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Decreto — n. 27257/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 27257/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the respondent's early termination proposal within the statutory 40-day period. The respondent argued that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis e 391 c.p.c.: If the appellant fails to respond to an early termination proposal within the prescribed term, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant ordered to pay the costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal silence as waiver early termination proposal extinguishment of proceedings litigation costs award opposizione tardiva anticipo spese tardivo sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 17416/2021; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 20 settembre 2023 Il Co