Court dismisses claim for equitable compensation due to suspension of execution proceedings by opposition judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Giuseppe Racalbuto's appeal against the Second Instance Court's rejection of his request for equitable compensation regarding excessive procedural duration. Racalbuto argued that the execution process should be calculated continuously despite a suspension caused by an opposition proceeding, claiming the administrative delay was unjustified. The Court ruled that the specific statutory provision excludes the suspension period linked to the opposition judgment from the execution timeline, preventing the inclusion of that time in the calculation of unreasonable duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5-ter della l. n. 89 del 2001; Art. 2, comma 2-quater della l. n. 89 del 2001: The period of suspension of the execution procedure ordered by the judge pending the opposition proceeding must be excluded from the computation of the execution process duration for equitable compensation claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19820/2022 R.G. proposto da: RACALBUTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI PIGORINI 6, presso lo studio dell’avvocato SAULLE ANGELA, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di PALERMO R.G. n. 666/2021 depositato il 26/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’avvocato Giuseppe Racalbuto ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto R.G. n. 666/2021 depositato il 26 luglio 2022della Corte d’appello di Palermo, che ha rigettato l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 contro il decreto del 22 dicembre 2021, con cui era stata respinta la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di una procedura esecutiva mobiliare pendente dal 21 agosto 2013 (atto di pignoramento presso terzi) fino al 26 maggio 2021 (dichiarazione di estinzione) davanti al Tribunale di Agrigento.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria.
3. Il magistrato designato, con il decreto del 22 dicembre 2021, aveva rigettato la domanda di equa riparazione, rilevando che il procedimento esecutivo era stato sospeso dal 28 ottobre 2013 fino al 9 luglio 2020. Il Collegio dell’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 ha ritenuto corretta la ricostruzione del magistrato designato, giacché, detratto il tempo di sospensione collegato alla definizione del procedimento di opposizione (per la cui durata l’avvocato Racalbuto non aveva proposto domanda di indennizzo), il procedimento esecutivo era durato soltanto un anno.
4. Il primo motivo di ricorso denuncia: TRAVISAMENTO DELLA CRONOLOGIA FATTUALE - DIFE TTO DI MOTIVAZIONE PER ERRONEA INTERPRETAZIONE IN DANNO DEL RICORRENTE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA S.C. SUL PUNTO - INOPPORTUNA E IMPROPRIA APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DI UN RIGIDO FORMALISMO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. PINTO. Si evidenzia che il Racalbuto, creditore procedente, non si era costituito nel procedimento di opposizione intercorso fra la debitrice esecutata e la terza pignorata, ma ne aveva “controllato da fuori” lo svolgimento. Non di meno, il ricorrente narra che il medesimo creditore aveva “tenuto vivo il processo esecutivo con reiterate, motivate richieste rivolte al G.E. (ritualmente verbalizzate, presentando anche un’istanza di anticipazione) di ripresa del processo di pignoramento c/o terzi, ma senza alcun esito sulla possibilità di procedere, bensì solo la riaffermazione dell’obbligo di attendere l’esito definitivo, dunque di un contenzioso non solo non voluto, ma subito e ritenuto insormontabile dal G.E.”.
Quindi, “il processo esecutivo, solo formalmente sospeso, in verità ha continuato la sua corsa durante tutto il periodo di ipotetica sospensione, con udienze reiterate, come se nulla fosse successo ovvero come se nessun provvedimento di sospensione ci fosse stato”. Lo stesso ricorrente sottolinea peraltro che nella domanda di equa riparazione aveva fatto “espresso riferimento all’intera vicenda processuale, non nascondendo in alcun modo la responsabilità della ingiusta durata del processo esecutivo, a causa del persistere della causa oppositiva ordinaria, la quale ne aveva formalmente sospeso il corso, non disdegnando tuttavia di continuare in parallelo a celebrare udienze e disporre rinvii”.
Un secondo motivo di ricorso deduce: “IN SUBORDINE RICONOSCIMENTO NELLA FATTISPECIE DI UN MACROSCOPICO ERRORE MATERIALE DI CALCOLO - VIOLAZIONE DELLA LEGGE PINTO. Un terzo motivo allega, infine, INDEBITO ABUSO DI OBIEZIONI FORMALI, IN SPREGIO AL GENERALE E RICONOSCIUTO PRINCIPIO SUGGERITO DALLA CEDU “DI EVITARE CHE IL FORMALISMO IMPEDISCA IL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI DEL CITTADINO” - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA RATIO DELLA L. PINTO E DEI PRINCIPI APPLICATIVI INDICATI DALLA CEDU. Nella memoria depositata in data 11 settembre 2023 il ricorrente aggiunge che il “processo esecutivo incoato” non poteva “seriamente affermarsi fosse stato fermo, interrotto o sospeso” e che nessun rilievo ha la sua contumacia nel processo di opposizione.
5. I tre motivi di ricorso vanno trattati unitariamente per la loro evidente connessione.
6. Sono inammissibili, agli effetti dell’art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c., le censure rivolte immediatamente avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001, giacché contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, la cui decisione è invece impugnabile per cassazione.
7. Ora, è vero che si trova in giurisprudenza il principio secondo cui, ai fini dell’equa riparazione per la irragionevole durata del processo, nella durata complessiva delle procedure esecutive devono essere inclusi anche i tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali (quali eventuali giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi o al piano di riparto), trattandosi di fasi ed attività processuali eventuali, che comunque ineriscono all'unico processo di esecuzione (si vedano Cass. n. 7 del 2019; n. 28858 del 2011).
Ciò non di meno, il sopravvenuto disposto dell'art. 2, comma 2- quater, della l. n. 89 del 2001 - secondo il quale ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso - sorregge la conclusione secondo cui il periodo di sospensione per opposizione all’esecuzione deve essere escluso dalla durata del processo esecutivo. Tale previsione normativa pone un vincolo all'interprete, il quale non può determinare la durata del processo esecutivo comprendendo all'interno della stessa il periodo di sospensione della esecuzione disposta dal giudice in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, senza così porre neanche problemi dal punto di vista della compatibilità costituzionale e convenzionale.
Infatti, pur nell'ambito di una disciplina chiaramente orientata a considerare in modo unitario il giudizio della cui irragionevole durata ci si duole, il legislatore non irragionevolmente ha ritenuto che non possa essere addebitata all'amministrazione giudiziaria la durata derivata dalla sospensione del procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce, restando peraltro impregiudicata la possibilità, per la parte che dalla eccessiva durata del giudizio pregiudicante ritenga di avere subito un danno, di proporre domanda di equa riparazione con specifico riferimento a tale procedimento e nei termini di decadenza ad esso riferibili (Cass. n. 5769 del 2017; n. 18197 del 2015).
8. Il ricorrente, parte necessaria, quale creditore procedente, insieme alla debitrice diretta ed alla terza pignorata, del giudizio di opposizione esecutiva, che ha comportato la sospensione della procedura di esecuzione mobiliare dal 28 ottobre 2013 fino al 9 luglio 2020, avrebbe potuto agire per ottenere un autonomo indennizzo relativo alla durata non ragionevole del giudizio pregiudicante, nel termine di sei mesi in cui lo stesso venne definito (in ricorso si fa riferimento ad una declaratoria di estinzione del 21 febbraio 2019). Tale domanda di autonomo indennizzo per la durata del giudizio di opposizione all’esecuzione, per quanto emerge altresì dalle allegazioni contenute nel ricorso, non è stata proposta in questo giudizio dall’avvocato Racalbuto. È invece sprovvista di attuale fondamento normativo, per quanto argomentato, la pretesa del ricorrente di computare una unitaria durata irragionevole del procedimento esecutivo dal 21 agosto 2013 fino al 26 maggio 2021.
9. Il ricorso va quindi rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi,