Cassation court dismisses appeal against closure of estate proceedings, ruling inheritance status must be litigated separately.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal filed by Licia Cicchiello against the closure of a dormant estate procedure. Cicchiello argued she was a creditor and should have been allowed to intervene to determine if the heirs had accepted the inheritance, while the opposing parties contended the procedure was purely administrative and non-contentious. The court ruled that questions regarding the acquisition of heir status are substantive matters requiring a separate contentious lawsuit, not an incidental intervention in a conservation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 739 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The procedure for dormant estates is strictly administrative and non-contentious; therefore, claims to establish or deny heir status must be pursued in a separate contentious proceeding and cannot be raised via intervention in a request for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10731/2018 R.G. proposto da CICCHIELLO LICIA, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Policastri Zappella, con domicilio eletto in Roma, alla Via Arbia 52. –RICORRENTE– contro RUGANI MICHELE, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Isabella Becchi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Dardanelli n. 46, presso l’avv. Marina Petrolo. -CONTRORICORRENTE- e CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE DI RUGANI FABIO, in persona del Curatore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Rolandi, con domicilio in Colle di Val d’Elsa via S-Sebastiano n. 1. -CONTRORICORRENTE- e RUGANI DUCCIO E RUGANI FIAMMA. -INTIMATI- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze n. 1683/2019, depositata in data 10.10.2017.
Oggetto: eredità giacente Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.5.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLADECISIONE 1. Il curatore dell’eredità giacente di Fabio Rugani ha chiesto al Tribunale di Siena la chiusura della procedura, sostenendo che Rugani Fiamma, Michele e Duccio, figli del de cuius , che avevano rinunciato formalmente all’eredità, erano nel possesso di beni dell’asse, come rilevato dal custode giudiziario recatosi in loco per redigere l’inventario, dovendo considerarsi eredi accettanti puramente e semplicemente.
Nella procedura è intervenuta l’avv. Licia Cicchiello – titolare di taluni crediti professionali verso il de cuius, aderendo alle richieste del curatore. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’intervento adesivo della ricorrente, evidenziando che la procedura non ha carattere contenzioso e che il curatore aveva agito quale ausiliario del giudice, senza proporre domande cui potesse aderire l’intervenuta; ha disposto la chiusura della procedura, sostenendo che i resistenti erano divenuti eredi del de cuius, essendo rimasti nel possesso dei beni.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alla Corte d’appello dai germani Rugani; è intervenuta anche l’avv. Cicchiello, riproponendo la richiesta di disporre la chiusura della procedura. All’esito il Giudice distrettuale ha dichiarato inammissibile l’intervento, rilevando che l’avvocato non aveva impugnato la pronuncia di primo grado; ha riformatol’ordinanza sul rilievo che le deduzioni dei ricorrenti, che avevano negato di aver compiuto atti di accettazione, sollevavano contestazioni sull’acquisto della qualità di eredi che andavano definite in sede contenziosa, essendo il procedimento finalizzato alla mera conservazione e custodia dei beni ereditari.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta da Licia Cecchiello con ricorso in tre motivi. Resistono con controricorso Michele Rugani e la Curatela dell’eredità giacente di Fabio Rugani. Duccio Rugani e Fiamma Rugani sono rimasti intimati. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria.
2. L ’istanza di rimessione in termini per la produzione del provvedimento con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di estromissione della ricorrente dal procedimento di eredità giacente, non può trovare accoglimento, potendo depositarsi in cassazione solo gli atti che attengono all’ammissibilità del ricorso o del controricorso o alla nullità della pronuncia impugnata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione de ll’ art. 132, n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per nullità dell’ordinanza collegiale affetta da nullità assoluta per difetto di sottoscrizione, poichéfirmata dal solo Presidente del Collegio. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., sostenendo che la Corte, nel dichiarare inammissibile la partecipazione al giudizio da parte della ricorrente, per non aver impugnato la decisione del Tribunale, non abbia considerato che in fase di reclamo quest’ultima aveva spiegato non più un intervento adesivo, ma un intervento autonomo per far valere un diritto proprio, avendo interesse a far accertare l’acquisto della qualità di eredi in capo ai resistenti ed evitare il danno conseguente al protrarsi della giacenza dell’eredità, potendo la decisione incidere sulla formazione delle quote ereditarie e sugli esiti dell’opposizione all’esecuzione proposta dai Rugani avverso il precetto intimato dall’avv.
