Italian court dismisses appeal claiming exclusive benefit works violate co-ownership rules under Civil Code Art. 1102.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal against a lower court ruling that authorized works to eliminate a ground level difference in a shared courtyard. The appellant argued these works solely benefited his private garage access without improving the common area, violating co-ownership principles. The court held that Art. 1102 of the Civil Code permits modifications for the exclusive interest of one co-owner if they do not alter the property's destination or hinder others' use.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1102 cod. civ.; The modification of common property is permitted by law even when directed to the best and most intense enjoyment of the property solely by its author, provided it does not alter the destination of the property or impede the equal use by other co-owners.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Pellizzari Gianfranco, rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso dagli AvvocatiAlfredo Ferrari e Gabriele Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimoin Roma, viale Giulio Cesare n. 14, sc. A, int.
4. Ricorrente contro De Ponti Livia Maria Agnese, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Rocco Vincenzo C. Giovinazzo, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avvocato Valentina Ferrigni in Roma, vi colo di Sant’Agata n.
15. Controricorrente avverso la sentenza n.71/2019 della Corte di appello diTrento, depositata l’8. 3. 2019. Udita la relazione del consigliere relatore Mario Bertuzzialla camera di consiglio del 15. 9. 2023. R.G. N. 16124/2019.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 71 dell’8. 3. 2019 la Corte di appello di Trento, nel riformare in parte la decisione di primo grado, accolse la domanda proposta da De Ponti Livia Maria Agnese nei confronti di Pellizzari Gianfranco, autorizzandola ad eseguire sull’area cortilizia comune alle parti, contrassegnata dalla p.f. 4518/1,i lavori descritti in atto di citazione, diretti ad eliminare il dislivello esistente tra la detta porzione di terreno ed il proprio fabbricato.
La Corte territoriale motivò tale conclusione affermando che l’opera autorizzata non costituiva innovazione, non comportando alcun trasformazione del bene né alterazione della sua destinazione a cortile o impedimenti al pari uso dello stesso da parte del comproprietario convenuto che vi si era opposto, apportando anzi miglioramenti alle condizioni della proprietà, sicché la sua realizzazione rientrava tra le facoltà di uso riconosciute ad ogni proprietario sul bene comune dall’art. 1102 cod. civ.. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 18. 3. 2019, propone ricorso, con atto notificato il 16. 5. 2019, Pellizzari Gianfranco, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorsoDe Ponti Livia Maria Agnese. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia falsa applicazionedell’art. 1102 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimi i lavori richiesti dalla controparte nonostante la acclarata circostanza che essi erano volti unicamente ad avvantaggiare la proprietà esclusiva della stessa, rendendo possibile, mediante l’eliminazione del dislivello esistente tra il cortile comune ed il suo fabbricato, l’accesso dell’auto al suo garage, senza apportare invece alcun miglioramento al godimento del fondo comune.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 1102 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto legittimo l’intervento richiesto dalla attrice ai sensi della disposizione sopra richiamata, pur riconoscendo che esso avrebbe comportato ricadute negative sull’uso del bene comune, R.G. N. 16124/2019.rappresentate dall’aumento della pendenza del terreno e dalla probabile formazione di fango in caso di pioggia. La Corte è giunta alla sua conclusione argomentando che i risultati migliorativi prodotti dai lavori sarebbero prevalenti su quelli negativi, ma così ragionando, si sostiene, ha violato la norma di legge applicata, che non consente alcun bilanciamento fra aspetti migliorativi o peggiorativi della modificazione della cosa comune apportata unilateralmente dal singolo comproprietario.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione oggettiva, sono infondati. La Corte di appello ha motivato la sua conclusionerilevando che i lavori di cui trattasi, consistenti nella eliminazione del dislivello di 32 cm. esistente tra il terreno comune ed il fabbricato di proprietà esclusiva della parte attrice, erano di modestaentità, interessavano solo una porzione della particella, non alteravano la destinazione del bene né ne impedivano il pari uso da parte degli altri comproprietari. In particolare, ha rilevato che l’aumento della pendenza del terreno, dal 3 al 7%, era dipoca entità e che la probabile formazione di fango a seguito delle piogge, oltre che ovviabile con la manutenzione dell’area, non costituiva un peggioramento della situazione esistente, atteso che essa già presentava avvallamenti che creavano ristagni di acqua.
Ha aggiunto che l’intervento si presentava vantaggioso per la salubrità degli edifici, la complanarità dell’intera area e la sua rispondenza alle prescrizioni del PRG. Tanto precisato, la sentenza impugnata si sottrae alle censure sollevate di violazione dell’art. 1102 cod. civ., atteso che tale disposizione autorizza espressamente ciascun partecipante alla comunione di apportare a proprie spese modificazioni alla cosa comune necessarie per il suo miglior godimento. Gli unici limitiall’intervento personale del comproprietario sono rappresentat i dal rispetto del diritto di pari uso degli altri partecipanti e dal divieto di alterare la destinazione del bene.
R.G. N. 16124/2019.Le valutazioni espresse da giudice di merito in ordine alla osservanza di tali limiti ed agliaspetti vantaggiosi della modificazione richiesta dalla parte attrice integrano giudizi di fatto, non censurabili in sede di legittimità. Di nessun rilievo giuridico è la circostanza che i lavori fossero diretti a consentire alla parte attrice di accedere attraverso l’area comune al proprio garage. Premesso che non risulta sollevata in giudizio alcuna questione in ordine alla accessibilità delle auto nel cortile comune, sicché il suo attraversamento carraio si presenta conforme alla sua utilizzazione e destinazione, va precisato che il riferimento normativo alla liceità delle modificazioni che, nel rispetto dei limiti richiamati, sono dirette al miglior godimento della cosa comune non va inteso, come sembra suggerire il ricorso, quale necessità che tale vantaggio si realizzi nei confronti di tutti i comproprietari, ben potendo che di esso tragga beneficioanche il solo comproprietario che l e abbia eseguit e .
La modificazione della cosa comune èpertanto consentita dalla legge anche quando essa è diretta al migliore e più intenso godimento della cosa soltanto da parte del suo autore, vale a dire nel suo esclusivo interesse, al fine di trarre, assumendosene la spesa, dall’uso del bene comune un’utilità aggiuntiva( Cass. n. 24295 del 2014; Cass.n. 16097 del 2003; Cass. n. 1554 del 1997 ). Il terzo motivo di ricorso denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto controverso, lamentando che la Corte di appello abbia formato il proprio convincimento sulla legittimità dei lavori sulla base della descrizione degli stessi fatta dal consulente tecnico d’ufficio, senza considerare che essi erano diversi e più consistenti risetto a quelli richiesti dalla controparte ed autorizzati dalla decisione, che prevedevano un mero riporto di terra senza alcuna forma di drenaggio.
Il motivo, in disparte i profili di inammissibilità sollevati dalla controricorrente, è infondato. La censura si basa su una supposta sostanziale differenza tra i lavori descritti dal consulente tecnico d’ufficio e quelli richiesti dalla parte attrice ed autorizzati dalla decisione, ma il rilievo critico trova smentita dalla stessa lettura della sentenza, da cui emerge che il tecnico ha valutato e rassegnato le sue R.G. N. 16124/2019.conclusioni prendendo in considerazione l’intervento proposto dalla istante( pag. 17 ). Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.