Court dismisses recusal request against judge who previously heard case in different procedural degree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the recusal request filed against Judge Antonio Scarpa, who had previously heard the case in a different procedural degree. The court held that recusal is not admissible when the judge has already acquired knowledge of the cause in another instance, as this falls under the category of mandatory disqualification rather than voluntary recusal. Consequently, the constitutional challenge to the relevant article was also declared manifestly unfounded due to the lack of specific arguments regarding the violation of constitutional principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Recusal is inadmissible when the judge has already heard the case in a different procedural degree, as this constitutes mandatory disqualification rather than voluntary recusal, ensuring judicial impartiality without violating the principle of the judge established by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso per ricusazionedel cons. Antonio Scarpa, componente del Collegio giudicante nel procedimento (iscritto al N.R.G. 33967/2019) proposto da: DALLA VECCHIA Ofelia (C.F.: DLL FLO 17C67 L394M), rappresentata, giusta procura notarile generale per atto pubblico del 17 gennaio 2008, rep. n. 49.780, racc. n. 6.874, dai figli Dalle Nogare Pierbernardo, Dalle Nogare Giuseppe e Dalle Nogare Alberto; Industria Salumi di DALLE NOGARE Alberto e Pierbernardo C. S.a.s. (P.IVA: 00318790243), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore ;
DALLE NOGARE Pierbernardo (C.F.: DLL PBR 51L06 I353K); DALLE NOGARE Alberto (C.F.: DLL LRT 44A09 I353S); DALLE NOGARE Giuseppe (C.F.: DLL GPP 55M08 I353Y); Nuova DALLE NOGARE S.r.l. in liquidazione (P.IVA: 00698640240), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro – tempore ; rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Andrea Bertollo e Paolo Ciccotto in regime di ultrattività del mandato difensivo ex Ricusazione R.G.N. 33967/19 C.C.5/10/2023 art. 85 c.p.c., quali rinunciatari, elettivamente domiciliati in Roma, largo Arrigo VII n. 4, presso lo studio dell’Avv.
Antonio Borraccino; -ricorrenti - contro UNICREDIT S.p.A. (C.F.: 00348170101), in persona del suo procuratore speciale Pieropan Giuliano, in forza di procura speciale rilasciata e autenticata il 5 settembre 2019, rep. n. 19.236, racc. n. 9.83, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. Andrea Pasqualin, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo de Carolis n. 34/B, scala A, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Cecconi; -controricorrente e ricorrente incidentale - e TECCHIO Gian Luca (C.F.:
TCC GLC 74C03 I531M) e FACCIN Scilla (C.F.: FCC SLL 82C69 I531A); BROCCARDO Luca (C.F.: BRC LCU 65P19 I531X); FANCHIN Chiara (C.F.: FNC CHR 54L58 L248V); SUMAN Loris (C.F.: SMN LRS 69C18 L840J) e CERBARO Monica (C.F.: CRB MNC 69E68 I531I); REMONATO Carlo (C.F.: RMN CRL 68D05 I531Y); REMONATO Michela (C.F.: RMN MHL 70H70 I531Q); GIADA Immobiliare S.p.A. (P.IVA: 03399540248), in persona del suo legale rappresentante pro – tempor e ; CAROLLO Ivana (C.F.: CRL VNI 57H42 B286U); rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.
Piero Vitacchio, elettivamente domiciliati in Roma, via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell’Avv. Gianluigi Loy; nonché PAGGIN Paco Raffaele (C.F.: PGG PRF 68C23 L840U), PAGGIN Nicole Micaela (C.F.: PGG NLM 71B59 L840C) e PAGGIN Sacha Michel (C.F.: PGG SHM 72T02 L840O), elettivamente domiciliati in Roma, via Ugo De Carolis n. 77, presso lo studio dell’Avv. Lucio Laurita Longo, che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Giancarlo Antuzzi, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - e Curatela del Fallimento della Salumificio SAN CARLO di DALLA VECCHIA Luciano C.
S.n.c. (P.IVA: 00332080241), in persona del suo curatore pro – tempore ; DUSO Renato (C.F.: DSU RNT 48M08 I531T); Immobiliare DICIOTTO S.p.A. in liquidazione (P.IVA: 02437370246), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro – tempore ; DALLA VECCHIA Cinzia (C.F.: DLL CNZ 67D52 Z110F); DIAZ TINEO Marcelina Maria (C.F.: DZT MCL 63A42 Z505X); SBERZE Cristina (C.F.: SBR CST 69L62 I531B); DE MUNARI Antonio (C.F.: DMN NTN 48L21 I353Z); FACCI Giovanni (C.F.: FCC GNN 25A03 I353A); TONIOLO Anna Marì (C.F.: TNL NMR 56L71 I353G); -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3743/2019, pubblicata il 23 settembre 2019, notificata il 23 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio partecipata del 5 ottobre 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; sentito ilP.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Alessandro Pepe, che nell’adunanza camerale partecipata del 5 ottobre 2023 ha chiesto il rigetto dell’istanza di ricusazione; sentiti– sempre nell ’adunanza camerale del 5 ottobre 2023 – l’Avv. Andrea Bertollo per i ricorrenti, il quale ha insistito nell’accoglimento dell’istanza di ricusazione, e l’Avv. Maurizio Cecconi, in sostituzione dell’Avv. Andrea Pasqualin, per la controricorrente e ricorrente incidentale UniCredit S.p.A., che ha chiesto il rigetto dell’istanza. FATTI DI CAUSA 1.– Nel procedimento n. 33967/2019 del Ruolo generale, a seguito della fissazione dell’udienza pubblica per la data del 12 ottobre 2023, Dalla Vecchia Ofelia, rappresentata da Dalle Nogare Pierbernardo, Dalle Nogare Giuseppe e Dalle Nogare Alberto, l’Industria Salumi di Dalle Nogare Alberto e Pierbernardo C.
S.a.s., Dalle Nogare Pierbernardo, Dalle Nogare Alberto, Dalle Nogare Giuseppe e la Nuova Dalle Nogare S.r.l. in liquidazione, a mezzo dei loro difensori, hanno proposto ricorso per la ricusazione del Consigliere relatore dott. Antonio Scarpa, ricorso inviato a mezzo PCT il 24 settembre 2023. Il Presidente della Seconda Sezione Civile, con decreto in data 28 settembre 2023, ha fissato per la decisione sulla ricusazione l’adunanza camerale partecipata del 5 ottobre 2023; È stata, altresì, disposta la comunicazione alle parti, al P.G. e al Consigliere ricusato per l’esercizio della facoltà di essere eventualmente ascoltato, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, c.p.c., comunicazione avvenuta in data 29 settembre 2023.
I controricorrenti non hanno svolto attività difensive nel sub- procedimento di ricusazione (il solo difensore della UniCredit è comparso nella fissata adunanza camerale, senza che sia stata redatta un’apposita costituzione per il sub-procedimento di ricusazione). È intervenuto il Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha rassegnato le conclusioni, come riportate in epigrafe. Hanno altresì concluso, nel senso anzidetto, il difensore comparso dei ricorrenti e il difensore della controricorrente e ricorrente incidentale UniCredit S.p.A., come si è dato atto nel relativo processo verbale.
Stando all’insegnamento di Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 16627 del 22/07/2014, sebbene la disciplina dettata dagli artt. 51 e ss. c.p.c. non preveda alcun termine, ń operi alcun rinvio ad altri tipi di procedimento contemplati nel codice di rito, nel procedimento di ricusazione, invero, deve essere comunque garantito il contraddittorio, nel senso che le parti devono essere messe in condizione di intervenire ed adeguatamente interloquire, ma ciò, di regola, deve accadere in tempi brevi (o brevissimi), in ogni caso senza che sia configurabile un diritto a tempi e/o termini predeterminati, non previsti dalla disciplina vigente e non compatibili con le caratteristiche e la natura del procedimento (si vedano anche Cass.
Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 13021 del 23/06/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19373 del 30/09/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 10659 del 02/05/2017). Trattandosi, nella specie, di istanza di ricusazione proposta nei confronti di un Consigliere della Corte di cassazione, il procedimento camerale regolato dall’art. 53, secondo comma, c.p.c. si ̀ dunque svolto con le formalità partecipative previste. 2.–Nel ricorso per ricusazione proposto si assume che: a ) il thema decidendumdel ricorso di legittimità verterebbe sull’esame dei decreti di trasferimento coattivo degli immobili già di proprietà dei ricorrenti e sulla spettanza dell’usufrutto legale in favore di Dalla Vecchia Ofelia, trasferimenti in tesi privi di effetti ed inesistenti, a causa di una serie di vizi considerati esiziali e attinenti alla procedura concorsuale ed esecutivaindividuale (per inesistenza del pignoramento dell’usufrutto, per mancata indicazione dell’usufrutto nell’atto di pignoramento e, comunque, per inesistenza della vendita forzata di tale diritto reale minore senza previsione di prezzo), nonch́ sull’appropr iazione indebita e sulla mancata restituzione di dotazioni e macchine industriali appartenenti alla Nuova Dalle Nogare e sulla richiesta di risarcimento dei danni per asserita mala gestio del curatore, con conseguente grave danno subito dalla fallita;
b) nell’ordinanza di questa Corte n. 25687/2018, depositata il 15 ottobre 2018 – Consigliere relatore ed estensore Antonio Scarpa –, a conclusione del procedimento di cassazione n. 25938/2014 del Ruolo generale, avente – a sua volta – ad oggetto l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1643/2014, pubblicata il 21 luglio 2014, sarebbero stati evocati “gli stessi temi trattati nella sentenza n. 3743/2019” della Corte d’appello di Venezia, impugnata davanti alla Suprema Corte, vertente tra le stesse parti, e segnatamente i temi attinenti al pignoramento dell’usufrutto, ai vizi della procedura esecutiva e concorsuale, tali da provocarne non la nullità, ma la radicale inesistenza, tra cui “l’ablazione senza corrispettivo”, la responsabilità del curatore per mala gestio, l’accertamento della nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva, l’accertamento dell’appropriazione indebita di dotazioni industriali e macchinari della Nuova Dalle Nogare, con il conseguente “marcato rischio” che il relatore “reiteri la sua decisione negativa circa l’accoglimento dei motivi di ricorso”.
All’esito, i ricusanti hanno rilevato che, ove non sussista l’ipotesi di astensione obbligatoria di cui all’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., sussisterebbe quantomeno la fattispecie regolata dall’art. 51, secondo comma, c.p.c., ricorrendo gravi ragioni di convenienza che legittimano l’astensione facoltativa del Consigliere relatore e/o la sostituzione d’ufficio, atteso che “la possibilità di ricusare dovrebbe essere estesaanche a fattispecie di cause vertenti avanti lo stesso giudice di primo grado su questioni assai simili, riguardanti le stesse parti, sulle quali lo stesso giudice abbia già pronunciato in un processo palesando il suo chiaro orientamento”.
In subordine, gli istanti hanno richiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta, ma con contenuto simile quanto al thema decidendum, abbia l’obbligo di astenersi, per violazione degli artt. 2, 24, 25 e 111 Cost. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Si premette che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, primo comma, e 53, secondo comma, c.p.c., il procedimento può essere definito – secondo un modello di trattazione semplificato, funzionalizzato all’essenzialità e alla rapidità della decisione, pur nel rispetto delle garanzie del contraddittorio (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 11225 del 24/04/2019) – sulla scorta delle prove documentali in atti, alla luce della causa petendi di ricusazione addotta e in conformità al principio dispositivo che connota anche il sub-procedimento di ricusazione. 2.– Tanto premesso, nel merito, l’istanza di ricusazione ̀ infondatasotto un duplice profilo. 2.1.– In primis , non ricorrono per il Consigliere ricusato le condizioni prescritte dall’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. –“per avere conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo” –affinché sia disposta la ricusazione.
Infatti – come, peraltro, alludono gli stessi ricorrenti nel corpo del ricorso per ricusazione – l’obbligo di astensione sancito dall’art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicandain un unico processo; ne consegue che l’obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni (Cass.
