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Ordinanza — n. 28294/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible due to superseding final judgment extinguishing the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28294/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal for jurisdictional regulation inadmissible because a final judgment on the prerequisite issue had already been rendered. The appellant argued that the new judgment extinguished the interest in suspending the current proceedings, while the opposing party and public prosecutor contended the matter was resolved. The court ruled that the superseding final judgment legally terminated the subject matter, rendering the jurisdictional appeal unnecessary and thus inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 380-ter c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a final judgment on a prerequisite issue extinguishes the interest in the jurisdictional regulation, the appeal is inadmissible for the superseding defect of interest.

Parole chiave

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cessazione materia contendere sospensione processo giudicato regolamento competenza difetto interesse sopravvenuto art. 380-ter c.p.c. sospensione giudizio opposizione al divorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-ter c.p.c.
Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs.
Art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c.
149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n.
Art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022
c.p.c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.
Art. 295 c.p.c.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In ragione dell’inammissibilità sopravvenuta, e non originaria, del ricorso per regolamento, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 380-ter c.p
Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. unite n. 7932 del 2013
Cass. n. 14124 del 2023
7932 del 2013) e la inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 14124 del 2023).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1528/2023 R.G. proposto da: BIZZARRO DONATO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE FRANCISCIS CARMELA -ricorrente- contro BIZZARRO ETTORE, rappresentato e difeso dall’avvocato FUCCI TIZIANA -controricorrente- nonché contro MASTROIANNI FRANCESCO, BIZZARRO RAFFAELLO -intimati- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LATINA nel procedimento RG n. 284/2019 depositata il 29/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Donato Bizzarro ha notificato il 4 gennaio 2023 ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Latina nel procedimento civile R.G. n. 284/2019, comunicata in data 6 dicembre 2022, che ha disposto la sospensione del presente processo di scioglimento di comunione, in attesa della definizione di altro giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con R.G. 4123/2017 Ettore Bizzarro ha depositato scrittura difensiva il 24 gennaio 2023, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.

2. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n.

4) c.p.c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs. Sono state depositate in data 14 settembre 2023 conclusioni scritte dal pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, il quale ha richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al regolamento di competenza.

3. In data 25 luglio 2023 il ricorrente ha depositato istanza di “cessazione della materia del contendere”, esponendo che il 10 maggio 2023 il Tribunale di SantaMaria Capua Vetere ha pubblicato la sentenza n. 1867/2023, con cui è stato definito il procedimento con R.G. 4123/2017 ritenuto pregiudiziale con il provvedimento impugnato nel regolamento. Tale sentenza è stata prodotta con corredata certificazione di cancelleria del passaggio in giudicato. Il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudicante comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sulla questione relativa alla sospensione, oggetto dell'istanza di regolamento di competenza proposta ai sensi dell'art.295 c.p.c., con conseguente obbligo della Corte di cassazione di dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass.

Sez. unite n. 7932 del 2013) e la inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 14124 del 2023). Il Tribunale di Latina, dinanzi al quale il processo deve proseguire, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento. In ragione dell’inammissibilità sopravvenuta, e non originaria, del ricorso per regolamento, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sulla sospensione del processo, dovendo lo stesso proseguire dinanzi al Tribunale di Latina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda