Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27484/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27484/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27484/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Massimiliano Ragusa ha denunciato la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633,634, 641, 696 bis e 91 e 92 cod. proc. civ.»: la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha confermato un decreto ingiuntivo che non avrebbe dovuto essere emesso perché fondato su tre documenti che non costituiscono idonea prova scritta del credito e, cioè, un accertamento tecnico preventivo conciliativo. reso ex art.689 bis cod. proc. civ. , un provvedimento di liquidazione delle spese relative alla stessa c.t.u., una fattura del consulente tecnico di parte.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 27484/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Massimiliano Ragusa ha denunciato la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633,634, 641, 696 bis e 91 e 92 cod. proc. civ.»: la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha confermato un decreto ingiuntivo che non avrebbe dovuto essere emesso perché fondato su tre documenti che non costituiscono idonea prova scritta del credito e, cioè, un accertamento tecnico preventivo conciliativo. reso ex art.689 bis cod. proc. civ. , un provvedimento di liquidazione delle spese relative alla stessa c.t.u., una fattura del consulente tecnico di parte.

Parole chiave

Generato dall'IA
retrocessione di credito licenza edilizia concessa a titolo precario contratto di compensazione revoca della rendita aggiudicazione d'appalto edile risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 360 cod. proc. civ
3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Massimiliano Ragusa ha denunciato la «violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11178 –2018 proposto da: RAGUSA MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Mancini 2, presso lo studio dell'avv . Michelangelo Capua dal quale è rappresentato e difeso con l'avv.Maria Pia Arisi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro NUCIFORA MARCO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Antonio Bertoloni 44, presso lo studio dell'avv. Ada Greco , rappresentat o e difeso dagli avv . Casimiro Ordine e Amelia Tissoni , giusta procura in calce al controricorso,con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 11178 sez.

S2 -ud. 20-1-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1313/2017della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memoria di parte ricorrente . FATTI DI CAUSA 1.Per quel che qui ancora rileva, Marco Nucifora ottenne dal Tribunale di Savona, sez. di Albenga, decreto ingiuntivo n. 328/2012 nei confronti di Massimiliano Ragusa per la somma di Euro 11.616,34 oltre spese, a titolo di corrispettivo per le opereedilizie svolte su suo incarico e di rimborso delle spese della procedura di accertamento tecnico preventivo, promossa in precedenza per far accertare il suo credito (vi erano state contestazioni sull’esatto adempimento della prestazione e in ATP il consulente nominato aveva rideterminato al ribasso il prezzo delle opere).

2. Ragusa propose opposizione e, con sentenza n. 834/2013, il Tribunale di Savona, sez. di Albenga l’accolse, rigettando integralmente la domanda di Nucifora e dichiarando la risoluzione per grave inadempimento del contratto intercorso tra le due parti, qualificato come contratto d’opera; rigettò invece la domanda di risarcimento dei danni pure proposta dall’opponenteRagusa.

3. Con la sentenza n. 1313/2017 qui impugnata, la Corte d’appello di Genova, preso atto che nessuna domanda di risoluzione era stata avanzata da Ragusa, che il credito azionato in decreto era stato quantificato in misura ridotta rispetto al prezzo pattuito secondo le indicazioni del consulente in ATP, che le spese pretese erano relative all’ATP, in accoglimento dell’appello principale riformò la sentenza e rigettò l’opposizione di Ragusa; qualificò il contratto come contratto di appalto e rigettò pure l’appello incidentale di Ragusa, diretto ad Ric. 2018n. 11178 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 3 - ottenere il risarcimentodel danno, quantificato anche in riferimento al materiale da lui fornito a Nucifora: la Corte ritenne infatti che quest’ultima pretesa fosse nuova, che il danno non fosse stato adeguatamente provato e che le istanze istruttorie dirette a provarlo non fossero rilevanti; condannò infine Ragusa al pagamento delle spese del doppio grado.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per c assazione Massimiliano Ragusa, affidandolo a tre motivi a cui Marco Nucifera ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, osserva la Corte chela rinunzia al mandato da parte del difensore è priva di rilievo nel giudizio di legittimità (cfr. tra le tante, cass. n.28365/2022; cass. n. 26429/2017) .

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Massimiliano Ragusa ha denunciato la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633,634, 641, 696 bis e 91 e 92 cod. proc. civ.»: la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha confermato un decreto ingiuntivo che non avrebbe dovuto essere emesso perché fondato su tre documenti che non costituiscono idonea prova scritta del credito e, cioè, un accertamento tecnico preventivo conciliativo. reso ex art.689 bis cod. proc. civ. , un provvedimento di liquidazione delle spese relative alla stessa c.t.u., una fattura del consulente tecnico di parte.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ.per avere la Corte erroneamente ritenuto domanda nuova la richiesta di «riconoscimento»a titolo risarcitorio, dell’importo pagato per l’acquisto del materiale da lui fornito al Nucifera per l’esecuzione dei lavori, Ric. 2018n. 11178 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 4 - «rappresentante il danno derivante dalla necessità di acquistarne altro»(così in ricorso è spiegata la domanda); si tratterebbe , invece , di un fatto che non incide sulla causa petendidella domanda risarcitoria proposta e che sarebbe stato allegato sin dalla fase dell’ATP; in particolare, la fattura che prova l’importo del prezzo pagato per l’acquisto del materiale è stata prodotta sin dall’atto di citazione e nella memoria ex art.183 cod. proc. civ. è stata allegata la necessità di procedere all’acquisto di nuovi materiali; la questione è stata poi riproposta in appello incidentale.

3. Con il terzo motivo, articolato in più profili in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,il ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art.11 preleggi e artt.91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 28 dm55/14. 4.Il secondo motivo, esaminato per primo per priorità logica, è fondato. In disparte che il fatto dedotto era statoportato all’attenzione del giudice diprimo grado sin dall’atto di opposizione (v. pag. 2 dell’atto di opposizione, terzultimo capoverso), in ogni caso la Corte non ha spiegato – come invece avrebbe dovuto - perché l’indicazione della voce di danno costituisca domanda nuova rispetto alla pretesa risarcitoria già avanzata in riconvenzionale nel senso che implichi un mutamento di petitume causa petendi. La sentenza impugnata deve essere perciò cassata.

3. Dall’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento del primo e del terzo motivo atteso che la statuizione sull ’onere delle spese, anche dell’ATP, dev’essere necessariamente successiva alla decisione di merito. Ric. 2018n. 11178 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 5 - 4. Il ricorso è perciò accolto limitatamente al secondo motivo , con rinvio alla Corte d’appello di Genovain diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbitii restanti; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così