Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27395/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and improper remedy for fee liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27395/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defending lawyer lacked standing to challenge the specific liquidation of fees. The court held that such financial disputes must be resolved via opposition before the appellate court rather than direct cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 comma 4 l. 89/2001; Art. 5-ter l. 89/2001: A defending lawyer is not a proper party to file a cassation appeal against the liquidation of fees in an equitable compensation proceeding, as the correct remedy is opposition before the appellate court.

Parole chiave

Generato dall'IA
defendant lawyer standing equitable compensation appeal fee liquidation remedy cassation inadmissibility procedural standing rules indennità del difensore d'ufficio ripetibili dell'avvocato risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 comma 4 della legge n. 89 del 2001
375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs.
Art. 5-ter della legge n. 89 del 2001
Inoltre, alla stregua della disciplina del procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo introdotta dall'art. 55, comma 1, lettera c., del d.l.
Art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002
L’avvocato Paolo Genovese ha proposto ricorso articolato in due motivi (entrambi per violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d.P.R.
Art. 55 comma 1 lettera c del d.l. 22 giugno 2012 n. 83
Inoltre, alla stregua della disciplina del procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo introdotta dall'art. 55, comma 1, lettera c., del d.l.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 93 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6481 del 2021
Cass. n. 13516 del 2017
Cass. n. 18795 del 2020
89 del 2001 (Cass. n. 18795 del 2020; n.
Cass. n. 8819 del 2018
Cass. n. 19238 del 2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19839/2021 R.G. proposto da: PAOLO GENOVESE, rappresentato e difeso dall’avvocato CICALA GIOVANNI -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 810/2021 depositato il 07/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

L’avvocato Paolo Genovese ha proposto ricorso articolato in due motivi (entrambi per violazione e falsa applicazione dell’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, il secondo anche per omessa motivazione sulla liquidazione dei compensi) avverso il decreto reso dal magistrato designato dal Presidente della Corte d’appello di Messina in data 7 giugno 2021 sulla domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 presentata da Massimo Antonio Russo. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

3. Il decreto reso dal magistrato designato dal Presidente della Corte d’appello di Messina del 7 giugno 2012 ha condannato il Ministero della Giustizia all'equa riparazione in favore del ricorrente Massimo Antonio Russo pari ad € 2.700,00 ed ha liquidato € 350,00 a titolo di compenso professionale per l’avvocato Paolo Genovese, difensore distrattario dell’istante ex art. 93 c.p.c. Sussistono più motivi di inammissibilità del ricorso. Il difensore distrattario delle spese processuali, quale l’avvocato Paolo Genovese rispetto alla parte Massimo Antonio Russo, è legittimato all’impugnazione, sia attivamente che passivamente, solo quando la stessa riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese (come nel caso in esame), giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della decisione relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista (ex multis, Cass. n. 6481 del 2021; n. 13516 del 2017).

Inoltre, alla stregua della disciplina del procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo introdotta dall'art. 55, comma 1, lettera c., del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, il presidente della corte d'appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato, contro il quale può essere proposta opposizione, a norma dell'art. 5-ter, l. n. 89/2001, davanti allo stesso ufficio giudiziario. È perciò inammissibile il ricorso per cassazione avanzato, come nella specie, avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001, poiché contro tale provvedimento va piuttosto proposta opposizione al collegio ex art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 (Cass. n. 18795 del 2020; n. 8819 del 2018; n. 19238 del 2014).

Sarebbero comunque inammissibili per carenza di specifica riferibilità al provvedimento impugnato le censure che deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale riguarda la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 500,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, nella c