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Sentenza — n. 27865/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific proof regarding material possession of disputed land areas.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27865/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Immobiliare Milanese FIMMI S.R.L. against the Rome Court of Appeal's decision denying property restitution claims. The appellant argued that the lower court failed to examine specific facts and misapplied procedural rules regarding standing and document production. The court ruled that the appellant did not demonstrate the disputed areas were still in the material possession of the respondent, rendering the factual objections insufficient and the procedural arguments inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: The appeal is dismissed when the appellant fails to prove the disputed property remains in the material possession of the respondent, and when defenses regarding standing or title can be raised at any stage of the trial without preclusion.

Parole chiave

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omessa esame di fatto mancata prova possesso materiale legittimazione passiva tardiva produzione documenti assorbimento ricorso incidentale retrocessione nell'espropriazione assegnazione dei posteggi auto rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta l ’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare i terreni ceduti dal Comune di Roma ad Edilpark S.r.l.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
112, 115, 116, 167 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ricavato argomenti confermativi circa la carenza di legittimazione passiva di Edilpark S.r.l.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Ordinanza n. del 01/09/2021, Rv. 662115
Cass. Sez. 3, Ordinanzan. del 15/05/2018, Rv. 648612
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Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4068-2019proposto da: IMMOBILIARE MILANESE FIMMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO SECCHI n. 4, nello studio degli avv.ti ENZO OTTOLENGHI e PIERLUIGI STEFANELLI, che la rappresentano e difendono -ricorrente - contro EDILPARK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO n. 2, nello studio dell’avv. RAFFAELE IZZO che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7205/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona del sostituto Dott.

Aldo Ceniccola; udito l’avv. Pierluigi Stefanelli per parte ricorrente e l’avv. Linda Cilia, in sostituzione dell’avv. Raffaele Izzo, per partecontroricorrente FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 29.11.2005 Immobiliare Milanese FIMMI S.r.l. evocava in giudizio Edilpark S.r.l. innanzi il Tribunale di Roma per sentir accertare la piena proprietà, in capo ad essa attrice, di un’area di terreno e condannare la convenuta, occupante, alla restituzione della stessa ed al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, avendo ricevuto l’area in contestazione dal Comune di Roma, che a sua volta l’aveva espropriata, per realizzarvi un parcheggio, come previsto dal Piano Urbano Parcheggi (P.U.P.) con sovrastante struttura annonaria, ed invocando comunque il rigetto della domanda, poiché con atto del 15.10.2005 la stessa aveva ceduto ad altra società il ramo di azienda relativo alla gestione della predetta struttura.

Con sentenza n. 21810/2012 il Tribunale accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 7205/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dall’originaria convenuta avverso la decisione di prima istanza, rigettando la domanda proposta dall’odierna ricorrente, attrice in prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Immobiliare Milanese FIMMI S.r.l., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Edilpark S.r.l. in liquidazione, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.

Il P.G., nella persona del sostituto dott. Aldo Ceniccola, ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato. Ambo le parti hannodepositato memoria in prossimità dell’udienza ed ha nno partecipato alla stessa, insistendo , rispettivamente, per l’accoglimento del ricorso e per il suo rigetto , nonché, in subordine, quanto alla parte controricorrente, per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta l ’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare i terreni ceduti dal Comune di Roma ad Edilpark S.r.l. per realizzare la struttura annonaria con annesso parcheggio non coincidevano con l’area oggetto della domanda di restituzione proposta dall’odierna ricorrente.

Con il secondo motivo, il ricorrente principale si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che i beni oggetto della cessione del ramo di azienda intercorso in data 15.10.2005 coincidessero con quelli dei quali la società ricorrente invocava la restituzione.Con il quarto motivo, suscettibile di essere trattato unitamente ai primi due, il ricorrente principale lamenta invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 183, 184 c.p.c. e 948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la carenza di legittimazione passiva di Edilpark S.r.l. valorizzando il contenuto di documenti tardivamente depositati dalla difesa dell’odierna ricorrente incidentale.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Le prime due, in quanto la sentenza impugnata da atto che le opere realizzate da EdilparkS.r.l. “… in parte (boxes sotterranei), sono state vendute a terzi e, in parte, restituite al Comune ...” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Nel contestare tale statuizione la società ricorrente deduce che le aree oggetto della domanda di restituzione non coinciderebbero con quelle oggetto della cessione di ramo di azienda del 15.10.2005, ma non dimostra che esse siano ancora nella disponibilità materiale di Edilpark S.r.l., con conseguente deficit di specificità delle censure in esame.

Il quarto motivo è a sua volta inammissibile, in quanto il profilo della tardiva produzione dei documenti, sollevato dalla società ricorrente, non supera la mancata dimostrazione che le aree oggetto della domanda fossero, in tutto o in parte, ancora nella disponibilità materiale di Edilpark S.r.l. Elemento, quest’ultimo, che la parte ricorrente aveva l’onere di dimostrare. Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia laviolazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 167 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ricavato argomenti confermativi circa la carenza di legittimazione passiva di Edilpark S.r.l. dal fatto che l’odierna ricorrente aveva proposto, in separata sede, azioni contro i terzi acquirenti dei boxes realizzati dalla stessa Edilpark S.r.l. per far accertare la nullità dei rispettivi contratti di acquisto, in quanto conclusi a non domino.

Secondo lasocietà ricorrente principale , la circostanza sarebbe stata dedotta da Edilpark S.r.l. solo tardivamente e, rispetto ad essa, non vi sarebbe stata alcuna accettazione del contraddittorio. La censura è infondata, in quanto le deduzioni concernenti la carenza di legittimazione, attiva o passiva, o la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, costituiscono mere difese e possono quindi essere sempre proposte, nel corso del giudizio di merito, senza che esse siano soggette a preclusioni processuali (cfr. Cass. Sez. L , Ordinanza n. del 01/09/2021 , Rv. 662115 e Cass.

Sez. 3 , Ordinanzan. del 15/05/2018 , Rv. 648612). In definitiva, il ricorso principale va rigettato. Il ricorso incidentale condizionato èassorbito, per effetto del rigetto del ricorso principale. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte r icorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. Così