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Decreto — n. 27744/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27744/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27744/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21709/2022 R.G. proposto da : RUSTICO STEFANO, elettivamente domiciliato in NETTUNO VIA DEI LATINI 28 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SCOTTO D'APOLLONIA FRANCESCO (SCTFNC71M04F839S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AREA S.R.L. (AREARISCOSSIONI S.R.L.), COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n.67/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che non va operato regolamento delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27744/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RUSTICO STEFANO, elettivamente domiciliato in NETTUNO VIA DEI LATINI 28 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SCOTTO D'APOLLONIA FRANCESCO (SCTFNC71M04F839S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AREA S.R.L. (AREARISCOSSIONI S.R.L.), COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n.67/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che non va operato regolamento delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;

Parole chiave

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contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo arretrati d'imposta impugnazione di decisioni amministrative priorità del credito fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(AREARISCOSSIONI S.R.L.), COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n.67/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che non va operato regolamento delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21709/2022 R.G. proposto da : RUSTICO STEFANO, elettivamente domiciliato in NETTUNO VIA DEI LATINI 28 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SCOTTO D'APOLLONIA FRANCESCO (SCTFNC71M04F839S) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AREA S.R.L. (AREARISCOSSIONI S.R.L.), COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n.67/2022 depositata il 07/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Che non va operato regolamento delle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in