Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27449/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27449/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27449/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25667/2021 R.G. proposto da : LUCARELLI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato CANTELMO PAOLO (CNTPLA62R02E506J) -ricorrente- contro CONDOMINIO ANNALISA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.1817/2020 depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27449/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LUCARELLI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato CANTELMO PAOLO (CNTPLA62R02E506J) -ricorrente- contro CONDOMINIO ANNALISA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.1817/2020 depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari disposizioni comuni locazione comune divieto di frequentare le osterie diritto di ottenere una decisione comunione domestica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25667/2021 R.G. proposto da : LUCARELLI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN MARCO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato CANTELMO PAOLO (CNTPLA62R02E506J) -ricorrente- contro CONDOMINIO ANNALISA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LECCE n.1817/2020 depositata il 27/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in