Decreto — n. 28334/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24029/2022 R.G. proposto da : IACOBELLI GIANNI EMILIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Costantino,4, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO (CBLGNM63E17A783V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE EUROPA, 190, presso lo studio dell’avvocato STAZZI STEFANIA (STZSFN75B44E958A) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE di ROMA n.37201/2020 depositata il 03/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28334/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IACOBELLI GIANNI EMILIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Costantino,4, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO (CBLGNM63E17A783V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE EUROPA, 190, presso lo studio dell’avvocato STAZZI STEFANIA (STZSFN75B44E958A) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE di ROMA n.37201/2020 depositata il 03/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24029/2022 R.G. proposto da : IACOBELLI GIANNI EMILIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Costantino,4, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO (CBLGNM63E17A783V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE EUROPA, 190, presso lo studio dell’avvocato STAZZI STEFANIA (STZSFN75B44E958A) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE di ROMA n.37201/2020 depositata il 03/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co