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Sentenza — n. 27385/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 27385/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27385/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In estrema sintesi è utile riprendere della sentenza di secondo grado i passaggi argomentativi che ancora assumono rilievo in ragione delle censure mosse in questa sede. Scrive la Corte di Venezia: Se da un lato(…) non vi è dubbio che Costruzioni Generali Basso e AA Coperture, la prima quale appaltatrice e sub-committente, la seconda qual subappaltatrice, siano da ritenersi responsabili ex art. 1669 c.c. (…), quanto a Copernit, società che ha fornito il materiale ritenuto viziato, il tribunale ha errato nell’inquadrare la responsabilità di questa nell’ambito dell’art. 2043 c.c., attesa l’inapplicabilità al fornitore dei materiali utilizzati per la costruzione dell’immobile della disposizione di cui all’art. 1669 c.c., che costituisce mera applicazione della prima .

Regesto Legislator

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art. 1669 c.c, art. 2043 c.c, art. 1495 cod. civ, art. 1495 c.c, art. 346 cod. proc. civ, art. 1669 cod. civ; Sentenza — n. 27385/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte soccombente e appellante deve proporre nello stesso atto di appello specifici motivi di impugnazione in ordine alle eccezioni rigettate nella sentenza di primo grado, non potendo limitarsi a riproporlenel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Tale disposizione avendo riguardo alla diversa ipotesi della parte vittoriosa che, in difetto di soccombenza, ha solo l'onere di riprospettare nelle difese di secondo grado le domande e le eccezioni non accolte o ritenute assorbito dal primo giudice, allo scopo di non farle considerare come rinunciate (Sez.

Parole chiave

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responsabilità dell'appaltatore materiali da costruzione restituzione e risarcimento spese di ripristino ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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art. 1669 c.c
Scrive la Corte di Venezia: Se da un lato(…) non vi è dubbio che Costruzioni Generali Basso e AA Coperture, la prima quale appaltatrice e sub-committente, la seconda qual subappaltatrice, siano da ritenersi responsabili ex art. 1669 c.c.
art. 2043 c.c
concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod.
art. 1495 cod. civ
9 prende in rassegna i motivi d’appello di Copernit, fra i quali non si rinviene censura afferente al mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1495 cod. civ.
art. 1495 c.c
Delle difese della Copernit risulta in questa sede utile ricordare che la anzidetta convenuta, oltre a negare la propria responsabilità e chiamare in manleva la reale Mutua assicurazioni, eccepì la decadenza e la prescrizione del diritto di garanzia, ai sensi dell’art. 1495, co.
art. 346 cod. proc. civ
art. 1669 cod. civ
civ., in quanto, pacifico che le esponenti non avrebbero potuto agire nei confronti di Copernit ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., del tutto legittimamente avevano agito per la lesione del principio del “neminem laedere”.
art. 2043 cod. civ
Peraltro, l'esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilità non fa venir meno l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1669 cod.
art. 2043 cod. proc. civ
concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. proc. civ.
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Testo completo

17 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. 7742/2017 proposto da: AA COPERTURE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA ROMANO; -ricorrente- contro ISONIT SPA in Liquidazione (già COPERNIT C. SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato ENZO PARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO SCARPARI; -controricorrente/ric. incidentale- nonché contro GRUPPO BASSO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CASELLATI;

COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO GIORGIO –controricorrenti/ric.incidentali – e REALE MUTUA ASSICURAZIONE SPA; -intimata- avverso la sentenza n. 457/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che conclude per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dei ricorsi incidentali;

FATTI DI CAUSA 1. La vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti. La s.p.a. Gruppo Basso appaltò la costruzione di un capannone industriale alla s.p.a. Costruzioni Generali Cav. Angelo Basso, la quale subappaltò la realizzazione della copertura dello stabilimento alla s.r.l. AA Coperture, la quale ultima si rifornì delle lastre in fibrocemento necessarie a tale scopo dalla s.p.a. Copernit. Segnalate copiose infiltrazioni dal tetto da parte della locataria del fabbricato, la s.p.a. Gruppo Basso promosse procedimento per accertamento tecnico preventivo.

Successivamente incaricò la s.r.l. Giviemme di sostituire l’intera copertura dello stabilimento. Il c.t.u. nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo giunse alla conclusione che le infiltrazioni venivano causate da evidenti cavillature e fessurazioni delle lastre in fibrocemento.

2. La s.p.a. Costruzioni Generali Basso citò in giudizio la subappaltatrice AA Coperture e Copernit, fornitrice del materiale di copertura, chiedendo che fosse accertata la responsabilità, ex art.1669 cod. civ., della subappaltatrice e quella extracontrattuale della Copernit.

3. Con quasi coevo atto il Gruppo Basso s.p.a. citò in giudizio la Costruzioni Generali Basso (appaltatrice), la AA Coperture (subappaltatrice) e la Copernit (fornitrice), chiedendo la condanna di appaltatrice e subappaltatrice, al rimborso dell’importo di € 169.254,00 occorsi per il ripristino della copertura, nonché la condanna solidale, per responsabilità aquiliana, della Copernit, oltre al risarcimento del danno per lesione d’immagine. L’appaltatrice chiamò in responsabilità la subappaltatrice e quest’ultima la fornitrice. Delle difese della Copernit risulta in questa sede utile ricordare che la anzidetta convenuta, oltre a negare la propria responsabilità e chiamare in manleva la reale Mutua assicurazioni, eccepì la decadenza e la prescrizione del diritto di garanzia, ai sensi dell’art. 1495, co. 3, cod. civ.

4. Il Tribunale, affermata la responsabilità solidale di Costruzioni Generali Basso, AA Coperture e Copernit, li condannò a rifondere il danno; in accoglimento della domanda di manleva formulata da Costruzioni Generali Basso condannò AA Coperture e Copernit, in solido, a tenere indenne l’appaltatrice; condannò, infine, Copernit a tenere indenne AA Coperture.

5. Copernit s.p.a. (ora Isonit s.p.a. in liquidazione) impugnò la sentenza. AA Coperture, a sua volta, impugnò in via incidentale. La Corte d’appello di Venezia, accolto l’appello principale, rigettò le domande proposte da Gruppo Basso, da Costruzioni Generali Cav. Angelo Basso s.p.a. e da A.A. Coperture s.r.l. nei confronti di Copernit s.p.a. 5.

1. In estrema sintesi è utile riprendere della sentenza di secondo grado i passaggi argomentativi che ancora assumono rilievo in ragione delle censure mosse in questa sede. Scrive la Corte di Venezia: Se da un lato(…) non vi è dubbio che Costruzioni Generali Basso e AA Coperture, la prima quale appaltatrice e sub-committente, la seconda qual subappaltatrice, siano da ritenersi responsabili ex art. 1669 c.c. (…), quanto a Copernit, società che ha fornito il materiale ritenuto viziato, il tribunale ha errato nell’inquadrare la responsabilità di questa nell’ambito dell’art. 2043 c.c., attesa l’inapplicabilità al fornitore dei materiali utilizzati per la costruzione dell’immobile della disposizione di cui all’art. 1669 c.c., che costituisce mera applicazione della prima .

6. La s.r.l. Coperture ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria doglianza. La s.p.a. Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di un motivo. Analogamente il Gruppo Basso s.p.a. Isonit s.p.a. in liquidazione (già Copernit) con tre atti separati controricorre avverso Costruzioni Generali s.p.a., AA Coperture s.r.l., Gruppo Basso s.p.a.

7. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Hanno depositato memorie AA Coperture s.r.l. e il Gruppo Basso s.p.a. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. La ricorrente principale denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 342, 345, 346 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Assume la ricorrente che la Corte di Venezia aveva trattato e deciso questione affrontata in primo grado in assenza di specifico motivo d’appello.

In particolare, la Corte locale aveva rigettato la domanda di manleva spiegata da AA Coperture nei confronti di Copernit, che era stata invece accolta in primo grado, senza che nei propri motivi d’appello Copernit avesse mosso censura che consentisse alla corte veneziana di rivedere e riformare la decisione di primo grado in punto alla decadenza del diritto di AA Coperture di essere garantita dal proprio fornitore Copernit per i vizi del materiale acquistato . 8.

1. Il motivo è fondato. La sentenza d’appello dalla pag. 5 alla pag. 9 prende in rassegna i motivi d’appello di Copernit, fra i quali non si rinviene censura afferente al mancato accoglimento dell’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1495 cod. civ. Eccezione che, per contro, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, reputa fondata (pag. 10). Sostiene la controricorrente Copernit, oggi Isonit, che non sarebbe occorso appello specifico sul punto, poiché, proposta l’eccezione, sarebbe stato sufficiente la riproposizione della stessa in sede d’appello e, nel caso di specie, nell’atto di citazione in appello si legge: l’infondatezza della pretesa, per l’avvenuta prescrizione dell’azione di garanzia ai sensi dell’art. 1495 c.c. e decadenza del diritto alla garanzia stessa .

Quest’ultima affermazione non è condivisibile. La Copernit era risultata soccombente sia nei confronti di Costruzioni Generali Basso, che nei confronti di AA Coperture. Non è dubbio, di conseguenza che l’unico modo per coltivare l’eccezione di cui detto era quello di proporre specifico motivo d’appello. Il che non è stato fatto. Invero, la situazione è ben diversa rispetto a quella della parte vittoriosa, la quale, in presenza di altrui impugnazione, deve limitarsi a tenere viva l’eccezione proposta in primo grado, rimasta assorbita dall’epilogo a lei favorevole.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la parte soccombente e appellante deve proporre nello stesso atto di appello specifici motivi di impugnazione in ordine alle eccezioni rigettate nella sentenza di primo grado, non potendo limitarsi a riproporlenel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Tale disposizione avendo riguardo alla diversa ipotesi della parte vittoriosa che, in difetto di soccombenza, ha solo l'onere di riprospettare nelle difese di secondo grado le domande e le eccezioni non accolte o ritenute assorbito dal primo giudice, allo scopo di non farle considerare come rinunciate (Sez.

L., n. 7101, 29/07/1994, Rv. 487575; conf., ex pluribus, Cass. n. 2750/1999). La Corte territoriale, quindi, è andata oltre la devoluzione che le derivava dai motivi d’appello, rigettando la domanda di manleva avanzata da AA Coperture nei confronti dell’appellante Copernit, la quale ultima, soccombente davanti al Tribunale, non aveva proposto motivo d’appello in ordine all’eccezione di prescrizione e di decadenza sollevata in primo grado e non accolta dal Tribunale. Sul punto, si ribadisce, non era bastevole riprendere o anche riproporre l’eccezione, occorrendo uno specifico motivo d’impugnazione.

9. Gruppo Basso s.p.a. e Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo s.p.a., espongono nei rispettivi controricorsi un motivo incidentale identico, con il quale denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1669 cod. civ. Assumono le due ricorrenti incidentali che la sentenza impugnata aveva violato e falsamente applicato gli artt. 2043 e 1669 cod. civ., in quanto, pacifico che le esponenti non avrebbero potuto agire nei confronti di Copernit ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., del tutto legittimamente avevano agito per la lesione del principio del “neminem laedere”. Domanda che avrebbe potuto essere rigettata ove in concreto fosse risultata infondata e non già per la ragione addotta dal Giudice del merito, il quale ha fatto perno sull’inapplicabilità alla fornitrice del materiale dell’art. 1669 cod. civ., pur nella sua lata portata derivante dall’interpretazione consolidata in sede di legittimità. 9.

1. La censura è fondata. La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art.2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore (S.U., n. 2284, 03/02/2014, Rv. 629518).

Proprio la sentenza di questa Corte n. 3338/1999, richiamata a pag. 9 dalla sentenza della Corte di Venezia, ha spiegato in un caso assimilabile, che la previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. proc. civ. Peraltro, l'esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilità non fa venir meno l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1669 cod. civ. (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che la società attrice, non essendo legittimata ad esperire l'azione ex art. 1669 cod. civ., non poteva del pari avvalersi dell'azione ex art. 2043 cod. civ.)– Rv. 524994 – .

Per l’esposta ragione la circostanza che il fornitore del materiale, di regola, sfugga alla responsabilità di cui all’art. 1669 cod. civ. (Cass. n. 13158/2002, citata dalla Corte veneta), non implica quale conseguenza ineluttabile che non possa essere incorso nella generale responsabilità da illecito extracontrattuale. Ovviamente, è bene ribadire, resta impregiudicato il vaglio dei presupposti per la configurabilità della responsabilità aquiliana.

10. Cassata, pertanto, la sentenza, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e quelli incidentali, cassa la sentenza