Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, representing a client against the Ministry of Economy and Justice, did not act after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case closure results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2425/2023 R.G. proposto da : LOJODICE OSCAR, elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato LOJODICE OSCAR (LJDSCR55H02A662W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n.470/2020 depositata il 14/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così decisoin