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Ordinanza — n. 28202/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal regarding indemnity value when joint life usufruct survives donor's death.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28202/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the main appeal while dismissing the incidental one, overturning the lower court's decision on the indemnity claim. The brothers argued the father's death triggered succession rights, but the sister contended the joint life usufruct remained valid until her death. The court ruled that since the spouse survived the donor, the property value for succession purposes must reflect only the naked ownership, not the full value including the building.

Regesto Legislator

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Art. 985 c.c.; Art. 746 c.c.: When a donor gives naked ownership reserving a joint life usufruct for themselves and their spouse, and the spouse survives the donor, the value of the gifted property corresponds solely to the naked ownership for succession purposes.

Parole chiave

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joint life usufruct naked ownership indemnity for improvements succession value spousal accretion Cassation appeal property valuation indennità in caso di paternità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 985 c.c.
Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell'art. 985 c.c. ex art.
Art. 746 c.c.
da parte degli eredi del donante usufruttuario, poiché il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all'apertura della successione (art. 746 c.c.), si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda attorea.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processua
art. 143 c.p
Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione , notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
art. 985 c.c
Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell'art. 985 c.c.
art. 986 c.c
art. 746 c.c
da parte degli eredi del donante usufruttuario, poiché il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all'apertura della successione (art. 746 c.c.), si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24108 del 2011
Cass. n. 18211 del 2020
24108del 2011 ; Cass. n. 18211 del 2020 ).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05322/2018 R.G. proposto da Mazzola Cinzia Giuseppa (C.F.: MZZ. CZG 69B46 G273), rappresentata e difesa con procura speciale in calce al ricorso dall'avv. Gandolfo Mocciaro (C.F.: MCC GDL 50E29 D907F) del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia 88, presso lo studio dell’avv. Federica Corsini; –ricorrente – contro Mazzola Antonino (c.f. MZZ NN 64H08G273K) e Mazzola Francesco, ( c.f. MZZ FNC 60R05 G273Y ) , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Treppiedi (c.f.

TRP Oggetto: Proprietà–Indennità miglioramenti usufruttuario. NDR68E07G273P) del foro di Palermo , che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2 presso lo studio dell'Avv. Massimo Frontoni; -controricorrenti e ricorrenti incidentali– avverso la sentenza non definitiva n. 28/2017 , pubblicata il 12 gennaio 2017, non notificatae la sentenza definiva n. 6/2018 , pubblicata il 9gennaio 2018, non notificata, entrambe rese tra le parti dalla Corte diappello di Palermo.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21 aprile 2023dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con atto di citazione , notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. i l 16 febbraio 2004 , Antonino e Francesco Mazzola evocavano, dinanzi al Tribunale di Palermo , la germana Cinzia Giuseppa Mazzola deducendo che con atto del notaio Scoma del 14.7.1986 i comuni genitori, Salvatore Mazzola e Maria Rosaria De Francesco, avevano donato alla convenuta la nuda proprietà di un terzo indiviso di uno spezzone di terreno sito in Palermo, località Benfratelli, distinto in catasto al foglio 14, particella 1278, riservandosene l'usufrutto vita natural durante; che contestualmente gli attori avevano venduto la nuda proprietà dei rimanenti due terzi dello stesso fondo il cui usufrutto apparteneva anch'esso ad entrambi i genitori; che il genitore, Salvatore Mazzola, successivamente alla donazione aveva edificato sul terreno donato una villa e che lo stesso era, poi, deceduto in data 18.2.1994.

Sulla base di siffatte premesse, gli attori, quali eredi del padre, chiedevano, ai sensi dell'art. 985 c.c., la condanna della sorella alla corresponsione in loro favore di una indennità per i miglioramenti apportati dal padre al terreno con la realizzazione della villa; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della Mazzola, che eccepiva la prescrizione del diritto all'indennità, e, nel merito, la infondatezza della domanda dal momento che la morte del genitore Mazzola non aveva determinato alcun effetto giuridico, non essendo caduto in successione il diritto rivendicato dagli attori, il giudice adito, con sentenza n. 5730 del 2009, rigettava le domande attoree e li condannava alla rifusione delle spese del giudizio; - sul gravame interposto da Antonino e Francesco Mazzola, l a Cortedi appello di Palermo, nella resistenza dell’appellata, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza non definitiva n. 28 del 2017, rigettato il primo motivo dell’appello incidentale, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, riconosceva il diritto degli appellanti ad ottenere dalla sorella la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 985 c.c. in proporzione alla loro quota ereditaria pari ad 1/6 ciascuno e rimetteva la causa sul ruolo per quantificare l’aumento di valore del fondo donato; con successiva sentenza definitiva n. 6 del 2018, condannava la Mazzola a corrispondere a ciascun fratello l'importo di euro 55.076,80, oltre gli inte ressi legali dalla data della sentenza al soddisfo; compensa va tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, ponendo le spese di c.t.u. acarico di entrambe in misura uguale.

Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale, con la sentenza non definitiva, ritenuta l’irrilevanza della denuncia di omessa pronuncia sulla eccezione di carenza del presupposto dell’azione per essersi l’usufrutto consolidato in capo all’altro usufruttuario, in quanto il diritto all’indennità era sorto in favore degli eredi dell’usufruttuario al momento della morte del genitore, evidenziava che essendo pacifica la circostanza di fatto della realizzazione da parte del de cuius di una villa sul terreno donato alla figlia, a gli appellanti andava riconosciuto il diritto di ottenere l'indennità prevista dall' art. 985 c.c., in quanto spettante al defunto usufruttuario per i miglioramenti apportati, diritto che si doveva considerare trasmesso ai suoi eredie ciò in proporzione alla loro quota ereditaria pari ad 1/6 ciascuno; - per la cassazione dei provvedimenti della Corte d'appello di Palermo ricorre Cinzia Giuseppa Mazzola, sulla base di due motivi, cui resistono i Mazzola con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato anche il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - con il primo motivo la ricorrente deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell'art. 985 c.c. ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., assumendo che pur essendo pacifico che con l'atto di donazione notaio Lucia Scoma di Palermo del 14.7.1986, rep. n. 248403, i coniugi Salvatore Mazzola e Maria Rosaria De Francesco avevano donato alla figlia Cinzia Giuseppa Mazzola la nuda proprietà del terreno oggetto di causa "riservandosi l'usufrutto vita natural durante e con diritto di accrescimento reciproco..." ai sensi dell'art. 985 c.c., la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che il primo comma della norma stabilisce che il diritto dell'usufruttuario ad un'indennità per miglioramenti, che devono sussist ere al momento della restituzione, è condizionato ad un presupposto indefettibile, ossia la restituzione del bene, nella specie non avvenuta.

Di converso, il giudice distrettuale ha seguito la tesi degli originari attori secondo cui il loro diritto di credito sarebbe sorto esclusivamente con la morte di Salvatore Mazzola. L'errore della Corte di merito è tanto evidente quanto macroscopico in quanto, secondo i Giudici di appello, il diritto all'indennità sarebbe sorto in favore dell'usufruttuario con la morte dello stesso e, quindi, si sarebbe trasferito iure successionis ai suoi eredi. La motivazione della Corte di merito, nonché la statuizione di condanna della Mazzola, si basa su un'errata lettura e su una distorta interpretazione ed applicazione dell'art. 985 c.c. Quindi, a prescindere da ogni altra considerazione e rilevato che l'indennità nasce anche quando - nell'usufrutto a termine - l'usufru ttuario rimane in vita, il presupposto di legge per la nascita del diritto all'indennità è costituito dalla restituzione della cosa, e non certamente dalla morte dell'usufruttuario.

Nella fattispecie in esame, poiché l'usufrutto di cui era titolare Salvatore Mazzola si è accresciuto a quello della moglie, Maria Rosaria De Francesco, appare evidente che il terreno non è stato restituito alla nuda proprietaria, ma è rimasto nella detenzione esclusiva dell'altra usufruttuaria, avendo la stessa accresciuto la propria quota di usufrutto.Quindi, con la morte di Salvatore Mazzola, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non poteva essere ritenuto estinto l'usufrutto. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 986 e 985 c.c. , ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. per la mancanza di un altro presupposto per l'accoglimento dell'appello e delle domande formulate dagli attori con l'atto di citazione.

Correttamente la Corte di merito (pag. 6 della sentenza) ha rilevato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che " a norma dell'art. 986 c.c., l'usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa e che, se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa, determinandone un incremento di carattere quantitativo, si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti, di cui all'art.985 c.c." Ma se avesse correttamente applicato la norma come sopra enunciata, la Corte di a ppello avrebbe dovuto rigettare l'appello, in quanto mancava un altro presupposto di legge per il suo accoglimento.

Con l'a tto di donazione del 14.7.1986 , infatti, il donante, Salvatore Mazzola , ha dichiarato formalmente che il terreno donato (in nuda proprietà)secondo gli strumenti urbanistici della città, ricade in zona verde agricolo, con un indice di edificabilità di 0,03 mc/mg. La circostanza è stata, peraltro, acclarata anche dal CTU, il quale nella sua relazione del 27.4.2017 haaccertato che: • il fabbricato è stato realizzato con concessione edilizia n. 245 del 13.7.1987 rilasciata ai sigg.ri Mazzola Salvatore, Antonino e Francesco (questi ultimi due gli attori...) e De Francesco Mariain zona di verde agricolo;

• che il fabbricato, la cui costruzione era stata assentita per scopi agricoli, è stato costruito in difformità della concessione edilizia e destinato ad uso residenziale senza che risulti il cambio di destinazione, sicchè " deve dedursi la sua illegittimità urbanistica" (pag. 9 della consulenza); Quindi, è certo che la destinazione economica del terreno donato era quella agricola e non certamente quella edificatoria che è stata perseguita illegittimamente dal donante. Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione degli artt. 343, 345 e 157 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la corte di merito pronunciato su domande ed eccezioni nuove proposte dall’appellante per la prima volta con l’atto di gravame, in particolare quanto alla clausola di accrescimento in capo alla moglie inserita nell’atto di donazione, mai dedotta in primo grado; -occorre preliminarmente esaminare l’unico motivo del ricorso incidentalecondizionato.

Questa Corte ha, in più di un’occasione, enunciato il principio per cui, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo - il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito - il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, mentre qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. n. 6138 del 2018;

Cass. n. 4619 del 2015). Nel caso in esame, quindi - anche a non voler applicare il parzialmente diverso orientamento a mente del quale il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla parte interamente vittoriosa su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, quando sia fondato su una ragione più liquida che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. n. 9671 del 2018;

Cass. n. 23531 del 2016) - sono ravvisabili tutti i pr esupposti per procedere all’esame preliminare dell’unico motivo di ricorso incidentale in quanto lo stesso, pur avendo natura di ricorso condizionato, stante l’indicazione di parte,verte su questioni di rito che non appaiono essere state oggetto di alcunadecisione, esplicita o implicita, da parte della Corte di appello. Operata tale premessa, il motivo di ricorso incidentale deve ritenersi infondato. Alla luce della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 8077del 2012, han no affermato che, in tutti i casi accomunati dalla natura processuale del vizio denunciato dal ricorrente e dalla sua interdipendenza con l'interpretazione da dare ad una domanda o ad un'eccezione di parte, l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità (a differenza di quel che accade con riferimento agli errores in i u dicando denunciati a norma dell'art. 360, comma primo, num.

3) non è costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato. È perciò del tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessa cognizione di quei fatti, sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ciò precisato, osserva il Collegio che dal tenore letterale della comparsa di costituzione di Cinzia Giuseppa Mazzola si evidenzia che la stessa ha sollevato la questione relativa all’accrescimento dell’usufrutto in capo all’altro usufruttuario , Maria Rosaria De Francesco, già nel giudizio di primo grado. Costituendosi in giudizio, infatti, nel contestarele pretese degli attori, ha dedotto che “…ancora si osserva comealcun effetto si è determinato e nulla è caduto in successione in conseguenza del decesso del sig. Mazzola Salvatore, come pacificamente documentato in atti.

