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Decreto — n. 28276/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28276/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28276/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16752/2022 R.G. proposto da : STUDIO LEGALE RANDAZZO RONCAROLO STP, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato RONCAROLO CHIARA (RNCCHR74D49L750T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.T.E. TERMOELETTRICA di ZARCONE VINCENZO -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VERCELLI n.1773/2021 depositata il 25/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28276/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : STUDIO LEGALE RANDAZZO RONCAROLO STP, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato RONCAROLO CHIARA (RNCCHR74D49L750T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.T.E. TERMOELETTRICA di ZARCONE VINCENZO -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VERCELLI n.1773/2021 depositata il 25/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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materiali da costruzione contratto di fornitura di un'opera insufficienza materiale invio di una cosa non ordinata difetti materiali vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
TERMOELETTRICA di ZARCONE VINCENZO -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VERCELLI n.1773/2021 depositata il 25/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16752/2022 R.G. proposto da : STUDIO LEGALE RANDAZZO RONCAROLO STP, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato RONCAROLO CHIARA (RNCCHR74D49L750T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.T.E. TERMOELETTRICA di ZARCONE VINCENZO -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VERCELLI n.1773/2021 depositata il 25/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così dec