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Ordinanza — n. 27401/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows equitable repair claim by clarifying 'final decision' means formal res judicata, not individual party's loss of appeal right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27401/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Angela Di Napoli's claim for equitable repair regarding unreasonable civil trial duration, overturning the lower court's dismissal. The lower court had incorrectly applied the rule of unitary appeal terms in multi-party litigation, deeming the appeal period expired when one party lost the right to appeal. The Court ruled that 'final decision' requires formal res judicata for all parties, meaning the six-month period only starts when every party loses the right to appeal, not when one does.

Regesto Legislator

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Art. 4 della l. n. 89 del 2001; In matters of equitable repair for unreasonable trial duration, the term 'final decision' refers to any provision concluding the process, and for multi-party cases, finality is established only when the judgment becomes formally res judicata against all parties, without regard to the individual expiration of appeal rights by a single party.

Parole chiave

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equitable repair claim unreasonable trial duration formal res judicata multi-party litigation unitary appeal term legal time limits civil procedure law istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della l. n. 89 del 2001
89 del 2001 contro il decreto del 12 settembre 2019, con cui era stata dichiarata inammissibile per tardività rispetto al termine di cui all’art. 4 della l.
Art. 324 c.p.c.
Ove, dunque, si tratti, come nella specie, di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti,la definitività della decisione si identifica con il suo passaggio in giudicato formale, per essere la sentenza non più impugnabile coi rimedi ordinari elencati nell'art. 324 c.p.c.
Art. 5-ter della l. n. 89 del 2001
Angela Di Napoli ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto reso il 19 aprile 2021 dalla Corte d’appello di Potenza che ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l.
art. 326 c.p
art. 324 c.p
Ove, dunque, si tratti, come nella specie, di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti,la definitività della decisione si identifica con il suo passaggio in giudicato formale, per essere la sentenza non più impugnabile coi rimedi ordinari elencati nell'art. 324 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28374 del 2020
89 del 2001 è rivolta a comprendere indistintamente tutte le tipologie di processo e si intende riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo (o quella specifica fase di esso) deve ritenersi concluso e non più pendente (Cass. n. 28374 del 2020; n.
Cass. n. 975 del 2020
Cass. n. 17446 del 2011
Cass. n. 1184 del 2006
Cass. n. 19274 del 2022
Cass. n. 8832 del 2007
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26420/2021 R.G. proposto da: DI NAPOLI ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI S. TOMMASO D'AQUINO N. 83, presso lo studio dell’avvocato MOSSUCCA FILOMENA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAGLIUCA SALVATORE -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 320/2021 depositato il 19/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Angela Di Napoli ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto reso il 19 aprile 2021 dalla Corte d’appello di Potenza che ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 contro il decreto del 12 settembre 2019, con cui era stata dichiarata inammissibile per tardività rispetto al termine di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001 la domanda di equa riparazione, avanzata in data 27 giugno 2019, per la irragionevole durata di un giudizio civile di opposizione all’esecuzione pendente dal 2004 al 2018 davanti al Tribunale ed alla Corte d’appello di Potenza.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

3. La Corte d’appello di Potenza ha ritenuto che, avendo Angela Di Napoli notificato la sentenza d’appello del giudizio presupposto alla controparte costituita Vittoria Sanfrancesco presso il suo difensore in data 18 ottobre 2018, l’irrevocabilità della sentenza d’appello era intervenuta il 19 dicembre 2018 (e dunque il semestre ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 era maturato il 19 giugno 2019), non potendo rilevare la successiva data (19 gennaio 2019) del perfezionamento della notifica effettuata dalla Di Napoli all’altra controparte contumace Giuseppe Strammiello, né quella (20 dicembre 2018) della notifica agli altri eredi di Vittoria Sanfrancesco.

Hanno affermato i giudici dell’opposizione che troverebbe nella specie applicazione il principio secondo cui, nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale, è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.

4. L’unico motivo di ricorso di Angela Di Napoli denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 328, 300, 330, comma 1, 286, 328 comma 2, c.p.c., 1722 n. 4 c.c., 4 l.n. 69/2001 e 6 CEDU, evidenziando che la notifica della sentenza a Giuseppe Strammiello si era perfezionata soltanto il 19 gennaio 2019.

5. E’ infondata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n.

3) c.p.c., risultando dallo stesso ricorso la sommaria esposizione dei fatti della presente causa, ovvero i fatti sostanziali oggetto di questa controversia e quelli processuali relativi al giudizio dinanzi alla Corte d’appello (attenendo le vicende del giudizio presupposto, cui allude il controricorrente, alla fondatezza delle censure, con riguardo alla diversa previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) 6. Il motivo di ricorso è fondato. 6.1. La Corte d’appello di Potenza ha deciso erroneamente la questione di diritto ad essa sottoposta, essendosi limitata ad accertare quale fosse il termine di decadenza dall’impugnazione avente effetto nei confronti di Angela Di Napoli, in conseguenza della notificazione della sentenza dalla stessa eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., mentre invece avrebbe dovuto accertare, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, quando la decisione resa in grado d’appello nel processo presupposto era “divenuta definitiva”, perché non più tempestivamente impugnabile coi rimedi ordinari da nessuna delle parti.

In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 è rivolta a comprendere indistintamente tutte le tipologie di processo e si intende riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo (o quella specifica fase di esso) deve ritenersi concluso e non più pendente (Cass. n. 28374 del 2020; n. 975 del 2020; n. 17446 del 2011; n. 1184 del 2006). Ove, dunque, si tratti, come nel caso in esame, di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti, la definitività si identifica con il suo passaggio in giudicato, per essere la sentenza non più utilmente soggetta, per decorso del termine, alle impugnazioni elencate nell'art. 324 c.p.c.

A tal fine, la Corte d’appello di Potenza avrebbe altresì dovuto considerare che il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione (Cass.n. 19274 del 2022; n. 8832 del 2007). 6.2.

Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: in materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 è rivolta a comprendere tutte le tipologie di processo e si intende riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo deve ritenersi concluso e non più pendente. Ove, dunque, si tratti, come nella specie, di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti,la definitività della decisione si identifica con il suo passaggio in giudicato formale, per essere la sentenza non più impugnabile coi rimedi ordinari elencati nell'art. 324 c.p.c. da nessuna delle parti, senza che perciò rilevi, ai fini del decorso del termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, la data in cui una delle parti sia decaduta dall’impugnazione per effetto della notifica della sentenza eseguita ad uno solo dei contraddittori.

7. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa uniformandosi al principio enunciato e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassa