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Ordinanza — n. 27610/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's fee claim due to failure to prove debt acknowledgment when raising presumptive prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27610/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's order awarding legal fees to a defense attorney against three clients. The clients had raised a presumptive prescription defense, arguing the three-year statute of limitations had expired, while the attorney contended that the lower court erred by rejecting this defense under Article 2959 of the Civil Code. The Court ruled that raising a presumptive prescription objection does not constitute an implicit admission of the debt, thereby invalidating the lower court's application of the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 2959, cod. civ.; The raising of a presumptive prescription defense does not imply an admission of the underlying debt or the fact constituting the creditor's claim.

Parole chiave

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presumptive prescription defense legal fees for defense implicit admission of debt statute of limitations civil procedure correspondence spese di difesa indennità di patrocinio onorari legali

Disposizioni normative citate

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Art. 2959, cod. civ.
Ciò premesso, i ricorrenti censurano l’ordinanza del Tribunale di Fermo che ha rigettato l’eccezione dichiarando di fare applicazione dell’art. 2959, cod. civ., per il quale l’eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.
Art. 2956, cod. civ.
Ascani di liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta a favore dei resistenti, questi ultimi hanno eccepito la prescrizione di tre anni (art. 2956, primo comma, n.
Art. 115, cod. proc. civ.
Per il Tribunale, posto che parte resistente, costituendosi, non aveva contestato che i compensi non fossero stati versati, la medesima circostanza doveva considerarsi ammessa ex art. 115, cod.
Art. 112, cod. civ.
con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 360, cod. proc. civ., n. 3
e di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione presuntiva, in relazione all’art. 360 c.p.c.
art. 360 c.p
e di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione presuntiva, in relazione all’art. 360 c.p.c.
art. 112 c.p
con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/12/2019, n. 32236
Cass. 21/01/2000, n. 634
10/12/2019, n.32236, la quale, in motivazione, menziona Cass. 21/01/2000, n. 634; Cass., 15/12/2009, n.
Cass. 15/12/2009, n. 26219
Cass. 30/06/2015, n. 13401
26219; Cass. 30/06/2015, n. 13401), che ha chiarito che l’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito, poiché l’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24512/2019proposto da: LAURI MARIA, VAGNONI ENRICO, VAGNONI EMANUELA, domiciliatiex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Torricella (TRRMRC76M28H769S). -Ricorrenti - Contro ASCANI ALFREDO, elettivamente domiciliato in Pineto Via D’Annunzio, 194/6 INT. 5, presso lo studio dell’avvocato Achille Ronda (RNDCLL70E26A488U) che lo rappresenta e difende. -Controricorrente – Avverso l’ordinanza del Tribunale di Fermo n. 1663/2018, depositata il 25/07/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 26 settembre 2023. Lavoro autonomo Rilevato che:

1. con ricorso ex artt. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, 702 - bis , cod. proc. civ., l’avv. Alfredo Ascani ha chiesto al Tribunale di Fermo che venissero accertati i compensi al medesimo spettanti per l’attività difensiva giudiziale e stragiudiziale svolta a favore di Maria Lauri, Emanuela Vagnoni ed Enrico Vagnoni. Costituendosi , i resistenti hanno eccepito la prescrizione di tre anni, a far data dal 12/10/2014, in relazione ai corrispettivi riguardanti sei cause civili; per i restanti quattro procedimenti civili indicati da controparte, hanno contestato nell’an e nel quantum debeatur la pretesa del professionista ; inoltre, hanno opposto in compensazione un credito accertato in giudizio e, comunque,riconosciuto dal legale nel proprio ricorso;

2. il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, con ordinanza del 25/07/2019, disattesa l’eccezione di prescrizione proposta da i resistenti, ha rideterminato in euro 81.940,86 il credito del professionista, il quale aveva fatto valere un credito di 98.058,97 , e conseguentemente ha condannato i resistenti al pagamento della somma di euro 81.940,86, oltre al venti per cento per ciascuna parte oltre la prima avente la stessa posizione; 3.Maria Lauri, Enrico Vagnoni ed Emanuela Vagnoni propongono ricorso, con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Fermo; l’avv. Alfredo Ascani resiste con controricorso; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso [ « Violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2697, 2956, 2958 e 2959 cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione presuntiva, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3»] si fonda sulla premessa che , a fronte della domanda dell’avv. Ascani di liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta a favore dei resistenti, questi ultimi hanno eccepito la prescrizione di tre anni (art. 2956, primo comma, n. 2, cod. civ.) in relazione a sei distinti affari civili riconducibili al medesimo contratto di patrocinio concluso dalle parti.

Ciò premesso, i ricorrenti censurano l’ordinanza del Tribunale di Fermo che ha rigettato l’eccezione dichiarando di fare applicazione dell’art. 2959, cod. civ., per il quale l’eccezione è rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Per il Tribunale, posto che parte resistente, costituendosi, non aveva contestato che i compensi non fossero stati versati, la medesima circostanza doveva considerarsi ammessa ex art. 115, cod. proc. civ. Tale statuizione sarebbe errata, secondo la prospettazione dei ricorrenti, in ragione del fatto che essi si erano limitati a sollevare l’eccezione di prescrizione presuntiva, il che non determina alcuna ammissione del fatto costitutivo dell’altrui pretesa creditoria;

2. con il secondo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4»], i ricorrenti lamentano che il Tribunale di Fermo ha pronunciato un’ordinanza di condanna in presenza della domanda del professionista di accertamento del proprio credito, il che determina la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112, cod. proc. civ.;

3. il primo motivo è fondato e il secondo motivo è assorbito; 3.1. come si evince dalla formulazione lessicale dell’eccezione, trascritta per autosufficienza nel testo del ricorso per cassazione, alla richiesta di liquidazione del compenso avanzata da controparte i resistenti hanno opposto l’eccezione di prescrizione presuntiva, senza ammettere, né direttamente né in maniera implicita, che le relative obbligazioni non fossero state estinte. La sentenza di merito si discosta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/12/2019, n.32236, la quale, in motivazione, menziona Cass. 21/01/2000, n. 634; Cass., 15/12/2009, n. 26219; Cass. 30/06/2015, n. 13401), che ha chiarito che l’eccezione di prescrizione presuntiva non equivale a riconoscimento del debito, poiché l’art. 2959, cod. civ., dispone che l’ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, non che l’eccezione implichi ammissione del fatto costitutivo del debito;

4. in conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quoanche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per l