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Ordinanza — n. 27997/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural unprocedibility due to failure to deposit proof of service of the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27997/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally unprocedible because the appellant failed to deposit a copy of the notification report for the contested judgment. Although the appellant claimed the judgment was served in June 2018, no proof was submitted to the court, and the opposing party did not contest this defect. The court ruled that such unprocedibility must be raised ex officio and cannot be cured by the absence of a counter-claim, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma II, n. 2 cod. proc. civ.; The failure to deposit the notification report of the appealed judgment renders the cassation appeal unprocedible, a defect that must be raised ex officio and cannot be cured by the opposing party's lack of contestation.

Parole chiave

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procedural unprocedibility notification report deposit cassation appeal dismissal ex officio ruling service of judgment proof caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo responsabilità del fideiussore garanzia della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma II, n. 2 cod. proc. civ.
2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della Ric.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
22 -0 2 - 2023 - 5 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
22 -0 2 - 2023 - 5 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
art. 369 cod.proc.civ
2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della Ric.
art. 348 ter cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017
Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021
Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28707-2018 proposto da: GALLI GIBERTINI GIORDANO, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell'avv. Elena Allocca dalla quale è rappresentato e difeso con l’avv. Carla Apicella, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro PERUZZI LUCIA, elettivamente domiciliato in Roma, via Mar Arabico 41, presso lo studio dell'avv. Riccardo Marconi dal quale è rappresentata e difes a con l’avv. Giorgio Ferrari come da procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzipec; -controricorrente – e contro Ric. 2018 n. 28707sez.

S2 - ud. 22 -0 2 - 2023 - 2 - CURATELA del FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI 3G s.r.l., in persona del Curatore -intimata - avverso la sentenza n. 1720 /2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal consigliere PATRIZIAPAPA; lettele memori e delle parti ; rilevato che: - con sentenza n. 1720/2018 , la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello di Giordano Galli Gibertini avverso la sentenza n. 682/2014 con cui il Tribunale di Modena aveva rigettato tre opposizioni da lui proposteavverso i decreti ingiuntivi ottenuti da Lucia Peruzzi nei confronti dell’impresa Costruzioni 3G e suoi quale fideiussore, a titolo di pagamento dei crediti conseguenti alla permuta di un immobile; - avverso questa sentenza Giordano Galli Gibertini ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi; - Lucia Peruzzi ha resistito con controricorso; la Curatela del Fallimento Impresa 3G s.r.l. non ha svolto difese; considerato che: -è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile; -il ricorrente, infatti, pur affermando ch e la sentenza gli è stata notificata in data 26/6/2018, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della Ric. 2018 n. 28707sez.

S2 - ud. 22 -0 2 - 2023 - 3 - controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017); -risulta dall’attestazione di cancelleria del 22/2/2023 che a tale data la relazione di notifica non eraagli atti; - la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perchéprodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez.

U, n. 10648 del 2017 cit.); -la copia non può essere in possesso dell'ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all'ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d'ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 2/10/2018, l'improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (21/6/2018), come st abilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente Ric. 2018 n. 28707sez.

S2 - ud. 22 -0 2 - 2023 - 4 - ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - l e spese devono essere poste a carico del ricorrente in favore di Lucia Peruzzi, secondo il principio di causalità, in considerazione del valore dichiarato;non vi è statuizione nei confronti del Fallimento che non ha svolto difese; -stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibileil ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di Lucia Peruzzi, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2018 n. 28707sez. S2 - ud. 22 -0 2 - 2023 - 5 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.