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Ordinanza — n. 27615/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling on debt assignment validity and evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27615/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality of Tuglie against the Appellate Court of Lecce's decision. The municipality argued that the lower court should have re-examined evidence regarding invoice discrepancies and the validity of debt assignments without the creditor's participation. The court held that the appeal lacked merit because it improperly requested a new factual review and failed to address the specific grounds raised in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 366 n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation cannot perform a new review of evidence or facts not explicitly raised in the appeal, and must rule on issues of debt assignment validity if the lower court's decision on them was necessary for the resolution of the case.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal debt assignment validity ultrapetition rejection new evidence review appellate court decision assegno di formazione onorario addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 111 of the Constitution
con il primo motivo di ricorso [ « 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
111 della Costituzione e art. 132 n.
Art. 360 n. 3 and 5 c.p.c.
4 cpc, in relazione all’art. 360 n.
Art. 112 c.p.c.
3 e 5 […] – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
3, 4 cpc- Violazione dell’art. 366 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
4 cpc, in relazione all’art. 360 n.
Art. 96, third paragraph, cod. proc. civ.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; non si ravvisano i presupposti per la condanna delComune di Tuglie ex art. 96, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
111 della Costituzione e art. 132 n.
art. 111 della Costituzione
con il primo motivo di ricorso [ « 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31864/2018 proposto da: COMUNE DI TUGLIE, elettivamente domiciliato in Roma Viale XXI Aprile n. 11, presso lo studio dell’avvocato Corrado Morrone (MRRCRD67B14D086L) rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Marcuccio (MRCMCL38C14D863D). -Ricorrente - Contro CRUSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in Roma Viale d elle Milizie n. 22, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Liserre (LSRGRG66S28A773F) rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Esposito(SPSSMN77D60Z110X). -Controricorrente – eContro CRUSI ANNA MARIA, EUROPEAN CONSULTING DI CRUSI ANNA MARIA. -Intimati – Contratto d’opera Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 701/2018 depositata il 29/06/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 26 settembre 2023. Rilevato che:

1. Vincenzo Crusi, libero professionista, ha convenuto in giudizio il Comune di Tuglie (in seguito: “Comune”) davanti al T ribunale di Leccee ne ha chiesto la condanna al pagamento di euro 72.959,00, sull’assunto di avere coordinato e diretto, su incarico del Comune, tre corsi di formazione (Globalf ad , Web Master, Ali Alfabetizzazione Linguistica Informatica) ricevendo solo una parte del compenso deliberato dall’ente territoriale e pattuito dalle parti, e non ricevendo alcunché per le ore svolte in più rispetto a quelle deliberate al fine di portare regolarmente a termine i corsi;

2. il Comune, costituendosi, ha contestato la domanda, ha svolto domanda riconvenzionale, e ha ottenuto di chiamare in causa la European Consulting di Crusi Anna Maria, cessionaria dei crediti azionatidall’attore, la quale è rimasta contumace;

3. il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4544/2014,in sintesi: ha condannato il Co mune a pagare all’attore euro 23.100,00; in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, ha dichiarato inefficaci alcune fatture emesse dal professionista ( fatture nn. 410, 412, 407, 498, 409, del 2005), con consequenziale nullità delle cessioni di credito correlate ai detti documenti contabili;

4. la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale del Comune e dell’ appello incidentale di Crusi, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato il credito spettante a quest’ultimo in euro 26.100,00 –di cui alle fatture 413/2005 (euro 600,00), 413/01/bis/2005 (euro 3.500,00), 407/2005 (euro 22.000,00) - , e ha dichiarato valid e ed efficaci l e cession i dei crediti di cui alle stesse fatture a favore di European Consulting di Crusi Anna Maria;

5. il Comune di Tuglie ricorre , con tre motivi , per la cassazione della sentenza d’appello; Vincenzo Crusi resiste con controricorso ; European Consulting è rimasta intimata; in prossimità di questa camere di consiglio le parti costituite hanno depositato memorie; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [ « 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 della Costituzione e art. 132 n. 4 cpc, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 […] – Violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 18.11.1923 n. 2440 in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 […] – Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 cpc»], il Comune eccepisce il vizio di ultrapetizione e si duole della motivazione apparente della sentenza impugnata, la quale non spiega la ragione per cui ha incluso nella delibera n. 232/2004 - che attiene esclusivamente all’attività svolta dal sig.

Crusi per il corso Globalfad, che porta da 400 a 426 ore il monte ore (verso un compenso orario omnicomprensivo di euro 51,64) deliberato dal Comune e pattuito , documentato dalla fattura n. 406/2004 , interamente pagata – anche la fattura n. 407/2005, relativa al compenso preteso da controparte per le ore lavorative non deliberate dal Comune né legittimamente pattuite; 1.1. il primo motivo non è fondato; 1.2. la censura, frammentata in tre diverse doglianze – sussumibili entro i parametri dei nn. 3, 4 e 5, dell’articolo 360 –è da disattendere per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, con riferimento ai vizi di motivazione apparente e di ultrapetizione (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e non n. 3, come indicato nella rubrica del mezzo), ritiene la Corte che la sentenza impugnata non sconfini oltre il devolutume che rechi una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità( ex multis , Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558;

Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). In particolare, per il giudice d’appello ( pag. 5 della sentenza ) , il contratto di opera professionale di cui è parte una pubblica amministrazione, che pure agisca iure privatorum, richiede la forma scritta ad substantiam. E con riferimento al progetto Globalfad, di cui alla deliberazione n. 150/2002, con successiva deliberazione n. 232/2004, seguita dalla convenzione datata 17/09/2004, il Comune aveva disposto l’aumento delle ore di lavoro, portandole da 400 a 426, per un totale di euro 22.000,00. Sicché, prosegue la sentenza, vi è la prova storica e documentale dell’esistenza dell’atto scritto richiesto ad substantiam in attuazione della deliberazione n. 232/2004 e della successiva convenzione sottoscritta dal Comune e dal professionista; 1.3. inoltre, si deve rimarcare che l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, consente di superare anche le critiche della parte, da un lato, circa l’asserito omesso esame, ascrivibile a lla C orte di merito, di un fatto decisivo e, dall’altro, di violazione della normativa su i requisiti di forma dei contratti riguardanti i beni pubblici previsti dal r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (“Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”);

2. con il secondo motivo [«2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cpc- Ome ss o esame di un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti –Motivazione carente e contraddittoria in relazione all’art. 360 n. 5 cpc»], il Comune censura la sentenza impugnata che non ha considerato che la deliberazione n. 232/2004 prevedeva, per il corso Globalfad,un monte ore di 426 ore rispetto alle 400 ore deliberate in precedenza, e che la stessa attività, per un ammontare di euro 22.000,00, era stata contabilizzata e richiesta con la fattura n. 406/2004, interamente soddisfatta dall’ente debitore; 2.1. il motivo è inammissibile; 2.2. in primo luogo, la censura sollecita questa Corte , in maniera non consentita, ad operare un nuovo scrutinio del materiale probatorio e della documentazione già vagliatidai giudici di merito; in secondo luogo, la doglianza, generica e non autosufficien te , introduce un profilo di fatto – la circostanza che al le prestazioni deliberate e pattuite relative al progetto Globalfad si riferirebbe la fattura n. 406/2004e non la fattura n. 407/2005 – che la sentenza impugnata non menziona espressamente e che non risulta essere stato dedotto dall’appellante nei motivi di appello;

3. con il terzo motivo [«3) Violazione e falsa applicazione dell’art.112 cpc in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 cpc- Violazione dell’art. 366 n. 4 in relazione all’art. 360 n. 4 cpc»], il Comune censura la sentenza impugnata che ha dichiarato valida ed efficace la cessione del credito a European Consulting di Crusi Anna Maria, nei limiti del credito indicato nelle fatture nn. 413/2005, 413/1 / bis /2005 e 407/2005, benché controparte, in relazione a tale aspetto, non avesse impugnato la decisione del Tribunale; 3.1. il motivonon è fo ndato; 3.2. non ricorre il vizio di ultrapetizione in relazione alla statuizione della Corte di Lecce in punto di validità di alcune cessioni deicrediti , dato che Crusi, nel l’appello incidentale ( pagg. 2 e 4 della sentenza impugnata ) , aveva chiesto che venissero dichiarate valide tutte le cessioni dei crediti che, al contrario, il Tribunale aveva dichiarato nulle, ragion per cui il giudice di appello era tenuto a statuirein merito alla validità ed efficacia delle cessioni dei crediti;4. in conclusione,il ricorso è rigettato;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; non si ravvisano i presupposti per la condanna delComune di Tuglie ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sollecitata dal controricorrente;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, a titolo di compenso, oltre a euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d