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Decreto — n. 27447/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27447/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27447/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25575/2021 R.G. proposto da : GALLO GIUSEPPINA, CANTALUPO MARIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCIANO RAFFAELE (MRCRFL63D11I262B) -ricorrente- contro POLLA PASQUALE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.896/2021 depositata il 17/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27447/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GALLO GIUSEPPINA, CANTALUPO MARIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCIANO RAFFAELE (MRCRFL63D11I262B) -ricorrente- contro POLLA PASQUALE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.896/2021 depositata il 17/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione decisione incidentale impugnabile esame di cassazione opposizione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25575/2021 R.G. proposto da : GALLO GIUSEPPINA, CANTALUPO MARIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCIANO RAFFAELE (MRCRFL63D11I262B) -ricorrente- contro POLLA PASQUALE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.896/2021 depositata il 17/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che non va operato regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso