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Ordinanza — n. 27952/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on adverse possession claim where boundary uncertainty was proven but possession was exclusive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27952/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by De Francesco Giuseppe against a lower court ruling that granted adverse possession to his neighbors. The appellants argued the boundary was uncertain due to deliberate alterations of land markers, yet the appellate court correctly identified exclusive possession over twenty years. The court upheld the decision because the factual situation did not meet the legal requirements for adverse possession when the contested area was clearly delimited despite boundary disputes.

Regesto Legislator

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Art. 10 cod. proc. civ.; Art. 5 d.m. n. 55/1994: Adverse possession requires exclusive possession and cannot be claimed when the plaintiff alleges boundary uncertainty without proving usurpation; court costs are determined by case value rules independent of party declarations.

Parole chiave

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adverse possession boundary uncertainty exclusive possession court costs civil procedure azione di manutenzione acquisto del possesso accesso al fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione delle parti.
Art. 5 d.m. n. 55 del 1994
16671/2019.A norma dell’art. 5 d.m. n. 55 del 1994 il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si determina ai sensi dell’art.
Art. 10 cod. proc. civ.
55 del 1994 il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si determina ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ., senza che la dichiarazione di valore eventualmente resa dalle parti ai fini del pagamento del contributo unificato possa esercitare alcuna incidenza vincolante.
art. 10 cod. proc. civ
55 del 1994 il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si determina ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ., senza che la dichiarazione di valore eventualmente resa dalle parti ai fini del pagamento del contributo unificato possa esercitare alcuna incidenza vincolante.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21607 del 2017
Cass. n. 27413 del 2005
Cass. n. 27413 del 2005; Cass.
Cass. n. 2283 del 1995
27413 del 2005; Cass. n. 2283 del 1995 ).
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Testo completo

la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: De Francesco Giuseppe, rappresentatoe difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Antonio Masci e Concetta Robert a Masci , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Donatella Rossi in Roma, via XX Settembre n.

3. Ricorrente contro Sulpizio Paola Tiziana e De Francesco Antonio Vincenzo, rappresentati e difesiper procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato Antonio La Pace , elettivamente domiciliatipresso il loro studio in Ripa Reatina, via Roma n. 9 . Controricorrenti avverso la sentenza n.2179/2018 della Corte di appello d ell’Aquila , depositata il 23. 11. 2018. Udita la relazione del consigliere relatore Mario Bertuzzialla camera di consiglio del 15. 9. 2023. R.G. N. 16671/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 2179 del23. 11. 2018 la Corte di appello dell’Aquilaconfermò la decisione di primo grado che aveva respinto le domand e avanzat e da De Francesco Giuseppe nei confronti di Sulpizio Paola Tiziana e De Francesco Antonio Vincenzo, proprietari del fondo confinante, di restituzione di una porzione di terreno che l’esponente assumeva illegittimamente occupata dai proprietari vicini e di loro condanna al risarcimento dei danni e, in accoglimento delle domande riconvenzionali dei convenuti, aveva accertato che la linea di confine tra i fondi delle parti era quella catastale e quindi dichiarato l’acquisto per intervenuta usucapione in loro favore dell’area di terreno contestata, pari a 21 mq.

A sostegno della propria decisione la Corte territoriale, precisato che il confine tra i due fondi non era identificabile sulla base dei titoli di proprietà e delle allegate planimetrie ed in ragione anche della modifica dello stato dei luoghi realizzata dai convenuti e che pertanto esso andava individuato sulla basedei dati catastali, affermò che la porzione di terreno contesa occupata dai convenuti, posta al di là del confine del loro lotto ma chiaramente individuata, era stata dagli stessi acquistata per usucapione, risultando provato dalle risultanze testimoniali che essi la possedevano da oltre un ventennio.

Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso, con atto notificato il 21. 5. 2019, De Francesco Giuseppe, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso Sulpizio Paola Tiziana e De Francesco Antonio Vincenzo. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., vizio di nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione delle parti. Assume in particolare il ricorso che la Corte di appello non ha considerato le circostanze dalle quali risultava che i convenuti avevano modificato dolosamente lo stato deiluoghi, alterando i segni del confine a proprio R.G.

N. 16671/2019.vantaggio ed occupato l’area in contestazione nel 2007, fatto che a sua volta dimostrava che il possesso da loro esercitato era inferiore al ventennio. Tali circostanze, nella specie , erano comprovat e dalla eliminazione , da parte dei convenuti,di una pianta di sambuco posta sull’originario confine, dall’aggiunta di tiranti nel vecchio vigneto di loro proprietà e da operedi sbancamento, lavori tutti eseguiti nel 2007. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, delle prove documentali e delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio, che dimostrando tali alterazioni avrebbero dovuto portare a considerare non attendibili le testimonianze addotte dalla controparte.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., che esclude la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello sia fondata sulle stesse ragioni di fatto accolte dalla decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ). Nella specie tale preclusione è applicabile alla luce della disposizione di cui all’art. 54, comma 2, d.l. 22. 6. 2012, n. 83, convertito con legge 7. 8. 2012, n. 134, secondo cui la nuova disposizione dell’art. art. 348 ter si applica ai giudizi di appello introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata della citata legge di conversione, atteso che l’atto di citazione in appello, come dedotto dallo stesso ricorrente, è stato notificato il 19. 11. 2012.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.950 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere qualificato l’incertezza del confine esistente tra i fondidelle parti di natura soggettiva e non oggettiva, così dando ingresso alla possibilità per la controparte di chiedere l’acquisto per usucapione della porzione contestata. Ad avviso del ricorrente l’incertezza del confine era invece oggettiva, attesa la mancanza di demarcazione visibile tra le due proprietà causata dalle modificazioni apportate dalla controparte.

Ciò avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a respingere la richiesta di usucapione dei convenuti, in quanto, sulla base della stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte di merito, la assenza di elementi idonei a separare in modo R.G. N. 16671/2019.distinto le proprietà limitrofe esclude che sulla zona di confine possa essere esercitato, da uno dei due proprietari, il possesso in modo esclusivo. Il motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte la domanda o eccezione di usucapione formulata dal convenuto nel giudizio avente ad oggetto il regolamento di confini tra immobili non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per sé incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, maè proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente( Cass. n. 21607 del 2017;

Cass. n. 27413 del 2005; Cass. n. 2283 del 1995 ). La Corte di appello ha seguìto correttamente tale orientamento, tenuto conto che lo stesso attore, nel proprio atto introduttivo, aveva lamentato l’occupazione abusiva di una porzione di terreno da parte dei vicini, con ciò escludendo l’esistenza di un possesso promiscuo . La Corte ha inoltre escluso, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che l’incertezza sul confine esercitasse alcuna incidenza sulla identificazione esatta dell’area oggetto di possesso da parte dei convenuti, precisando che essa appariva chiaramente delimitata.

Deve quindi concludersi che la situazionedi fatto, come rappresentata dalla sentenza impugnata, non presentasse impedimenti o ostacoli, in presenza dell’ulteriore presupposto del possesso ventennale, per il riconoscimento dell’usucapionesull’area contesa. Il terzo motivo di ricorso denunziaviolazione o falsa applicazione del d.m. n. 55 del 1994, lamentando che la sentenza impugnata abbia liquidato le spese di lite in un importo corrispondente allo scaglione della tabella superiore a quello dichiarato dallo stesso attore in atto di citazione, ove aveva precisato che il valore dellacausa non era superiore a euro 5.200,00.

Il motivo è infondato. R.G. N. 16671/2019.A norma dell’art. 5 d.m. n. 55 del 1994 il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si determina ai sensi dell’art. 10 cod. proc. civ., senza che la dichiarazione di valore eventualmente resa dalle parti ai fini del pagamento del contributo unificato possa esercitare alcuna incidenza vincolante. Ne consegue che la liquidazione operata dalla sentenza impugnatasi sottrae alla censura sollevata, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, tanto riguardo alla domanda di rilascio del terreno, che a quella, pure proposta dall’attore, di risarcimento dei danni, non precisati nel loro ammontare, e che il comma 6 dell’art. 5 d.m. citato, dichiara che le c ause di valore indeterminabile si considerano, di regola , di valore non inferiore euro 26.000,00.

Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della