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Decreto — n. 27463/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27463/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27463/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20605/2022 R.G. proposto da : D'AIETTI G BATTISTA, elettivamente domiciliato in PANTELLERIA VIA CATANIA N.35 -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato D'AIETTA BATTISTA G. (null) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI, COMUNE DI PANTELLERIA -intimati- avverso DECISIONE di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1906/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27463/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : D'AIETTI G BATTISTA, elettivamente domiciliato in PANTELLERIA VIA CATANIA N.35 -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato D'AIETTA BATTISTA G. (null) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI, COMUNE DI PANTELLERIA -intimati- avverso DECISIONE di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1906/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative contenzioso tributario esame di cassazione lite in materia di tariffa impugnazione della cancellazione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(null) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI, COMUNE DI PANTELLERIA -intimati- avverso DECISIONE di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1906/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20605/2022 R.G. proposto da : D'AIETTI G BATTISTA, elettivamente domiciliato in PANTELLERIA VIA CATANIA N.35 -DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato D'AIETTA BATTISTA G. (null) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI, COMUNE DI PANTELLERIA -intimati- avverso DECISIONE di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1906/2022 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in