Sez. 6-1, Ordinanza n. 22743 del 11/08/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019; Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015; Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 17/02/2006; Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001). Orbene, la tesi sostenuta dai ricorrenti, se portata alle sue estreme conseguenze, finirebbe col determinare la paralisi di qualunque organo giurisdizionale, anche se formato da diversi magistrati (che abbiano in precedenza affrontato le medesime questioni giuridiche in altri contenziosi), se il termine “causa” impiegato dal n. 4 dovesse intendersi come questione o complesso di questioni.
Sarebbe, d’altra parte, frustrata la funzione di nomofilachia assegnata alla Corte, la quale persegue esigenze di certezza e di stabilità nell’interpretazione ed applicazione della legge. 2.2.– In secondo luo go, si rileva che la ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., ̀ istituto ammesso dall’ordinamento nei soli casi in cui allo stesso giudice ̀ fatto obbligo di astenersi, ai sensi dell’art. 51, primo comma, c.p.c. In sostanza, essendo strumento finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, la ricusazione opera esclusivamente nei confronti del giudice designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 17459 del 19/06/2023; Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001; Sez. 1, Sentenza n. 22930 del 29/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 3570 del 17/02/2006). Poiché i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall’art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, incidono sulla capacitàdel giudice e determinano una eccezionale deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, essi sono di stretta interpretazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 665 del 24/03/1964). Ne consegue che l’istanza di ricusazione non ̀ proponibile nei casi in cui il giudice, in (asserita) presenza di gravi ragioni di convenienza, può richiedere al capo dell’ufficio, ai sensi dell’art. 51, secondo comma, c.p.c., l’autorizzazione ad astenersi – astensione facoltativa – (Cass.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18353 del 12/07/2018; Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 2593 del 10/02/2015; Sez. 1, Sentenza n. 1060 del 15/04/1971). 3.– Alla luce del consolidato quadro delle condizioni che legittimano la ricusazione, non si rinviene, infine, alcuna argomentazione idonea a giustificare l’invocato promovimento della questione di legittimità costituzionale, non prospettandosi alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati (recte degli artt. 2, 24, 25 e 111 Cost.), senza peraltro che siano state individuate specifiche argomentazioni sul quomodo di detto ipotizzato contrasto.
All’uopo, si evidenzia che l’art. 111 Cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo (tra i quali, appunto, l’imparzialità e terzietà del giudice), ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina. Ora, in considerazione delle peculiarità del processo civile, fondato sull’impulso paritario delle parti, non ̀ arbitraria la scelta del legislatore di garantire l’imparzialità e terzietà del giudice tramite gli istituti dell’astensione e della ricusazione, nei ristretti limiti contemplati da tale disciplina (ossia, rispetto al caso di specie, solo in ordine alla conoscenza della causa come magistrato “in altro grado del processo”, sulla cui definizione si rinvia a Corte cost., Sentenza n. 45 del 17/03/2023), in dinamico e armonico coordinamento con il principio – anch’esso di rango costituzionale –del rispetto (recte della necessità che le parti non siano distolte) del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25, primo comma, Cost. (Corte cost., Sentenza n. 460 del 23/12/2005;
Sentenza n. 387 del 15/10/1999; Ordinanza n. 356 del 21/11/1997; Sentenza n. 326 del07/11/1997). D’altronde, detti istituti non possono reputarsi strumenti di tutela inadeguati o incongrui a garantire in modo efficace il principio di solidarietà e il diritto delle parti alla piena difesa, dovendosi escludere che la rimessione della decisione su questioni analoghe o simili allo stesso giudice che abbia già avuto modo di pronunciarsi sulle stesse questioni integri in sé un disvalore nella prospettiva di addivenire ad una “giusta” pronuncia.
La questione si appalesa, dunque, come manifestamente infondata. 4.– In conclusione, il ricorso per ricusazione deve essere disatteso. Non vanno regolate le spese di lite nei rapporti con i controricorrenti, i quali non hanno svolto attività difensive nel procedimento incidentale di ricusazione (non potendosi equiparare la mera comparizione del difensore all’adunanza partecipata quale formale costituzione nel sub-procedimento). In applicazione dell’art. 54, terzo comma c.p.c. la Corte, considerate le ragioni della decisione, condanna i ricorrenti in solido al pagamento della pena pecuniaria di euro 250,00.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso per ricusazione. Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, primo comma, n. 4, c.