Cicchello per il recupero delle competenze professionali. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la ricorrente non poteva esser condannata al pagamento delle spese processuali, non avendo il procedimento natura contenziosa. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La procedura di eredità giacente non ha natura contenziosa ma ha la finalità di regolare l’amministrazione e la conservazione del patrimonio ereditario nel periodo compreso tra l’apertura della successione e la successiva devoluzione del patrimonio agli eredi.
Il provvedimento che dispone l’apertura o la chiusura, pur non essendo sottratto al controllo giudiziale nelle forme del reclamo, non decide su diritti, né definisce un contenzioso in maniera irretrattabile, conseguendone che le relative pronunce – anche s e adottate in sede di impugnazione – non sono ricorribili in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che è mezzo straordinario riservato ad esercitare un controllo su provvedimenti decisori non più modificabili. Questa Corte ha già ritenuto inammissibile il ricorso in cassazione avverso il provvedimento che abbia pronunciato sulla chiusura della procedura di eredità giacente (Cass. 3942/1994;
Cass. 7032/2000; conf. Cass. 5274/2006 in materia di regolamento di competenza sollevato nell’ambito di un procedimento di eredità giacente), salva la ricorribilità solo avverso il capo condannatorio delle spese adottato in fase di reclamo, siccome idoneo a pregiudicare definitivamente la parte soccombente riguardo ad un diritto di carattere patrimoniale (Cass. 4030/1994; Cass. 3246/1998; Cass.13892/2003; Cass. 24140/2004). 3.2. Sono infondati anche il secondo ed il terzo, che vanno esaminati congiuntamente dato che la condanna alle spese appare effetto della declaratoria dell’inammissibilità dell’intervento spiegato dall’avv.
Cicchiello nel giudizio di reclamo. La ricorrente, sostenendo di aver inteso proporre una vera e propria domanda di accertamento dell’acquisto della qualità di eredi in capo ai reclamanti, trascura di considerare che, come evidenziato dal giudice distrettuale, la procedura di eredità giacente ha la sola funzione di amministrare il patrimonio ereditario in attesa della successiva devoluzione agli aventi diritto, sicché del le questioni che attengono all’acquisto o alla perdita della qualità di erede il giudice ha cognizione solo incidentale in funzione dei provvedimenti provvisori da assumere per la gestione dell’asse (Cass. 3942/1994).
Una domanda diretta allo scopo di far dichiarare definitivamente i reclamanti eredi puramente e semplicemente ai fini della loro responsabilità per i debiti ereditari andava proposta in sede contenziosa, con la conseguenza che un eventuale intervento autonomo in fase di reclamo, volto a tale scopo, non era ammissibile, non potendo condurre ad un diverso esito processuale. Non può infine negarsi al giudice del reclamo il potere di regolare le spese in ragione del carattere non contenzioso del procedimento. La condanna alle spese del procedimento promosso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., avverso un provvedimento reso in camera di consiglio è legittima , profilandosi in tal caso un conflitto tra la parte impugnante e la parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica unasoccombenza sottoposta alle regole dettate dagli art. 91 e ss. c.p.c.
Se lo sviluppo del procedimento (in camera di consiglio) nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, va rilevato che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento in discussione assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell'art. 91 c.p.c. (Cass.28331/2017; Cass. 2757/2012; Cass. 11503/2010; Cass.11320/2007; Cass. 1856/2006; Cass. 1343/2003). Segue il rigetto del ricorso, con addebito delle spese processuali.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.200,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.