Cassation court allows claim against third party based on confessional evidence of debt transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the appeal against a second-instance judgment regarding a debt dispute involving multiple parties. The appellants argued that the lower court incorrectly treated a confession made by a third party (the debtor's brother) as legal proof of the debt owed to them. The court ruled that while the confession did not bind the third party, it could serve as evidence of the debt's existence and the existence of a two-year limitation period against the appellants. Consequently, the second-instance judgment was quashed and the case remitted for a new trial applying this principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 1308 c.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 2733 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A confession made by a third party in judicial proceedings does not constitute legal proof against the claimants but may serve as evidence of the debt's existence and the running of limitation periods.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9468/2018 R.G. proposto da : ALIQUO' GIUSEPPA TIZIANA, ALIQUO' NICOLA, RAPPAZZO PROVVIDENZA, elettivamente domiciliati in ROMA,VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato RECANATESI MAURO (RCNMRA65C03H501Y) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro ZAVITARO MARIA, RAPPAZZO MARIA, ALIQUO' FILIPPO SEBASTIANO, ALIQUO' MARIA ELENA, ALIQUO' FABIO, ALIQUO' DANIELE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 139/2017,depositata il 15/02/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Nel 1997 Maria Zavitaro aveva convenuto in giudizio Provvidenza Rappazzo, Giuseppa Tiziana Aliquò e Nicola Aliquò, eredi del fratello Luigi Aliquò, e Antonino Aliquò, chiedendo che fossero condannati alla restituzione della somma di 50 milioni di lire da lei concessa in prestito ai fratelli Luigi e Antonino Aliquò. Si erano costituiti gli eredi di Luigi Aliquò; Antonino Aliquò era rimasto contumace, ma si era presentato a rispondere all’interrogatorio formale.
Con sentenza del 2 marzo 2011 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Grotto riteneva non prescritto il diritto fatto valere in giudizio e provata la pretesa creditoria; condannava così gli eredi di Michele Luigi Aliquò in solido con Antonino Aliquò al pagamento di euro 25.822,84.
2. La pronuncia di primo grado era impugnata da Provvidenza Rappazzo, Giuseppa Tiziana Aliquò e Nicola Aliquò. Con la sentenza 15 febbraio 2017, n. 139, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato in solido Antonino e gli eredi di Luigi Aliquò pro-quota al pagamento di euro 25.822,84. La Corte d’appello ha anch’essa ritenuto che la parte attrice avesse adempiuto all’onere di provare l’esistenza del credito e che il diritto di credito non si fosse prescritto; ha accolto invece la censura che lamentava la condanna in solido degli appellanti e la mancanza di motivazione sul punto, in quanto, essendo eredi, dovevano essere condannati pro-quota e non in solido.
2. Giuseppa Tiziana Aliquò, Nicola Aliquò e Provvidenza Rappazzo ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dai ricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi, tra loro strettamente connessi:
1. il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento all’attribuzione di prova legale alla confessione giudiziale del presunto debitore solidale-litisconsorte facoltativo; violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 1308, 1309, 2733 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento all’accertamento della qualità di litisconsorte facoltativo nel rapporto controverso di Aliquò Antonino”;
2. il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento all’attribuzione di prova legale alla confessione giudiziale del presunto debitore solidale-litisconsorte facoltativo e a documenti privi di valore di prova e decisorietà; violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 214 c.p.c. e 1396, 1308, 1309, 2733 e 2697 c.c. con riferimento all’accertamento della consegna delle somme controverse”; secondo la Corte d’appello Zavitaro avrebbe dimostrato di avere consegnato a entrambi i fratelli la somma di euro 50.000, ma ha posto – come già il giudice di primo grado – alla base del proprio convincimento la confessione giudiziale resa dal presunto condebitore solidale al quale non era in realtà opponibile e cinque tagliandi di assegni erroneamente ritenuti non disconosciuti;
3. il terzo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento all’attribuzione di prova legale alla confessione giudiziale del presunto debitore solidale-litisconsorte facoltativo e a documenti privi di valore di prova e decisorietà; violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 214 c.p.c. e 1396, 1308, 1309, 2733 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento all’accertamento dell’esistenza del contratto di mutuo”; la Corte d’appello ha tratto la prova dell’esistenza del contratto di mutuo inter partes esclusivamente sulla base della confessione resa da Antonino Aliquò;
4. il quarto motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento all’attribuzione di prova legale alla confessione giudiziale del presunto debitore solidale-litisconsorte facoltativo e a documenti privi di valore di prova e decisorietà; violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 214 c.p.c. e 1396, 1308, 1309, 2733 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento all’accertamento del decorso del termine prescrizionale”; la Corte d’appello non poteva ritenere opponibile ai ricorrenti la confessione di Antonino Aliquò, così che mancava qualsiasi prova dell’esistenza del presunto termine dilatorio per l’adempimento, con conseguente decorso del termine prescrizionale.
I primi tre motivi, che ruotano sulla negazione della opponibilità al loro dante causa della confessione resa dal fratello Antonino Aliquò, sono fondati. Ad avviso della Corte d’appello Maria Zavataro ha “ampiamente adempiuto all’onere, su di lei gravante,di provare l’esistenza del credito per il quale agiva” in quanto ha “depositato cinque tagliandi relativi ad assegni circolari che erano in suo possesso, nei quali vi era apposta la firma di Aliquò Luigi”; inoltre Antonino Aliquò, “in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di avere ricevuto, in solido col fratello Luigi, la somma di lire 50 milioni, in prestito dalla sorella, obbligandosi entrambi alla restituzione della somma nel termine di due anni, dando prova che la dazione della somma fu fatta a titolo di mutuo”.
Il mutuante –ha proseguito la Corte – deve provare sia l’avvenuta consegna delle somme e del titolo della consegna, il che avrebbe fatto l’attrice producendo i tagliandi suddetti, gli atti di messa in mora e domandando che si procedesse all’interrogatorio formale”. Ad avviso del giudice d’appello, pertanto, le dichiarazioni rese da Antonino Aliquò, di essersi obbligato insieme con il fratello a restituire la somma data in prestito dalla sorella, costituirebbe prova del titolo della consegna. In tal modo il giudice d’appello non considera che “laconfessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette” (così Cass. n. 20476/2015, cfr. pure Cass. n. 38626/2021).
Dalle risposte date da Antonino Aliquò in sede di interrogatorio formale, il giudice d’appello non poteva pertanto – anche a volere ricavare la prova della dazione della somma dai cinque tagliandi relativi agli assegni circolari – trarre la prova che la somma era stata data a prestito al dante causa dei ricorrenti. L’accoglimento dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto, che contesta l’efficacia nei confronti del dante causa dei ricorrenti del termine dilatorio di due anni per la restituzione della somma, termine la cui sussistenza il giudice di merito ha tratto sempre dalla confessione di Antonino Aliquò.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Messina, che si atterrà al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimi