/2004
Cass. Sez. L, n. 16530 del 04/11/2003
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27892-2018proposto da: SOLEDIL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, v ia Aureliana 63 , presso lo studio dell'avv. Sara Di Cunzolo , rappresentat a e difes a dall'avv . Marcello Fortunato, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MIRARCHI NICOLA, MIRARCHI FRANCHELENA, MIRARCHI ROLANDO, nella qualità di unici eredi di MIRARCHI EMILIANO, elettivamente domiciliati in San Giacomo delle Segnate (MN) , presso lo studio dell'avv.

Claudio Zuccoli giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 27892 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n.935/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO , pubblicata il 22/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1.Con citazione del 18 febbraio 2004 Emiliano Mirarchi convenne innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania la Soledil s.r.l. al fine di accertarne l'inadempimento per non aver provveduto alla consegna di un appartamento in costruzione sito nel comune di Ogliastro Cilento nei termini stabiliti nel contratto preliminare di vendita stipulato in data 17/04/99.

Sostenne che la socie tà edile si fosse impegnata a ultimare e consegnare l'alloggio, al prezzo complessivo di 150milioni di lire, entro il 28 febbraio 2000 e comunque non oltre il 30 maggio 2000 e che fosse stato pattuito il pagamento frazionato in più scadenze; erano state pure convenute nella stessa data ulteriori opere per il prezzo di 35 milioni di lire; egli aveva versato 40 milioni di lire, ma aveva poi sospeso i pagamenti a causa del ritardo della società nell'esecuzione dei lavori già alla data del 30 maggio 1999. In riconvenzionale, Soledil chiese fosse imputato l’inadempimento esclusivamente a Mirarchi che aveva diffidato al pagamento in data 1/12/01, prima di ricevere la diffida di quest’ultimo del 14/6/02, con conseguente diritto a trattenere quanto ricevuto; chiesealtresì il risarcimento dei danni.

2. Con sentenza 605/2009 il Tribunale di Vallo Lucania dichiarò l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare e della scrittura privata per effetto dell’inadempimento di Soledil alla diffida ad adempiere del 14/6/2002 e condannò la società edile a restituire a Ric. 2018n. 27892 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 3 - Mirarchi la somma di 40 milioni di lire pari ad Euro 20.658,27 oltre al pagamento di interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

2. Appellò Soledil per due motivi, sostenendo che la risoluzione fosse imputabile a Mirarchi perché l’ inadempimento di quest’ultimo giustificava il suo inadempimento, come dimostrava l’anteriorità della sua diffida ad adempiere.

3. Con sentenza 935/2018, l a Corte d' a ppello di Salerno rigettò l'impugnazione, condividendo la comparazione tra inadempimenti operata dal primo giudice, non essendo il criterio cronologico l'unico criterio di valutazione; ritenne perciòirrilevante che il pagamento fosse stato sospeso dal Mirarchi perché era stata la società a non rispettare i termini diconsegna del l’immobile (fissato, con una tolleranza di tre mesi, al 28/2/2000 ); riportò, infatti, che, prima ancora di diffidare Mirarchi, in data 1/12/2001, al pagamento di venti milioni di lire, la società gli aveva rappresentato in una nota, datata 12/11/2001, «difficoltà legate ad imprevisti di carattere tecnico, amministrativo e geologico»; ribadì, quindi, che la valutazione degli inadempimento ha carattere unitario e l’imputazione è al contraente che con il proprio comportamento colpevole e prevalente abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte, dando causa all'inadempimento di controparte.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Soledil s.r.l., affidandolo a due motivi; Nicola Mirarchi, Franchelena Mirarchi, RolandoMirarchi eredi di Emiliano Mirarchi hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ilprimo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Soledil s.r.l. ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. in relazione agli articoli 1375, 1454 , 1455 e 1460 cod. civ., per non avere la corte Ric. 2018n. 27892 sez.

S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 4 - considerato la sequenza cronologica dei reciproci inadempimenti e la rilevanza della priorità temporale della sospensione dei pagamenti da parte di Mirarchi, come dimostrava la precedenza della sua diffida ad adempiere. 1.2. Con il secondo motivo , pure articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la società ricorrente ha poi sostenuto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1375, 1454 , 1455e 1460 cod. civ. per non avere la Corte di Appello considerato che il termine finale per la consegna dell'alloggio non era ancora spirato quando si eraverificato l'inadempimento di Mirarchi.

2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione e sono in parte infondati e in parte inammissibili. La Corte territoriale, condividendo il giudizio del primo grado, ha ritenuto prevalente l'inadempimento della società perché alla data del maggio 1999, data di scadenza della rata rimasta inadempiuta, non risultava rispettato l’impegno di realizzare la struttura in cemento armato: così decidendo ha correttamente applicato un principio di diritto consolidato, secondo cui, in tema di risoluzione del contratto, qualora siano dedotte reciproche inadempienze, la valutazione comparativa del giudice intesa ad accertare la violazione più grave, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, deve tenere conto non soltanto dell'elemento cronologico ma anche degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della loro incidenza sulla funzione del contratto (Cass.

Sez. 2, n. 2992 del 17/02/2004, Sez. 3, n. 987 del 21/01/2010,Sez. 3, n. 13840 del 09/06/2010, Sez. 3, n. 18320 del 18/09/2015). A ciò si aggiunga che il giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli Ric. 2018n. 27892 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 5 - inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma, costituisce accertamento fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove che rientra perciò nei poteri del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti del n. 5 del comma I dell’art.360 cod. proc. civ. (Cass.Sez. 3, n. 10477 del 01/06/2004;

Sez. L, n. 16530 del 04/11/2003). Nella specie, dunque, la censura della motivazione è stata articolata in riferimento a fatti - la precedenza tempora le della diffida ad adempiere del 2001 e la sequenza degli inadempimenti – che la Corte salernitana non ha trascurato, ma, come detto, ha valutato in fatto in modo differente da quanto prospettato da parte ricorrente, con motivazione adeguata per iter logico e per fondamento giuridico.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del la Soledil s.r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di Nicola Mirarchi, Franchelena Mirarchi, Rolando Mirarchi, liquid ate in dispositivo in applicazione dei parametri fissati per le controversie di valore indeterminabile e di complessità bassa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condannaSoledil s.r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di Nicola Mirarchi, Franchelena Mirarchi, Rolando Mirarchi, liquidandolein Euro 3.000 ,00 per compensi, oltre alle Ric. 2018n. 27892 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 6 - spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 200