Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28170/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's fee claim for preliminary trial phase activities under Italian criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28170/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the Ministry of Justice's opposition to a lawyer's fee claim regarding a preliminary trial phase. The lawyer argued that his participation in a single hearing where evidence was admitted constituted the investigative phase, not just study work. The court agreed, ruling that the definition of the investigative phase includes preliminary procedural acts and that remuneration for such unavoidable activities is mandatory.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014; Art. 91 c.p.c.; Art. 2233 co. 2 c.c.: The investigative or trial phase encompasses preliminary procedural acts and hearings, making remuneration for such unavoidable activities mandatory.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure fees investigative phase definition preliminary trial activities lawyer remuneration procedural acts fee opposition cassation review indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 co. 3 lett. c) d.m. 55/2014
In relazione all’attività penale, l’art. 12 co.
Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 co. 2 c.c.
art. 15 d.lgs. 150/2011
115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011) occasionato dal disconosci- mento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, quale 2di 3 – 93 68 /20 2 2 – 2 – 26/09/2023 ( 20 ) – Caponi Est.
artt. 91 c.p
55/2014(attività penale), nonché degli artt. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.9368/2022 proposto da : Albanese Mariano, difeso da se stesso; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia , dife s o dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistente- avversol’ordinanza del Tribunale di Parma n. 4833/2021 depositata il 24/03/2022. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 26/09/2023. Fatti di causa Nel 2021 l’avv. Mariano Albanese, difensore di sé medesimo, conve- niva dinanzi al Tribunale di Parma il Ministero della Giustizia, rimasto poi contumace, in opposizione a decreto di pagamento (art. 84 e 170 d.p.r. 115/2002, art. 15 d.lgs. 150/2011) occasionato dal disconosci- mento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale, quale 2di 3 – 93 68 /20 2 2 – 2 – 26/09/2023 ( 20 ) – Caponi Est. difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in pro- cedimento penale presso il Tribunale di Parma.

L’opposizione veniva rigettata. Ricorre in cassazione l’avvocato con un motivo, illustrato da memo- ria. Deposita atto di costituzione il Ministero della Giustizia. Ragioni della decisione 1. - Con il ricorso in cassazione si censura il disconoscimento del compenso per la fase istruttoria o dibattimentale. Si deduce la viola- zione degli artt. 12 co. 3 lett.

c) d.m. 55/2014(attività penale), nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 co. 2 c.c. Censurato è il ragionamento con il quale si è ritenuto di liquidare la sola fase di studio, poiché nel caso di specie il difensore ha partecipato ad una sola udienza in cui è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove con rinvio ad altra data per l’inizio dell’istruttoria essendosi quindi «consumata l’attività difensiva […] in una fase ante- cedente e preliminare rispetto alla fase istruttoria». 2. -Il ricorso è fondato. In relazione all’attività penale, l’art. 12 co. 3 lett.

c) d.m. 55/2014 prevedeche per fase istruttoria o dibattimentale si intende esemplifi- cativamente:le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze rela- tive ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari,rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, chesono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione d ella prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati direato connesso o collegato . Ne segue che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (cfr. tra l’altroil riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, an- che di carattere preliminare ) , per tacere che nel caso di specie si è 3di 3 – 93 68 /20 2 2 – 2 – 26/09/2023 ( 20 ) – Caponi Est. svolta un’udienza. In questo senso,Cass. 3889/2023, tra le altre. Ine- ludibile è pertanto la correlativa rimunerazione.

3. Il ricorso è accolto, il provvedimento impugnato è cassat o , la causa è rinviata al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, rinvia la causa allaTribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, cui demanda altresì la