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Ordinanza — n. 27870/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding boundary wall location and drainage ditch removal based on prior expert survey data.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27870/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Punzo Umberto against the Rome Court of Appeal's decision. The lower court had ruled that a boundary wall and an interred drainage ditch were located entirely within Punzo's property based on expert survey data and historical land division records. The court found no violation of the principle of access to justice because the appellate court correctly relied on the established expert findings to determine the wall's position relative to the legal boundaries.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 950 c.c.: The court's reliance on expert survey data to determine the location of a boundary wall and drainage ditch, when no conflicting boundary claims were raised, does not violate the principle of access to justice.

Parole chiave

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boundary wall location expert survey data drainage ditch removal access to justice reciprocal costs compensation divieto di demolizione violazione delle distanze dai confini muro di sostegno

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
la violazione dell ’ art. 112 c.p.c. e l ’ errata qualificazione della domanda giudiziale relativa alla demolizione del muro proposta in primo grado e riproposta in appello da Florian Lucia e Maragoni Mario come azione di regolamento dei confini ex art.
Art. 950 c.c.
e l ’ errata qualificazione della domanda giudiziale relativa alla demolizione del muro proposta in primo grado e riproposta in appello da Florian Lucia e Maragoni Mario come azione di regolamento dei confini ex art. 950 cod.
Art. 360 comma primo n. 4) c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 112 c.p
la violazione dell ’ art. 112 c.p.c.
art. 950 cod. civ
e l ’ errata qualificazione della domanda giudiziale relativa alla demolizione del muro proposta in primo grado e riproposta in appello da Florian Lucia e Maragoni Mario come azione di regolamento dei confini ex art. 950 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. lav. 25.6.2020 n. 12719
Cass. n. 29884/2019
12719), mentre la compensazione delle spese processuali in caso di reciproca soccombenza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito (vedi sull’insindacabilità della compensazione Cass. n. 29884/2019;
Cass. n. 24502/2017
Cass. n. 10305/2016
Cass. n. 20324/2010
n.10305/2016; Cass. n. 20324/2010; Cass.
Cass. n. 14563/2008
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13005/2019 R.G. proposto da : PUNZO UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO D’ITALIA, 97, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO DE BATTISTA (DBTFLV65P30Z326Y), rappresentato e difeso dall ’ avvocato ALESSANDRO MARIANI (MRNLSN64B01F839C) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro FLORIAN LUCIA e MARAGONI MARIO, elett.te domiciliat i in LATINA, VIALE PETRARCA 7 presso lo studio degli avvocati DOMENICO BIANCHI (BNCDNC65D14H501W), e DANIELA BIANCHI (BNCMNL70R66H501X) per procura in calce al controricorso ; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 7 011/2018 depositata il06/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 3.7.2000 Florian Lucia e MaragoniMario, proprietari della particella 51 del foglio 29 del NCT del Comune di Sermoneta, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Latina Punzo Umberto, proprietario della confinante particella 56, al pari della prima derivante da frazionamento avvenuto nel 1978 della particella 4 del foglio 29 del NCT del Comune di Sermoneta, lamentando che il Punzo aveva interamente occluso con una canaletta di raccolta delle acque meteoriche originariamente posta sul confine tra i fondi e che aveva realizzato un muro all ’ interno della loro proprietà e chiedendone la condanna alla riduzione in pristino ed al risarcimento di eventuali danni.

Si costituiva nel giudizio di primo grado il Punzo, che chiedeva il rigetto delle domande avversarie osservando che l’interramento della canaletta da parte del muro di recinzione sul confine orientale tra i fondi era avvenuto sulla base di un accordo sul posizionamento del confine intervenuto col dante causa degli attori, Vittori Vittorio, e che il muro di confine della sua proprietàda essi contestato ricadeva per intero sulla sua proprietà; in via riconvenzionale , chiedeva di determinare il confine settentrionale della sua proprietà rispetto al passaggio pedonale e carrabile utilizzato dalle controparti per accedere alla loro proprietà, che non intendeva più concedere agli stessi sul suo fondo.

