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Ordinanza Interlocutoria — n. 28007/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to conflicting interpretations of Article 46 of Law 298/1974 regarding community license copies.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28007/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a public hearing because the collegial body identified conflicting judicial interpretations of Article 46 of Law 298/1974 regarding the requirement for a certified copy of a community license. The appellant argued that the statute penalizes the absence of such a copy, while the lower court relied on a 2019 ruling excluding this specific conduct from the violation. The court noted a subsequent 2022 decision favoring the appellant's interpretation, creating a need for a unified ruling on the matter's normative value.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, della legge n. 298 del 1974; Art. 4, par. 3, 4 e 6, dell'Allegato II del regolamento CE n. 1072/2009: The Court of Cassation must remit cases involving conflicting interpretations of statutory provisions regarding the mandatory presence of certified copies of community licenses to ensure uniform application of the law.

Parole chiave

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Article 46 Law 298/1974 Community Transport License Certified Copy Requirement Normative Value Remittal to Public Hearing Conflicting Judicial Interpretations Administrative Sanction guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, della legge n. 298 del 1974
1.1 La questione giuridica, sottoposta all’esame di q uesta Corte consiste nella interpretazione de ll’art. 46, comma 1, della legge n.
Art. 4, par. 3, 4 e 6, dell'Allegato II del regolamento CE n. 1072/2009
1.1 La questione giuridica, sottoposta all’esame di q uesta Corte consiste nella interpretazione de ll’art. 46, comma 1, della legge n.

Giurisprudenza citata

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ord. n. 28283 del 2019
ord. n. 24168 del 2022
Senonchè, con altra pronuncia ( ord. n. 24168 del 2022) si è privilegiata l’altra interpretazione secondo la quale l'art.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16120/2020 R.G. proposto da: COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro BRESCIA SPURGHI SAS DI RIZZI NICOLA E C, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA R . GRAZIOLI LANTE N. 76, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AGOSTA che l a rappresenta e difende; -controricorrente – Ric. 2020n. 16120sez. S2 - ud. 27 /0 9 /202 3 nonchè contro NOTARANGELO ANDREA - intimato - avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLZANO n. 1180/2019 depositata il 12/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE; RILEVATO CHE 1. La società Brescia S purghi di R izzi Nicola C. e Andrea Notarangelo proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Vitipeno che aveva confermato il verbale di contestazione emesso dalla sezione di p olizia stradale di Bolzano per la violazione dell’articolo 46 della l. n. 298 del 1974 in materia di autotrasporto per averposto in essere un trasporto internazionale intracomunitario di merci per conto di terzi in assenza di copia certificata conforme della licenza comunitaria.

La premessa in fatto risultava pacifica ovvero che in data 13 giugno 2018 all’altezza della progressiva chilometrica dell’autostrada 22 del Brennero, nel territorio del C omune di Campo Trens (BZ) un a pattuglia dipendente dal repart o di polizia stradale procedeva al controllo di un complesso veicolare costituito da un trattore stradale ed un semirimorchio alla guida del quale si trovava Andrea Notarangelo,autista dipendente della ditta di autotrasporto indicata in rubrica . A seguito de l controllo dell’autoarticolato emergeva che era in atto un trasporto in ambito internazionale dall’Austria a San Cesareo sul Panaro in Italia per cui veniva richiesta l’esibizione della rituale Ric. 2020n. 16120sez.

S2 - ud. 27 /0 9 /202 3 documentazione, tra cui nello specifico, oltre a l documento di trasporto relativamente alla merce, la prescritta licenza comunitaria. Il conducente risultava non essere in possesso della citata licenza, la quale avrebbe dovuto trovarsi a bordo del veicolo per essere esibita a richiesta degli agenti di polizia stradale . Il Notarangelo, infatti , era unicamente in grado di mostrare una fotocopia in carta semplice del citato documento in sostituzione della copia conforme emessa dagli uffici periferici dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, timbrat a e firmata in originale dal funzionario preposto.

Di conseguenza gli operatori provvedevano a contestare l’infrazione di cui all’articolo 46 della l. n. 298 del 1974 con conseguente esecuzione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, affidandoloal conducente. In altri termini, la C orte d’ A ppello evidenziava come circostanza non contestatache la ditta esportatrice appellante era autorizzata al trasporto internazionale ma la relativa autorizzazione non era a bordo del veicolo trasportatore.

2. Tutto ciò premesso a parere del giudice dell’appello l’interpretazione dell’articolo 46 del d. lgs. n. 298 1974 deponeva per la sussistenza della violazione anche in caso di inosservanza di una condizione di impiegostabilita dalla autorizzazione. Nella specie, dunque , pur sussistendo la licenza comunitaria di trasporto il suo mancato materiale possesso all’atto del controllo stradale era una violazione della condizione di impiego che prescriveva di tenere una copia conforme della licenza a bordo. Ciò si desumeva anche dal regolamento CE n. 1072 del Ric. 2020n. 16120sez.

S2 - ud. 27 /0 9 /202 3 2009 secondo cui la licenza comunitaria e le prove certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato 2 che stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Tale modello prevede sulla seconda pagina della licenza che una copia certificata conforme debba trovarsi a bordo del veicolo. Secondo la C orte d’Appello, ancorché vi siano due differenti condotte , il legislatore ha voluto prevedere la medesima sanzione per le due distinte fattispecie di illecito: rispettivamentel’assenza di licenza e quella dell’assenza della copia conforme a bordo.

Tuttavia, n onostante tali argomentazioni m ilitassero a favore della tesi dell’amministrazione, il giudice del l’appello riteneva di conformarsi alla sentenza di questa Corte intervenuta in corso di causa che aveva fornito una diversa interpretazione della norma in esame, escludendo dal novero della violazione la condotta di colui che pur in possesso della licenza comunitaria è privo dell’originale o della copia certificata al momento del controllo (ord. n.28283 del 2019).

3. Il Commissario del Governo di Bolzano ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia sulla base di un motivo di ricorso.

4. Brescia Spurghi di Nicola Rizzi C. Andrea notare Angelo hanno resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 46, primo comma, della legge numero 298 del 1974 e dell’articolo 4, parr. 3, 4 e 6, dell’all. II del regolamento 2009/1072 CE. Ric. 2020n. 16120sez. S2 - ud. 27 /0 9 /202 3 A parere del ricorrente la norma i ndicata in rubrica sanziona anche la condotta di colui che effettua un trasporto intracomunitario senza avere a bordo dell’autoveicolo una copia conforme della licenza comunitaria. 1.1 La questione giuridica, sottoposta all’esame di q uesta Corte consiste nella interpretazione de ll’art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974 al fine di stabilire se rientri nel perimetro di applicazione della norma sanzionatoria anche la condotta contestata nel caso di specie consistita nel non avere a bordo dell’autoveicolo, durante la sua circolazione, la licenza comunitaria oppure una copia conforme certificata quale titolo autorizzativo.

La decisione della Corte d'Appello, infatti, si è fondata su lla ordinanza di questa Corte n. 28283 del 2019. Senonchè, con altra pronuncia ( ord. n. 24168 del 2022) si è privilegiata l’altra interpretazione secondo la quale l'art. 46, comma 1, della l. n. 298 del 1974, imponeall'impresa di trasporto che, stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea, effettua in Italia operazioni di trasporto merci per conto di terzi, di portare, a bordo del veicolo utilizzato, l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria.

Il collegio ritiene, pertanto, di rinviare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza data la valenza nomofilattica della questione e le diverse interpretazioni della norma citata.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ric. 2020n. 16120sez. S2 - ud. 27 /0 9