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Ordinanza — n. 27758/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal claim for post-judgment damages if same cause of action persists, overturning lower court's inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27758/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible the lower court's dismissal of a claim for damages incurred after the first-instance judgment. The appellant argued that Article 345 of the Civil Procedure Code permits such claims if they stem from the same factual cause as previously recognized damages. The court ruled that the appellate court erred by treating the new claim as entirely new without verifying if it arose from the same persistent factual source as the initial damages award.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 111 Cost.: Damages claimed for the first time on appeal are admissible if they concern the same nature as those already awarded and stem from the same factual cause persisting during the appeal proceedings.

Parole chiave

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post-judgment damages Article 345 Civil Procedure Code same factual cause admissibility on appeal persistent factual source locazione, vendita, cessione spese di trasloco assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
e 111 Costituzione: la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di danni ulteriormente verificatisi nelle more del giudizio di appello, sebbene l’art. 345 cod.
Art. 111 Cost.
Art. 360 c.p.c. n. 3
3 del comma I dell’art. 360 cod.
art. 2932 cod. civ
FATTI DI CAUSA 1.Cristiana Co v ais convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Elena Visciani per ottenere sentenza costitutiva di trasferimento, ex art. 2932 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli articoli 345 primo comma cod.
art. 345 cod. proc. civ
e 111 Costituzione: la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di danni ulteriormente verificatisi nelle more del giudizio di appello, sebbene l’art. 345 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, n. 18526 del 2020
Cass. Sez. 3, n. 5678 del 15/03/2006
Cass. Sez. 3, n. 9453 del 18/04/2013
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27670 -2018 proposto da: COVAIS CRISTIANA, elettivamente domiciliatain Roma, v ia Giuseppe Montanelli n. 11/A, presso lo studio dell'avv . Guido Paoli dal quale è rappresentata e difes a , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro VISCIANI ELENA, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Ce sare Fracassini n.4, presso lo studio dell'avv. Elena Ferrari , dalla quale è rappresentata e difes a , giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 27670 sez.

S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 2737/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA , notificata il 20/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1.Cristiana Co v ais convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Elena Visciani per ottenere sentenza costitutiva di trasferimento, ex art. 2932 cod. civ. , della proprietà dell'immobile sito in via Solario a Roma, promessole in vendita dalla convenuta con preliminare di compravendita del 31 gennaio 2008;

Visciani non si era presentata alla stipula e, sostenendo la violazione di un termine essenziale, aveva comunicato l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto e la ritenzione della caparra. Comais chiese altresì il risarci mento dei danni conseguenti all’inadempimento, quantificandoli nell’ammontare dei canoni di locazione pagati per un immobile ad uso abitativo alternativo a quello promesso, nelle spese di trasloco e di mediazione. Con sentenza 9465/2016, il Tribunale di Ro ma accolse la domanda, ancherisarcitoria, liquidando equitativamente i danni.

2. Visciani propose appello per sentir dichiarare l'inadempimento di Covais e la legittimità del suo recesso e della ritenzione della caparra. Covais chiese il risarcimento dei danni ulteriormente maturati dopo la sentenza di primo grado, consistenti nei canoni di locazione ulteriormente pagati e nelle spese ulteriori sopportate dopo la sentenza di primo grado, deducendo di essere stata costretta a stipulare una nuova locazione. Con sentenza 2737/2018, la Corte territoriale rigettò l'appello e affermò che non potesse «ovviamente essere presa in considerazione» Ric. 2018n. 27670 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 3 - l’ulteriore pretesa risarcitoria di Covais perché «formulata per la prima volta in appello».

3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Cristiana Covais per un unico motivo a cui ha resistito Elena Visciani con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo Cristiana Covais ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione degli articoli 345 primo comma cod. proc. civ. e 111 Costituzione: la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda di danni ulteriormente verificatisi nelle more del giudizio di appello, sebbene l’art. 345 cod. proc. civ. preveda proprio che possano « domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa». 1.1.

Il motivo è evidentemente fondato. Per giurisprudenza consolidata, infatti, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata è eccezionalmente consentita dall'art. 345 cod. proc. civ., purché sia stato chiesto e riconosciuto in primo grado il risarcimento di danni della medesima naturae aventi la loro fonte nella stessa causa di quelli poi richiesti in sede di impugnazione in quantoconseguenti alla persistenza del medesimo fatto lesivo (Cass. Sez. 6 - 3, n. 18526 del 2020 ; Se z. 3, n. 5678 del 15/03/2006, Sez. 3, n. 9453 del 18/04/2013).

L’art.345 cod. proc. civ. è, invero, dettato proprio allo scopo di evitare un innaturale frazionamento delle domande relative a interessi frutti e accessori e danni. La Corte d’appello ha , inve ce, ritenuto nuova la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, dichiarandola inammissibile, senza verificare se avesse ad oggetto ulteriori danni della stessa natura di quelli già ristorati con la sentenza di primo grado, aventi la loro fonte Ric. 2018n. 27670 sez. S2 - ud. 22 -2 - 20 23 - 4 - nello stesso fatto causativo dedotto in primo grado, ancora persistente durante il giudizio di impugnazione.

La preclusione al riconoscimento di danni ulteriori derivante dall’avvenuta liquidazione in via equitativa, come eccepita dalla controricorrente, implica una valutazione di merito rimessa al giudice del rinvio.

3. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata è cassata quanto alla statuizione di inammissibilità della domanda, proposta da Cristiana Covais, di risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata quanto alla statuizionedi inammissibilità della domanda, proposta da Cristiana Covais, di risarcimento dei danni successivi alla sentenza di primo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera