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Ordinanza — n. 27389/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows opposition against civil judgment delay by suspending procedural deadlines due to pandemic measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27389/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court's dismissal of an opposition regarding unreasonable civil trial duration. The applicants argued that the lower court failed to account for statutory suspensions of procedural deadlines imposed during the pandemic. Consequently, the Court held that these suspensions invalidated the tardiness finding and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 5-ter della l. n. 89 del 2001; Art. 83 comma 2 d.l. n. 18 del 2020: The suspension of procedural deadlines mandated by emergency decrees prevents a court from declaring an opposition inadmissible for tardiness if the opposition was filed within the suspended period.

Parole chiave

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unreasonable trial duration opposition inadmissibility procedural deadline suspension pandemic emergency measures civil procedure law ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 5-ter della l. n. 89 del 2001
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 5-ter della legge n.
Art. 1 del d.l. n. 11 del 2020
89 del 2001, dell’art. 1 del d.l. n. 11 del 2020, dell’art.
Art. 83 comma 2 d.l. n. 18 del 2020
11 del 2020, dell’art. 83 del d.l.
Art. 36 del d.l. n. 23 del 2020
18 del 2020 e dell’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, non avendo il decreto impugnato, nel valutare la tardività dell’opposizione, tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta dalle norme menzionate.
Art. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001
Art. 91 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m.
art. 91 c.p
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18629/2021 R.G. proposto da: CARERI PASQUALE, CARERI CATERINA, CARERI MARIA ANGELA, CARERI DOMENICO, CARERI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA RE DI ROMA 21, presso lo studio dell’avvocato FIUMARA ANGELO, che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 287/2020 depositato il 28/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Pasquale, Caterina, Giuseppe, Maria Angela e Domenico Careri hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso il decreto reso il 28 maggio 2021 dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 spiegata il 9 giugno 2020 contro il decreto del 21 aprile 2020, con cui era stata parzialmente accolta la domanda di equa riparazione, avanzata in data 28 ottobre 2019, per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi in unico grado dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria dal 2006 al 2018.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. I ricorrenti hanno depositato memoria.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, dell’art. 1 del d.l. n. 11 del 2020, dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 e dell’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, non avendo il decreto impugnato, nel valutare la tardività dell’opposizione, tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta dalle norme menzionate. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89 del 2001, quanto all’indennità liquidata nel decreto reso dal magistrato designato. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 quanto alle spese processuali liquidate nel decreto reso dal magistrato designato.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato, ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle restanti censure, le quali sono in realtà rivolte contro il decreto del magistrato designato e devono perciò essere esaminate nel giudizio di rinvio. Il decreto impugnato reso dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 5- ter della l. n. 89 del 2001 spiegata il 9 giugno 2020 contro il decreto del 21 aprile 2020, non ha considerato che operava dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili alla stregua dell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, poi modificato dal d.l. n. 23 del 2020 e convertito dalla legge n. 40 del 2020.

5. Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame della causa, provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consigl