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Ordinanza Interlocutoria — n. 27949/2023 — snciv Generato dall'IA

Court orders public hearing to interpret 'price sensitive information' under EU Regulation 2016/1055 and Italian TUF.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27949/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered a public hearing for further examination. Azimut Holding argued that its preliminary financial estimates were not 'price sensitive information' because they were already widely reported in a national financial newspaper two months prior. Consob contended that the information remained privileged until formally communicated to the public, violating specific disclosure timelines. The court ruled that the specific legal interpretation of the information's status requires oral argument before a final decision can be rendered.

Regesto Legislator

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Regolamento UE 2016/1055; Testo Unico in materia di mercati finanziari (TUF): The court must determine whether preliminary financial estimates constitute 'price sensitive information' requiring immediate disclosure, necessitating a public hearing to interpret the specific legal concept before dismissing the appeal.

Parole chiave

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price sensitive information insider information disclosure Regulation 2016/1055 market manipulation public hearing requirement financial reporting obligations Cassation inadmissibility abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato

Disposizioni normative citate

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Regolamento UE n. 596/2014
d. lgs. 58/1998
Regolamento europeo 2016/1055
27-9-2023 - 4 - Regolamento europeo 2016/1055 del 29/6/2016, sicché risulta opportuna la trattazione in pubblica udienza;
art. 17 TUF
27-9-2023 - 3 - pecuniarie; l’una,di Euro 20.000, per la violazione dell’art. 17, quarto comma, Regolamento UE n.
art. 114 TUF
596/2014 e dell’art. 114, terzo comma, d.
art. 115 bis TUF
artt. 187-septies e 195 TUF
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 31659 –2021 proposto da: AZIMUT HOLDING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Toscana n. 10, presso lo studio dell’avv.Antonio Rizzo dal quale è rappresentata e difesa con l’avv. Francesco Mucciarelli, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETA’ E LA BORSA -CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la propria sede di Roma, Via G.

B. Martini n. 3, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Randisi,Paolo Palmisano, Ric. 2021n. 31659 sez. S2 -ud. 27-9-2023 - 2 - Elisabetta Cappariello e Annunziata Palombella, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO diMILANO n. 1548/2021 , pubblicata in data 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a della controricorrente ; rilevato che: - con comunicato stampa delle ore 9.5 9 del 15/01/18 Azimut Holding s.p.a. aveva diffuso tramite sistema SDIR le stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017, con l'indicazione del raggiungimento di un utile netto consolidato del Gruppo in aumento rispetto a quello dell'anno precedente, della proposta di aumento del dividendo ordinario per azione e della conferma dell'obiettivo del raggiungimento, entro il 2019, dell’ utile netto consolidato di g ruppo indicato nel businessp lan 2015/2019; -alle 9.57 dello stesso giorno Timone Fiduciaria , s.r.l., in qualità di azionista della società, aveva diffuso altro e distinto comunicato stampa con cui aveva annunciato l’avvio dello studio di un’operazione di rafforzamento della partecipazione nel capitale di Azimut cumulativamente detenuta dagli aderenti al patto parasociale; - nello stesso giorno della diffusione dei due comunicati la quotazione dei titoli della società Azimut Holding s.p.a. registrò una variazione positiva del 12,76%, a fronte di un aumento soltanto dello 0,49% dell’indice di riferimento FTSE MIB; - con delibera n. 21450 del 16/07/2020 , Consob ha inflitto alla ricorrente Azimut Holding s.p.a. due sanzioni amministrative Ric. 2021n. 31659 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 3 - pecuniarie; l’una,di Euro 20.000, per la violazione dell’art. 17, quarto comma, Regolamento UE n. n. 596/2014 e dell’art. 114, terzo comma, d. lgs. 58/1998 per non aver attivato «l’istituto del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate», cioè gli adempimenti prescritti dalla normativa di esecuzione del Regolamento europeo 2016/1055 del 29/6/2016, sebbene la pubblicazione di queste informazioni fosse stata ritardata di almeno cinque giorni, di cui tre a borsa aperta, rispetto al momento di assunzione del carattere privilegiato; l’altra, di Euro 10.000, per la violazione dell’art. 115 - bis d. lgs. 58/1998 per la mancata apertura della lista dei soggetti che avevano avuto accesso alle suddette informazioni privilegiate nel tempo compreso fra l’assunzione del carattere privilegiat o e la loro comunicazione alpubblico; - con ricorso depositato il 23/07/20, la Azimut Holding s.p.a. ha proposto opposizione ex artt. 187-septies e 195 quarto comma TUF avverso questa delibera, sostenendo il difetto di decisività delle informazioni perché già oggetto di un articolo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario di rilevanza nazionale due mesi prima e comunque diffuse a ridosso del comunicato dell’azionista Timone Fiduciaria; - la Corte d’appello di Milano ha respinto l’opposizione con l a sentenza n.1548/2021; - avverso questa sentenza Azimut Holding s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, a cui Consob ha resistito con controricorso; considerato che: -i motivi di ricorso, in particolare il terzo e il quarto, involgono la ricostruzione della nozione di informazione privilegiata e price sensitive, con specifico riferimento al l’interpretazione dell’art. 7 del Ric. 2021n. 31659 sez.

S2 -ud. 27-9-2023 - 4 - Regolamento europeo 2016/1055 del 29/6/2016, sicché risulta opportuna la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della