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Ordinanza — n. 27955/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by plaintiffs, resulting in costs awarded to the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27955/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their request. The underlying dispute involved a dispute over an emphyteutic rent on land, where the lower court had previously ruled in favor of the defendant. Since the plaintiffs voluntarily abandoned the litigation, the court ordered them to bear the legal costs incurred by the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: Upon withdrawal of the appeal by the appellant, the proceedings are extinguished and the appellant is condemned to pay the costs of the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings emphyteutic rent assignment of costs Cassation appeal anticipi delle spese riduzione delle spese giudiziarie motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27809-2020 proposto da: ROMA CARMELA, PRETE FRANCESCA ROMANA e PRETE AUGUSTO, elettivamente domiciliatiin ROMA, VIALE MAZZINI n. 113 , nello studio dell’avv. ANTONELLO BRUNO, che lirappresenta e difende -ricorrenti - contro VITALE MICHELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MNTEGAZZA n. 24 , nello studio del dott. MARCO GARDIN , rappresentatae difesa dall’avv. CARLO PANZUTI -controricorrente - avverso la sentenza n. 111/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI , depositata il 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 17.12.2012 Vitale Michela proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2012, emesso dal Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, con il quale le era stato ordinato il pagamento, in favore di Roma Carmela, Prete Francesca Romana e Prete Augusto, della somma di € 4.027,20 a titolo di canone enfiteutico, aggiornato all’attualità, gravante su alcuni terreni in agro del Comune di San Michele Salentino.

Nella resistenza della parte opposta il Giudice di Pace, consentenza n. 344/2013, rigettava l’opposizione, confermando il decreto opposto. Con la sentenza impugnata, n. 111/2020, il Tribunale di Bridisi accoglieva il gravame proposto da Vitale Michela avverso la decisione del Tribunale, riformandola e condannando l’appellante al pagamento della minor somma di 450,72. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Roma Carmela, Prete Francesca Romana e Prete Augusto, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Vitale Michela.

Con atto del 29.8.2023, notificato alla parte controricorrente il 30.8.2023, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Per effetto della rinuncia al ricorso, notificata dalla parte ricorrente a quella controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.In assenza di accettazione della detta rinuncia, i ricorrenti vanno condannati alle spese, liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle relative spese, liquidate in € 1.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del