Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Oscar Lojodice, had not acted after the court communicated the proposal for case closure, while the Ministry of Justice and Economy were the opposing parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8267/2023 R.G. proposto da : LOJODICE OSCAR, elettivamente domiciliato in BARI VIA G.PASCOLI 39 -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LOJODICE OSCAR (LJDSCR55H02A662W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n.486/2020 depositata il 30/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così