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Ordinanza — n. 28223/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and extinguished due to late withdrawal by the appellant, allowing cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28223/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a late withdrawal by the appellant, Domenico Palermo, which was subsequently accepted by the respondent. Although the appellant had previously filed a withdrawal in 2019, the respondent only formally adhered to it in April 2023, satisfying the procedural requirements of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the litigation costs should be fully compensated between the parties rather than imposed on the losing side.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, comma 1 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant withdraws the appeal and the respondent adheres to the withdrawal, provided the formal requirements are met; in such cases, the judgment is not subject to the obligation to pay the uniform contribution.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal adhesion to withdrawal extinguishment of proceedings litigation cost compensation Civil Procedure Code uniform contribution exemption late procedural act contributo straordinario in denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 1 c.p.c.
390,comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
390,comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.
art. 348-bis c.p
1279/2007 pubblicata il 10 luglio 2017, impugnata a seguito di ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19560 del 2015
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 14767/2018R.G. proposto da PALERMO DOMENICO, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Magro del foro di Siracusa, con procura speciale apposta a margine del ricorso ed elettivamente domiciliat o in Roma, Via Francesco Valesio n. 1, presso lo studio legale dell’Avv. Roberta Spoletini; -ricorrente- contro PISASALE GIUSEPPA, rappresenta e difende con procura speciale con autentica notarile della dott.ssa Marina Aceto del Proprietà– Accertamento – Coniugi -Rinuncia al ricorso 15 marzo 2023 rep. n. 16331 dall’Avv.

Brunella Caiazza del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 9, presso lo studio dello stesso difensore; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1279/2007 pubblicata il 10 luglio 2017, impugnata a seguito di ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. della Corte d’appello di Cataniadel 19.03.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere Milena Falaschi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2007 Giuseppa Pisasale evocava, dinanzi al Tribunale di Siracusa, Domenico Palermo chiedendo di accertarsi la comproprietà della casa coniugale previa dichiarazione di annullamento per errore della clausola contenuta nel ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi, limitatamente alla parte in cui ella riconosceva il coniuge unico proprietario del bene.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del Palermo, il Tribunale adito, con sentenza n. 1279/2017, accoglieva la domanda dell’attrice ritenendo irrilevanti le dichiarazioni unilaterali rese dalla medesima nel verbale di separazione. In virtù di impugnazione interposta da Domenico Palermo, la Corte d’appello di Catania, nella resistenza dell’appellata, con ordinanza ex art. 348- bis c.p.c. del 19 marzo 2018, dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo la sentenza del giudice di prime cure conforme a diritto. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siracusa ricorre il Palermo, sulla base di un unico motiv o , cui resiste la Pisasale con controricorso.

In data 27.12.2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia e solo con la fissazione dell’adunanza camerale al 21 aprile 20 23 , parte controricorrente ha fatto pervenire atto di adesione in data 03.04.2023. L'atto di rinuncia al ricorso - sottoscritto personalmente dal ricorrente e dal suo difensore, al pari dell’accettazione che reca la firma del difensore e della controricorrente - soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390,comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.

In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate fra le parti, stante i l tenore della stessa adesione e come si evince dalle premesse della stessa rinuncia. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Cortedichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di