Appeal dismissed due to heir's withdrawal; costs awarded to respondent under Article 391, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared extinguished following the heirs of the deceased appellant's withdrawal from the proceedings. Although the heirs initially appeared, they subsequently deposited a formal act of renunciation, which the court accepted. Consequently, the court ruled that the appellant bears the procedural costs, including a specific sum for expenses and legal fees, as mandated by the relevant civil procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 4, c.p.c.: When heirs of a deceased appellant withdraw from the appeal, the judgment is extinguished and the appellant is condemned to pay the procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24104/2018 R.G. proposto da SAVONA SALVATORE BENITO, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Massimo Pellegrino, con domicilio eletto in Roma, alla Via Luigi Rizzo n. 50, presso l’avv. Alfredo Iorio. –RICORRENTE– contro MAZZEO BARBARA E MAZZEO GASPARE, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Cangemi, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. -CONTRORICORRENTI- e SAVONA GIUSEPPE E MAZZEO ANTONIO. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1141/2018, pubblicatain data 29 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.5.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - Savona Giuseppina e Savona Katia, eredi di Sav ona Salvatore Benito, deceduto in pendenza del presente giudizio di legittimità, si sono costituiti ed hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; Oggetto: successioni - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. le spese vanno poste a carico di parte ricorrente, in mancanza di accettazione dell a rinuncia.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazi