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Decreto — n. 27785/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27785/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27785/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1245/2023 R.G. proposto da : LOJODICE OSCAR, elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato LOJODICE OSCAR (LJDSCR55H02A662W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n.50190/2022 depositata il 31/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27785/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LOJODICE OSCAR, elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato LOJODICE OSCAR (LJDSCR55H02A662W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n.50190/2022 depositata il 31/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo rigetto provvisorio dell'opposizione ritiro della domanda di revisione impugnazione di decisioni amministrative proposta di giudizio domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1245/2023 R.G. proposto da : LOJODICE OSCAR, elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato LOJODICE OSCAR (LJDSCR55H02A662W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n.50190/2022 depositata il 31/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in