Nulla, pertanto, può essere rivendicato ex adverso, apparendo sotto tale profilo l’azione e le domande attoree prive di presupposto” ( v. pagg. 2/3 della comparsa di costituzione del 25.1.2008, facente parte del fascicolo di primogrado, depositato in questa sede unitamente al ricorso). Oltre al dato testuale, poic hé il documento comprovante il preteso diritto degli attori era l’atto di donazione e vendita in notaio Lucia Scoma del 14.7.1986, allegato alla medesima comparsa, è evidente che la difesa della originaria convenuta traeva fondamento dal predetto atto, con il quale era previsto il diritto di accrescimento dell’usufrutto spettante alconiuge deceduto in capo al coniuge superstite.

Siffatta difesa è stata ripresa anche a pag. 3 della comparsa conclusionale depositata il 14.9.2009, laddove ha dedotto che “…è sufficiente leggere l’atto di donazione prodotto anche ex adverso per comprendere come la costituzione del diritto di usufrutto in favore dei coniugi Mazzola/De Francesco fosse stata formulata con diritto di reciproco accrescimento”. Non si vede, dunque, né i ricorrent i incidentali lo spiega no , perché questa Corte non debba esaminare gli argomenti di critica formulati con il ricorso principale , che attengono a difese già spiegate in primo grado; -passando ora all’esame del ricorso principale, il primo motivo è fondato.

Non ignora la Corte come effettivamente nella giurisprudenza(Cass. n. 2621 del 1974 ) si sia affermato che in tema di miglioramenti ed addizioni, in relazione alla disciplina contenuta negli artt. 985 e 986 c.c., che assumea riferimento gli interventi sulbene posti in essere dall'usufruttuario, e ssi si traducono, al momento della restituzione, in altrettanti obblighi del nudo proprietario al pagamento di un indennizzo. In tal caso effettivamente è corretto sostenere che «i miglioramenti giovano all'usufruttuario o ai di lui eredi, e non già al donatario».

A conclusioni diverse deve però pervenirsi nel caso, che ricorre anche nella vicenda in esame, in cui l’usufrutto non è stabilito in favore di un unico donante. Solo nel primo caso, infatti, si estingue all'apertura della successione, mentre nelcaso in esame si trattava di usufrutto congiuntivo in favore del donante e del coniuge, che era sopravvissuto al donante. L'usufrutto congiuntivo, ossia l'usufrutto attribuito congiuntamente a due o più persone con reciproco diritto di accrescimento dell'uno alla morte dell'altro, si estingue con la morte dell'ultimo usufruttuario più longevo.

Finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari, l'usufrutto congiuntivo impedisce laconsolidazione con la nuda proprietà (Cass. n. 24108del 2011 ; Cass. n. 18211 del 2020 ). Il principio di giurisprudenza richiamato dalla corte di merito va perciò applicato in conformità alla sua ratio : ai fini della successione nel diritto di percepire l’indennità di cui all’art. 985 c.c. da parte degli eredi del donante usufruttuario, poiché il conferimento deve avvenire secondo il valore del bene donato all'apertura della successione (art. 746 c.c.), si deve considerare la condizione giuridica del bene in quel momento.

In ipotesi di donazione di immobile con riserva di usufrutto congiuntivo, se alla morte del donante sia ancora in vita uno degli altri usufruttuari, il bene va stimato per il valore della nuda proprietà; -il secondo motivo del ricorso principale, che censura il valore stimato dalla Corte distrettuale del fabbricato realizzato dal donante-usufruttuario per non avere considerato che si tratta di opera abusiva, è naturalmente assorbito dall’accoglimento del primo motivo, che verte su questione pregiudiziale. Conclusivamente, il primo motivo del ricorso principale va accolto, assorbito il secondo e rigettato quello incidentale alla luce del seguente principio di diritto:«Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà».

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda attorea. Le spese dell’intero giudizio, liquidate in dispositivo, comprensive di quelle di c.t.u., seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrent i incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda attorea; condanna i controcorrenti al rimborso delle spese del processo in favore della ricorrente, che liquida in euro 4.140,00, di cui euro 350,00 per spese, per il primo grado; in euro 7.200,00, di cui euro 400,00 per spese, per il secondo grado; euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di cassazione, oltre – in ciascun grado - alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, ponendo definitivamente a carico dei fratelli Mazzola controricorrenti le spese di c.t.u. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processua