Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 27318/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal of the lawsuit by the condominium plaintiff.

Numero d'incarto Decreto — n. 27318/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The condominium, acting as the appellant, voluntarily renounced the lawsuit against the auto repair shop owner, a move accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that no further action on litigation costs was necessary under the relevant procedural codes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering any further judgment on merits or costs unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings Cassation procedure plaintiff renunciation litigation costs waiver conseguenze del ritiro ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n.
Art. 391, quarto comma c.p.c.
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

0 DECRETO sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DI CORSO EUROPA 345 IN GENOVA, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO CUOMO ULLOA; -ricorrente - Contro MORTARA GIAMPIERO, in qualità di titolare di AUTOFFICINA MORTARA, rappresentato e difesa dagli avvocati ALBERTO LA CAMERA, CARLOTTA FARINA; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza del la Corte d’Appello di Genova n.889/2020pubblicata in data 1 ottobre 2020 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso propost a da CONDOMINIO DI CORSO EUROPA 345 IN GENOVA, accettata dalcontroricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fiss