Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 28169/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days silence on early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 28169/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant's silence was interpreted as a formal waiver of the right to pursue the appeal, leaving the opposing party fully represented. Consequently, the court ruled that the proceedings must be terminated without ordering the appellant to bear litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Silence by the appellant within 40 days of an early settlement proposal constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings without cost allocation.

Parole chiave

Generato dall'IA
early settlement proposal waiver by silence extinction of proceedings cassation appeal litigation costs inattività successiva alla sospensione abbandono del procedimento revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 25866/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, stante che la controparte è rimasta intimata; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 4 ottobre 2023 Il Consigl