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Ordinanza — n. 27636/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Supreme Court order to include Banco BPM in €10k expense award.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27636/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a correction order to fix a material error in its own previous ruling regarding expense allocation. While the Fallimento Arredamenti Mauri did not oppose the amendment, the Court identified that the original order omitted Banco BPM from the €10,000 expense award intended for both Intesa San Paolo and Banco BPM. Consequently, the Court ordered the addition of Banco BPM's name to the expense clause to ensure both parties are compensated.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A material error in the operative part of a judgment, such as the omission of a party entitled to expenses, may be corrected by the same court without a new trial, provided no party has raised a substantive objection to the correction.

Parole chiave

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material error correction expense allocation Corte di Cassazione omission of party procedural amendment risarcimento per errore giudiziario rettifiche finanziarie errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28323/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7537/2023 R.G. proposto da: BANCO BPM S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato Enrico de Crescenzo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente – contro FALLIMENTO ARREDAMENTO MAURI SRL, in persona del curatore fallimentare, domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avvocato OLIVIA MARIA ANGELUCCI;

–controricorrente – contro THORUS REAL ESTATE SPA -intimato- contro INTESA SAN PAOLO SPA (già UBI LEASING SPA) -intimato- avverso la sentenza n. 8217/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/03/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva: con l’ordinanza n. 8217/2023 questa Corte rigettò il ricorso del Fallimento Arredamenti Mauri s.r.l., controricorrenti Thorus Real Estate s.p.a. e, con unico atto, Banco BPM s.p.a. e Intesa San Paolo (già UBI Leasing s.p.a.), rappresentate quest’ultime dall’avv.

Enrico De Crescenzo. Siccome evidenzia con ricorso per correzione di errore materiale il Banco BPM s.p.a. nel dispositivo la condanna alle spese, quantificata in € 10.000,00, oltre accessori in favore dei controricorrenti Banco BPM e Intesa San Paolo, risulta essere stata disposta solo in favore di Intesa San Paolo. Il Fallimento Arredamenti Mauri s.r.l. con il controricorso espressamente non si oppone alla chiesta correzione. Trattasi all’evidenza di errore materiale (sotto il profilo di involontaria omissione), essendo indubbio che la liquidazione delle predette spese va disposta in favore di entrambi i due soggetti controricorrenti, costituiti con un solo atto (cfr., in senso conforme, Cass. n. 28323/2020); errore al quale si può ovviare nei sensi di cuiin dispositivo.

Nulla va disposto per le spese non essendo stata manifestata resistenza all’accoglimento dell’istanza.

P.Q.M.

dispone, a correzione di materiale errore dell’ordinanza n. 8217/2023, emessa da questa Corte e depositata il 22/3/2023, aggiungersi, nel dispositivo dopo le parole: in € 10.000,00 per compensi in favore di Intesa San Paolo s.p.a. le parole: e di Banco BPM s.p.a. . Manda alla Cancelleri