Il Tribunale di Latina, individuati tramite la CTU del geom. Franco Catalani ed i dati desunti dal frazionamento l’ubicazione del confine orientale e del confine settentrionale della particella 56 del foglio 29 del NCT del Comune di Sermoneta, della canaletta interrata e dei muri del Punzo ed escussi testimoni, con la sentenza n. 2423/2014 rigettava le domande di riduzione in pristino avanzate da Florian Lucia e Maragoni Mario sia in ordine alla canaletta di raccolta delle acque meteoriche originariamente posta sul confine tra i fondi delle parti, il cui interramento da parte del muro di recinzione del Punzo era stato da costui concordato col loro dante causa, Vittori Vittorio, sia in ordine al muro realizzato dal Punzo sul lato settentrionale della sua proprietà, ritenuto per intero ricadente all’interno del confine catastale della particella 56 del foglio 29 del NCT del Comune di Sermoneta, ed accertava il confine settentrionale di quest’ultima rispetto alla strada pedonale e carrabile, omettendo di provvedere sia sulla domanda di risarcimento danni degli attori, sia sull’actio negatoria servitutisdel Punzo.

Contro tale sentenza proponevano appello Florian Lucia e Maragoni Mario limitatamente al rigetto della loro riproposta domanda di riduzione in pristino del muro realizzato dal Punzo sulla loro proprietà, evidenziando che il Tribunale di Latina non si era avveduto che il CTU geom. Franco Catelani dopo avere indicato nella prima relazione che il muro eretto dal Punzo sul lato nord ricadeva per intero entro i confini catastali della particella 56 del foglio 29 del NCT del Comune di Sermoneta, nella relazione di chiarimenti del 31.3.2011 aveva accertato che tale muro nei punti indicati nella planimetria allegata alla CTU con le lettere R,S ed E ricadeva in realtà all’interno dei confini catastali della particella 51 degli appellanti, e chiedevano la condanna del Punzo al pagamento delle spese del doppio grado.

Il Punzo, costituitosi tardivamente in appello, chiedeva il rigetto dell’impugnazione, ribadendo che il muro contestato ricadeva per intero sulla sua proprietà. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7011/2018 del 18.10/6.11.2018, in accoglimento dell’appello, ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accertava che il Punzo aveva realizzato una porzione del muro di recinzione del lato settentrionale della sua particella 56 del foglio 29 del NCTdel Comune di Sermoneta nei punti R,S ed E indicati nella planimetria allegata alla CTU del geom.

Franco Catalani espletata in primo grado oltre il suo confine con la particella 51 dello stesso foglio di proprietà di Florian Lucia e Maragoni Mario e condannava conseguentemente il Punzo alla demolizione di tale tratto di muro. Con la stessa sentenza, riconosciuta la soccombenza di Florian Lucia e Maragoni Mario in ordine alla domanda di riduzione in pristino della canaletta interrata, rigettata in primo grado e non riproposta, e la soccombenza di Punzo Umberto in ordine alla domanda di ripristino relativa al muro realizzato sulla proprietà degli appellanti, dichiarava compensate le spese processuali del doppio grado.

Avverso l’indicata sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione Punzo Umberto, affidandosi a due motivi. Resistono Florian Lucia e Maragoni Mario con controricorso. Punzo Umberto ha depositato memoria ex art. 381 bis.1 c.p.c.. La causa è stata trattenuta in decisione nell ’ adunanza camerale del 28.9.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c. la violazione e/o errata applicazione dell’art.2909 cod. civ. Assume il ricorrente che poiché Florian Lucia e Maragoni Mario non avevano proposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la loro domanda di riduzione in pristino della canaletta di raccolta delle acque meteoriche originariamente posta sul confine orientale tra i fondi delle parti ritenendo sussistente un accordo per comportamento concludente tra il Punzo ed il dante causa degli attuali controricorrenti sull’ubicazione di quel confine, ed avverso il connesso capo di condanna alle spese processuali di primo grado, per il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile la collocazione dei confini della proprietà di Punzo Umberto non poteva essere più messa in discussione in secondo grado da Florian Lucia e Maragoni Mario con la riproposizione della domanda di demolizione del muro di recinzione realizzato dal Punzo sulla loro proprietà senza impugnare anche il capo relativo al ripristino della canaletta di raccolta delle acque meteoriche, in quanto l’accordo intervenuto sull’ubicazione del confine tra i fondi delle parti che aveva provocato il rigetto di quella domanda in primo grado, risultava ostativo anche ad un diverso posizionamento del confine settentrionale della particella 56 del foglio 29 del NCT del Comune di Sermoneta nei punti R,S ed E indicati nella planimetria allegata alla CTU del geom.

Franco Catalani. A parte il rilievo che nessun giudicato interno è stato eccepito dal Punzo nel giudizio di secondo grado, il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l ’ accordo per comportamento concludente tra il Punzo ed il dante causa degli attuali controricorrenti accertato riguardava l’interramento della canaletta di raccolta delle acque meteoriche che in precedenza costituiva il confine orientale tra le proprietà delle parti (vedi planimetria allegata alla CTU Catalani riprodotta come documento 4 dal ricorrente), l’unico tra le stesse esistente, e non ha riguardato il diverso confine settentrionale della proprietà del Punzo, che lo ha delimitato per separarlo dal passaggio pedonale e carrabile che conduce alla proprietà dei controricorrenti con un muro che secondo la planimetria allegata alla CTU Catalani e la relazione di chiarimenti resta ubicato sulla proprietà del Punzo nei punti individuati con le lettere M, N, O, P e Q, ma nei punti R, S ed E di quella planimetria ricade entro i confini catastali della particella 51 del foglio 29 del NCT del Comune di Sermoneta di proprietà di Florian Lucia e Maragoni Mario.

La condanna alla demolizione della porzione di muro emessa in secondo grado a carico del Punzo non contrasta con l’accordo sul confine orientale dei fondi intervenuto, e neppure con l’accertamento del confine settentrionale della proprietà Punzo avvenuto in primo grado sulla base dei dati desunti dal frazionamento che ha originato entrambe le proprietà delle parti. Quanto alle spese processuali del giudizio di primo grado, gli appellanti per quanto riportato nell’impugnata sentenza, nonostante l’impugnazione solo parziale delle statuizioni di merito della sentenza del Tribunale di Latina, avevano chiesto la condanna del Punzo al pagamento delle spese processuali del doppio grado, tenendo evidentemente conto del consolidato principio giurisprudenziale per cui in caso di più gradi di giudizio il governo delle spese processuali va stabilito tenendo conto dell’esito complessivo della lite (vedi in tal senso ex multis Cass. sez. lav. 25.6.2020 n. 12719), mentre la compensazione delle spese processuali in caso di reciproca soccombenza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito (vedi sull’insindacabilità della compensazione Cass. n. 29884/2019;

Cass. n.24502/2017; Cass. n.10305/2016; Cass. n. 20324/2010; Cass. n.14563/2008), essendo preclusa solo la condanna alle spese processuali della parte integralmente vittoriosa, per cui legittimamente è stata disposta la compensazione delle spese processuali del doppio grado per soccombenza reciproca. Col secondo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n.

4) c.p.c. la violazione dell ’ art. 112 c.p.c. e l ’ errata qualificazione della domanda giudiziale relativa alla demolizione del muro proposta in primo grado e riproposta in appello da Florian Lucia e Maragoni Mario come azione di regolamento dei confini ex art. 950 cod. civ. Premesso che nel corso del giudizio di primo grado su richiesta di entrambe le parti e senza contestazioni è stato chiesto al CTU geom. Catalani di accertare sulla base dei dati desunti dal frazionamento l’ubicazione sia del confine tra le proprietà delle parti (confine orientale), sia del confine settentrionale della particella del Punzo, sia dei manufatti (canaletta di raccolta delle acque meteoriche interrata e muro di recinzione del lato settentrionale della proprietà Punzo limitrofo alla strada pedonale e carrabile di accesso alla particella 51 del foglio 29 del NCT del Comune di Sermoneta degli attuali controricorrenti) ai quali si riferivano le domande di ripristino avanzate da Florian Lucia e Maragoni Mario, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte della Corte d’Appello di Roma, che in assenza di rivendicazioni delle parti di confini diversi da quelli catastali ricavati dal frazionamento dell’originaria unica proprietà, si è limitata ad accertare se il muro realizzato dal Punzo sul lato settentrionale della sua proprietà fosse in tutto o in parte ubicato sulla proprietà di Florian Lucia e Maragoni Mario, come da essi lamentato, e per fare questo ha dovuto necessariamente fare riferimento alla posizione del muro e del confine catastale rilevati dalla CTU già espletata, tenendo conto dei chiarimenti dallo stesso resi sul fatto che il tratto finale del muro in corrispondenza dei punti R, S ed E della planimetria allegata alla CTU ricadeva sulla proprietà degli appellanti, che pertanto non avendo autorizzato tale costruzione ne hanno chiesto la rimozione.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, respinge il ricorso e condanna Punzo Umberto al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 1