Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, did not respond to the lower court's proposal for case termination, while the respondent maintained the appeal's invalidity. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for case termination constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17970/2021 R.G. proposto da : LETTIERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CIMMINO ANTONIO (CMMNTN35S07I820Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CACCIA UMBERTO (CCCMRT61R19B227S) -ricorrente- contro PALUMBO BIAGIO, elettivamente domiciliato in MARIGLIANO VIA RISORGIMENTO, 16 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CANZERLO FRANCO (CNZFNC53T26E955C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.621/2020 depositata il 11/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna la parte ricorrente alle spese in favore della parte controricorrente, spese che liquida in € 2.200,00, oltre € 200,00 per esborsi. Così decis