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Ordinanza — n. 27255/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding co-ownership of a courtyard, ruling independent intervention valid despite prior procedural extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27255/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Susini, Nardi, and others against a Florence Court of Appeal decision. The lower court had declared a co-ownership claim extinguished due to lack of necessary party participation but allowed a limited co-ownership claim against specific defendants. The appellants argued this was improper, yet the court held that the intervenuers filed an independent intervention asserting their own distinct rights derived from a 1986 sale, granting them separate standing to appeal. Consequently, the court ruled that the procedural extinction of the broader claim did not preclude the intervenuers from obtaining a narrower judgment regarding only the contested frontiers, as no negative incidental condemnation or constitutive judgment was sought against their rights.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The declaration of extinction of a claim due to lack of necessary party integration does not create a preclusive negative res judicata if the intervening parties assert independent rights, allowing them to pursue a limited co-ownership determination without requiring universal co-ownership litigation.

Parole chiave

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co-ownership courtyard independent intervention procedural extinction necessary co-litigation res judicata preclusion accessory claim civil procedure appeal area di parcheggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.c.
Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.
Art. 100 c.p.c.
Art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
art. 1021 cod. civ
345 c.p.c., in quanto assumono che la Corte d’Appello abbia erroneamente qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella da loro avanzata con l’appello incidentale di accertamento che Zagni Franco ed Erizzoni Antonella non erano titolari del diritto di uso di cui all’art. 1021 cod. civ.
art. 184 c.p
1248/2005 del 15.4/6.9.2005 della Corte d’Appello di Firenze, passata in giudicato (da loro prodotta in giudizio con la memoria ex art. 184 c.p.c.
art. 345 c.p
Il primo motivo è palesemente infondato, in quanto la Corte d’Appello ha giustamente ritenuto domanda nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c.
art. 112 c.p
la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2909 cod. civ
e dell’art. 2909 cod. civ.
art. 111 c.p
art. 102 c.p
la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32440/2018 R.G. proposto da : SUSINI ENZO, NARDI SONIA e NARDI PATRIZIO, elett.te domiciliat i in FIRENZE, Il Prato 48R presso lo studio dell'avvocato PAOLO PAOLI (PLAPLA37S22D612N), che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro FANI ADRIANA in proprio e quale erede di MORALDI FRANCESCO , e MORALDI CLAUDIA, elett.te domiciliat i in LASTRA A SIGNA (FI) presso lo studio degli avvocati TULLIO CRISTAUDO (CRSTLL59L12H742D) ed ALBERTO CORSINOVI (CRSLRT59C14E466N), che li rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchécontro ZAGNI FRANCO ed ERIZZONI ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 –presso lo Studio legale Lessona, rappresentati e difesi dall’avvocato SIMONE NOCENTINI (NCNSMN65M21D612Z) e d all'avvocato FRANCESCO VESSICHELLI (VSSFNC67D13D612Y) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchécontro BIANCHI NICOLA, GAMBI BEATRICE, GAMBI BEATRICE, GAMBI BEATRICE, CATARZI PIERO, AMARI MARINO e METALLO ANTONINA , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2012/2017 depositata il19/9/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con la sentenza n. 1482/2010 il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda avanzata da Susini Enzo e Nardi Sonia e dall’intervenuto Nardi Patrizio, accertava che i convenuti Zagni Franco ed Erizzoni Antonella non erano comproprietari della corte posta nel Comune di Lastra a Signa (FI) in prossimità della via di Naiale, identificata nel NCEU (rectius NCT) a foglio 22, particella 70, avendo sulla stessa in virtù del contratto a rogito del notaio Fedele Caramia del 28.12.1986 il diritto di uso e calpestio, con esclusione del diritto di parcheggio auto, e per l’effetto condannava Zagni Franco ed Erizzoni Antonella alla rimozione dello scannafosso e del pozzetto di scarico acque chiare che essi avevano realizzato sulla suddetta corte, nonché al pagamento del 50% delle spese processuali in favore di Susini Enzo e Nardi Sonia.

Con la stessa sentenza, pur essendo stata dichiarata estinta per mancata integrazione del contraddittorio la domanda di accertamento della comproprietà della corte tra tutti i proprietari frontisti della corte medesima avanzata da Zagni Franco ed Erizzoni Antonella e dai terzi intervenuti Moraldi Francesco, Moraldi Claudia, Fani Adriana e Catarzi Piero, veniva però rigettata la domanda proposta da Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana di accertamento della loro comproprietà sulla corte riconoscendo che essi con l’atto del notaio Giuseppe Petrina del 31.12.1986 avevano acquistato da Catarzi Giovanni, Moreno e Piero solo un diritto di servitù di transito, con esclusione del diritto di parcheggio sulla corte in questione.

Avverso tale sentenza proponevano appello il 24.11.2010 Zagni Franco ed Erizzoni Antonella (procedimento n. 2470/2010 RG) sostenendo che nel diritto reale di uso loro attribuito dai danti causa, Amari Marino e Metallo Antonina, con l’atto del notaio Caramia del 28.12.1986, regolato dall’art. 1021 cod. civ., rientrava il diritto di servirsi della corte e di trarne i frutti per quanto occorreva ai bisogni loro e della loro famiglia secondo la destinazione che da sempre essa aveva avuto, essendo stato consentito l’accesso ed il parcheggio a tutti i proprietari frontisti, e chiedendo, oltre al riconoscimento di tale diritto, in via conseguenziale anche la riforma dell’ordine di demolizione dello scannafosso realizzato nella corte per far defluire le acque piovane e convogliarle verso la tubazione posta su via di Naiale per evitare l’allagamento della corte e del loggiato di proprietà Zagni- Erizzoni che su essa si affacciava e la riforma della statuizione sulle spese processuali, che nelle more avevano versato a favore degli attori con riserva di ripetizione.

Si costituivano nel procedimento n. 2470/2010 RG della Corte d’Appello di Firenze Nardi Sonia, Susini Enzo e Nardi Patrizio, che oltre a chiedere la conferma dei capi impugnati dagli appellanti principali, proponevano appello incidentale per sentire dichiarare che Zagni Franco ed Erizzoni Antonella non erano titolari del diritto di uso sulla corte oggetto di causa in quanto allorché il 28.12.1986 essi avevano acquistato da Amari Marino e Metallo Antonina il loro immobile, i venditori non erano più proprietari della corte antistante il fabbricato per avere già trasferito il 27.12.1986 la loro quota di comproprietà della corte a Nardi Sonia e Susini Enzo con l’atto del notaio Romoli, e per sentire condannare Zagni Franco ed Erizzoni Antonella anche al pagamento delle spese processuali in favore dell’intervenuto Nardi Patrizio, che in giudizio aveva sostenuto le stesse tesi risultate fondate di Nardi Sonia e Susini Enzo.

Con separato atto di appello, notificato oltre che a Zagni Franco, Erizzoni Antonella, Susini Enzo, Nardi Sonia e Nardi Patrizio, anche ai proprietari dei fabbricati frontistanti Gambi Beatrice, Bianchi Nicola, Catarzi Piero, Amari Marino e Metallo Antonina, proponevano impugnazione della sentenza n.1482/2010 del Tribunale di Firenze anche gli intervenuti Moraldi Francesco, Fani Adriana e Moraldi Claudia (procedimento n. 998/2011 RG), proprietari del fabbricato contraddistinto nel NCEU del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub 4, che reiteravano la loro richiesta di accertamento della loro comproprietà della corte, sia in quanto nel loro atto di acquisto del notaio Giuseppe Petrina del 31.12.1986 non si parlava di servitù di passo (transito) sulla corte, indicata invece come comune, ed all’atto stesso non erano intervenuti tutti i comproprietari della corte (in particolare Nardi Sonia e Susini Enzo) come sarebbe stato necessario se fosse stata costituita una servitù di passo sulla corte comune, sia in quanto la corte di proprietà comune di tutti i proprietari frontisti, costituiva una pertinenza a favore delle proprietà frontistanti che da essa avevano accesso, per cui in base all’art. 818 comma primo cod. civ., risultava automaticamente trasferita pro quota con gli atti di vendita delle proprietà dei fabbricati frontistanti a prescindere dall’espressa menzione della corte nei singoli atti di vendita, come già riconosciuto dalla sentenza n. 1248/2005 del 15.4/6.9.2005 della Corte d’Appello di Firenze, passata in giudicato (da loro prodotta in giudizio con la memoria ex art. 184 c.p.c. ma ignorata).

Tale sentenza nel rigettare l’actio negatoria servitutis di Susini Enzo e Nardi Sonia basata sull’asserita loro proprietà esclusiva della corte ed intesa a negare il diritto di Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana di passare con mezzi meccanici e sostare sulla corte, aveva accertato implicitamente che la corte di via di Naiale era di proprietà comune di tutti i proprietari dei fabbricati frontistanti la corte medesima, come peraltro confermato dalle testimonianze raccolte comprovanti l’accesso ed il parcheggio sulla stessa di tutti i proprietari dei fabbricati frontistanti, e dagli ordini di rimozione delle catene e dei lucchetti emessi in corso di causa nei giudizi possessori promossi contro Nardi Patrizio e Nardi Sonia.

Moraldi Francesco, Fani Adriana e Moraldi Claudia appellavano la sentenza di primo grado anche per avere compensato le spese processuali tra loro e gli attori Susini Enzo, Nardi Sonia e l’intervenuto Nardi Patrizio, ancorché sia quest’ultimo che Nardi Sonia fossero risultati soccombenti (quest’ultima anche nel giudizio di reclamo) nei procedimenti possessori svoltisi in corso di causa. Si costituivano nel procedimento n. 998/2011 RG della Corte d’Appello di Firenze Nardi Sonia, Susini Enzo e Nardi Patrizio, che sostenevano che le domande di accertamento della comproprietà della corte erano state tardivamente proposte dagli intervenuti, se considerati interventori principali, e che non poteva essere proposta autonoma impugnazione dagli interventori adesivi dipendenti, e sottolineavano che Moraldi Francesco, Fani Adriana e Moraldi Claudia non avevano impugnato la dichiarazione di estinzione della loro domanda di accertamento della loro comproprietà nei confronti di tutti i proprietari frontisti, con conseguente inammissibilità dell’appello degli intervenuti.

Nel merito essi chiedevano il rigetto di tale impugnazione in quanto la corte, essendo autonomamente censita rispetto ai fabbricati frontistanti, non poteva essere considerata accessorio di essi ed essere trasferita in base al disposto dell’art. 818 comma 2° cod. civ., ed in quanto all’epoca dell’acquisto gli intervenuti accedevano al loro fabbricato attraverso un terreno e solo a seguito di successivo frazionamento si erano interclusi tale accesso, chiedendo infine la condanna degli intervenuti al pagamento in loro favore delle spese processuali di primo grado, che erano state invece compensate.

Nel corso del giudizio di appello si costituiva Fani Adriana anche in qualità di erede di Moraldi Francesco, deceduto il 18.6.2012. Costituitisi Gambi Beatrice (acquirente da Catarzi Piero) e Bianchi Nicola (acquirente da Gambi Beatrice), e disposta la riunione del procedimento n.998/2011 RG a quello n. 2470/2010 RG, la Corte d’Appello di Firenze con la sentenza n. 2012/2017 del 19.9.2017 rigettava gli appelli incidentali di Nardi Sonia, Susini Enzo e Nardi Patrizio, ed in accoglimento degli appelli principali, ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, accertava che Zagni Franco ed Erizzoni Antonella in forza del loro diritto di uso e calpestio sulla corte di via di Naiale in Lastra a Signa (nel NCT a foglio 22 particella 70) avevano anche il diritto di parcheggio sulla corte stessa, revocando conseguentemente l’ordine impartito a Zagni Franco ed Erizzoni Antonella di rimozione dello scannafosso e del pozzetto di scarico acque chiare presenti sulla corte, compensava per metà le spese processuali dei giudizi di primo e di secondo grado relativamente al rapporto processuale instauratosi tra Zagni Franco ed Erizzoni Antonella da un lato e Susini Enzo e Nardi Sonia dall’altro, condannando questi ultimi al pagamento in favore dei primi della residua metà, accertava che Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana, che avevano spiegato intervento adesivo autonomo, erano titolari del diritto di comproprietà sulla medesima corte, condannava Susini Enzo, Nardi Sonia e Nardi Patrizio al pagamento in favore dei suddetti intervenuti delle spese processuali del giudizio di primo grado sia petitorio, che possessorio, ed al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado, e compensava le spese processuali di secondo grado nel rapporto processuale tra gli appellanti principali e gli appellati Gambi e Bianchi, ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di Firenze di procedere alla trascrizione.

Contro tale sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte con sette motivi Susini Enzo, Nardi Sonia e Nardi Patrizio, spedito per la notifica il 22.10.2018 (e quindi nel rispetto del termine annuale applicabile ai giudizi introdotti in primo grado prima del 4.7.2009, tenendo conto della sospensione feriale di 31 giorni) a Zagni Franco, Erizzoni Antonella, Fani Adriana, Moraldi Claudia, Bianchi Nicola, Gambi Beatrice, Catarzi Pietro, Amari Marino e Metallo Antonina, e resistono con controricorso notificato il 21.11.2018 Fani Adriana in proprio e quale erede di Moraldi Francesco e Moraldi Claudia, e con controricorso notificato il 27.11.2018 Zagni Franco ed Erizzoni Antonella, mentre sono rimasti intimati Bianchi Nicola, Gambi Beatrice, Catarzi Piero, Amari Marino e Metallo Antonina.

Zagni Franco ed Erizzoni Antonella hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. La causa, udita la relazione del Consigliere Vincenzo Picaro, è stata trattenuta a decisione nell’adunanza camerale del 15.9.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto assumono che la Corte d’Appello abbia erroneamente qualificato come domanda nuova ed inammissibile quella da loro avanzata con l’appello incidentale di accertamento che Zagni Franco ed Erizzoni Antonella non erano titolari del diritto di uso di cui all’art. 1021 cod. civ. sulla corte di via Naiale (nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 70) rispetto alla domanda subordinata avanzata in primo grado per ottenere che il diritto di Zagni Franco ed Erizzoni Antonella fosse circoscritto all’uso e calpestio della corte.

Il primo motivo è palesemente infondato, in quanto la Corte d’Appello ha giustamente ritenuto domanda nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda avanzata per la prima volta dagli attuali ricorrenti con l’appello incidentale, volta ad ottenere l’accertamento negativo del diritto di uso ex art. 1021 cod. civ. di Zagni Franco ed Erizzoni Antonella sulla corte oggetto di causa, atteso che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stata da loro esercitata un’azione intesa a negare la sussistenza del diritto di comproprietà sulla corte in capo a Zagni Franco ed Erizzoni Antonella e ad accertare che essi potevano vantare su tale corte solo il diritto di passaggio a piedi, deducendo nei successivi scritti che i predetti in base all’atto di compravendita del notaio Caramia del 28.12.1986 potevano vantare solo un diritto di uso e di calpestio sulla corte, con una prospettazione quindi volta ad attribuire e non a negare in capo ad essi il diritto di uso della corte.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 cod. civ. Assumono i ricorrenti che poiché la sentenza di primo grado al capo primo aveva dichiarato estinta per mancata integrazione del contraddittorio la domanda di accertamento della comproprietà della corte (nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 70) tra tutti i frontisti della stessa avanzata da Zagni Franco ed Erizzoni Antonella e dai terzi intervenuti Moraldi Francesco, Moraldi Claudia, Fani Adriana e Catarzi Piero, ed al capo secondo aveva accolto parzialmente la domanda di Susini Enzo e Nardi Sonia, alla quale aveva aderito Nardi Patrizio, accertando che Zagni Franco ed Erizzoni Antonella non erano comproprietari della corte vantando su di essa solo un diritto reale di uso e di calpestio, con esclusione del diritto di parcheggio auto, e condannandoli conseguentemente alla rimozione dello scannafosso e del pozzetto di scarico delle acque chiare che avevano realizzato sulla corte ed al pagamento di metà delle spese processuali, e poiché Zagni Franco ed Erizzoni Antonella non avevano impugnato il capo primo ed avevano appellato il capo secondo limitatamente all’ordine di demolizione dello scannafosso ed all’esclusione del loro diritto di parcheggio, ed il capo XIV sulle spese processuali, sull’esclusione del diritto di comproprietà della corte in capo a Zagni Franco ed Erizzoni Antonella doveva ritenersi intervenuto il giudicato interno, per cui la Corte d’Appello non avrebbe potuto affermare che il trasferimento a Susini Enzo e Nardi Sonia della comproprietà della corte da parte di Amari Marino e Metallo Antonina con l’atto del notaio Roberto Romoli del 27.12.1986 non impediva il trasferimento della comproprietà della corte con l’atto di vendita del giorno successivo concluso dagli stessi alienanti a favore di Zagni Franco ed Erizzoni Antonella e che la corte era di proprietà comune a tutti i frontisti.

Tale secondo motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello solo per scrupolo e completezza argomentativa, dopo avere ritenuto inammissibile l’appello incidentale degli attuali ricorrenti volto ad ottenere l’accertamento negativo del diritto di uso ex art. 1021 cod. civ. di Zagni Franco ed Erizzoni Antonella sulla corte oggetto di causa, ha inteso smontare l’argomentazione che i ricorrenti avevano addotto per negare la sussistenza del diritto di uso della corte in capo a Zagni Franco ed Erizzoni Antonella (quella per cui i loro danti causa sierano già spogliati il giorno prima dei diritti sulla corte), ma si è ben guardata dall’accertare con efficacia di giudicato la comproprietà di questi ultimi sulla corte, limitandosi al punto 3 del dispositivo ad accertare, in conformità con l’appello proposto da Zagni Franco ed Erizzoni Antonella, che nel loro diritto di uso e di calpestio doveva ritenersi ricompreso anche il diritto di parcheggio sulla corte ed a revocare al punto 4 l’ordine di rimozione dello scannafosso e del pozzetto di scarico delle acque chiare presenti sulla corte che era stato loro impartito in primo grado, in quanto tali realizzazioni dovevano ritenersi comunque ricomprese nel riconosciuto diritto di uso della corte.

3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 3 60 comma primo n.

3) e 4) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 818, 1021, 1372 comma 2°, 2644 e 2909 cod. civ. e l’omessa pronuncia. Con tale motivo i ricorrenti, oltre a cercare inammissibilmente (vedi rigetto del primo motivo di ricorso) di riproporre la domanda di accertamento negativo del diritto di uso della corte di Zagni Franco ed Erizzoni Antonella, sostengono che la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare in ordine al riconosciuto diritto di Zagni Franco ed Erizzoni Antonella di mantenere lo scannafosso ed il pozzetto di scarico delle acque chiare sulla corte.

Il terzo motivo è infondato in quanto alle pagine 14-16 la Corte d’Appello ha compiutamente ricostruito la nozione del diritto di uso ex art. 1021 cod. civ. riconosciuto sulla corte a Zagni Franco ed Erizzoni Antonella in base all’atto di vendita da essi concluso con Amari Marino e Metallo Antonina a rogito del notaio Caramia del 28.12.1986, chiarendo che esso è un diritto reale che attribuisce al titolare il diritto di servirsi della cosa e di trarne i frutti per il soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia con un’ampiezza che può incontrare limitazioni derivanti solo dalla natura e dalla destinazione economica del bene e non dal titolo costitutivo (Cass. 31.8.2015 n. 17320;

Cass. 26.2.2008 n. 5034), e tenuto conto anche dell’utilizzazione della corte emersa dalla prova testimoniale espletata, ha ritenuto ricomprese tra le facoltà attribuite agli usuari Zagni Franco ed Erizzoni Antonella anche il parcheggio di autovetture sulla corte e la realizzazione dello scannafosso e del collegato pozzetto di scarico delle acque chiare.

4. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1021, 2724 e 2725 cod. civ. Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello non avrebbe potuto utilizzare le prove raccolte nei giudizi possessori svoltisi in corso di causa per la natura petitoria della causa medesima. Il motivo è infondato, in quanto ciò che conta è che le prove siano state acquisite nel contraddittorio delle parti, come in effetti avvenuto, trattandosi di prove assunte nell’ambito dei giudizi possessori in corso di causa promossi prima contro Nardi Patrizio e poi contro Nardi Sonia, essendo evidente che il loro utilizzo è avvenuto solo per individuare l’effettiva destinazione della corte e per conformare ad essa il contenuto del diritto di uso, che è stato invece ricavato dall’esame dei titoli costitutivi dei diritti reali prodotti.

5. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto intervenuto il giudicato implicito sulla comproprietà della corte (nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 70) in capo a Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana sulla base della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1248/2005, non solo nei confronti di Nardi Sonia e Susini Enzo, che in quel giudizio avevano chiesto di condannare i predetti a rimuovere la rampa carrabile di accesso alla loro proprietà dalla corte e di negare loro il diritto di passaggio su di essa assumendo di esserne proprietari esclusivi, ma anche nei confronti di Nardi Patrizio, che a quel giudizio non ha partecipato.

Tale motivo è infondato, in quanto la Corte d’Appello nell’impugnata sentenza ha correttamente limitato il giudicato implicito a Nardi Sonia e Susini Enzo, che avevano partecipato al pari di Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana al giudizio definitosi con la sentenza n. 1248/2005 della Corte d’Appello di Firenze, non potendosi estendere tale giudicato a Nardi Patrizio che al procedimento non ha partecipato pur avendo acquistato da Susini Enzo e Nardi Sonia una porzione di fabbricato (nel NCEU a foglio 22, particella 500, derivante per frazionamento dalla particella 71 sub 5 a foglio 22) con i diritti sulla corte comune catastalmente identificata nel NCT a foglio 22, particella 70 con l’atto del notaio Roberto Romoli del 6.5.1998 e quindi prima dell’inizio del giudizio, non potendosi quindi considerare come avente causa di Susini Enzo e Nardi Sonia ai fini dell’estensione degli effetti del giudicato ex art. 111 c.p.c..

Per quanto riguarda Nardi Patrizio, tuttavia, tenendo conto della domanda di accertamento della comproprietà della corte riproposta nei confronti delle altre parti processuali da Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana, l’impugnata sentenza ha ritenuto semplicemente di poter utilizzare lo stesso ragionamento fatto dalla sentenza n. 1248/2005 della Corte d’Appello di Firenze, e di poter considerare trasferita convenzionalmente ai predetti, nonostante la mancata espressa e specifica menzione tra i diritti ad essi venduti, la comproprietà sulla corte quale pertinenza del fabbricato loro alienato ex art. 818 comma 1° cod. civ., come del resto confermato sia dalle prove testimoniali assunte, che dalle risultanze catastali nelle quali la particella 70 del foglio 22 del NCT del Comune di Lastra a Signa è riportata tra i “beni comuni non censibili” ed indicata come “comune ai num. 69, 71 sub 1 e sub 2 del foglio 22”.

6. Col sesto motivo i ricorrenti lamentano in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 818 cod. civ. Sostengono i ricorrenti che l’impugnata sentenza pur non essendo stata impugnata l’intervenuta dichiarazione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio della domanda di accertamento della comproprietà della corte nei confronti di tutti i proprietari frontisti, e pur non essendo menzionata come oggetto di vendita la quota della particella 70 del foglio 22 del NCT del Comune di Lastra a Signa nel loro atto di acquisto, abbia dichiarato a contraddittorio non integro la comproprietà della corte a favore di Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana, per giunta utilizzando l’art. 818 comma 1° cod. civ. in riferimento alla vendita ad essi effettuata da Catarzi Giovanni, Moreno e Piero con l’atto del notaio Giuseppe Petrina del 31.12.1986, senza avere accertato il vincolo di pertinenzialità tra la corte ed il fabbricato trasferito e la volontà di trasferimento del bene accessorio, benché le risultanze catastali non fossero vincolanti e comunque non deponessero nel senso del vincolo pertinenziale della particella 70 del foglio 22 del NCT del Comune di Lastra a Signa a favore della particella 71 sub 4 di Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana, ma solo in favore delle particelle 69, 71 sub 1 e sub 2 del foglio 22 del NCEU del Comune di Lastra a Signa,e senza risalire al frazionamento delle unità immobiliari originarie, come sarebbe stato necessario in ragione dell’attribuzione alla corte di un autonomo identificativo catastale.

Anche il suddetto motivo è infondato e va respinto. Anzitutto non vi è stata alcuna violazione dell’art. 102 c.p.c. in quanto Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana hanno chiesto il mero accertamento (e non una sentenza costitutiva, o di condanna nei confronti di tutti i comproprietari) della loro comproprietà della corte riportata nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 70, nei confronti delle parti che hanno contestato tale loro diritto e non di tutti i proprietari frontisti, non sussistendo quindi alcun litisconsorzio necessario con i proprietari frontisti che quel diritto non hanno contestato, ben potendo essere limitata l’efficacia della sentenza di accertamento ad alcuni soltanto dei comproprietari del bene.

La sentenza impugnata ha poi evidenziato che alla pagina 4 dell’atto di acquisto di Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana a rogito del notaio Giuseppe Petrina del 31.12.1986 è stato indicato che “I beni vengono trasferiti nell’odierno stato di fatto, con annessi e connessi, affissi ed infissi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive apparenti, parti del fabbricato e servizi a comune per legge, consuetudine, uso e destinazione e più genericamente con tutto ciò e quanto a detti beni si riferisce e fa corredo”, e che era pacifico che i venditori Catarzi Giovanni, Moreno e Piero avessero la comproprietà della corte oggetto di causa, al pari degli altri proprietari frontisti, certamente utilizzata per il transito e l’arrivo al fabbricato poi da essi venduto, ed ha richiamato le risultanze del supplemento della CTU del geom.

Paolo Battini, che aveva accertato che catastalmente la corte era indicata come bene comune non censibile comune ai numeri 69, 71 sub. 1 e sub. 2 del foglio 22, ed avendo avuto anche conferma dalla prova testimoniale dell’utilizzo della corte per l’accesso ai fabbricati frontistanti e per il parcheggio, ha ritenuto che i diritti di comproprietà sulla corte siano stati trasferiti a Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana come pertinenza del bene principale, il fabbricato espressamente indicato nell’atto di vendita (nel NCEU del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub 4), ai sensi dell’art. 818 comma 1° cod. civ..

Le risultanze catastali, richiamate in sentenza sulla base anche del supplemento di CTU del geom. Paolo Battini, non smentiscono la sussistenza del vincolo pertinenziale della corte oggetto di causa rispetto al fabbricato acquistato da Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana (nel NCEU del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub 4), in quanto sia tale fabbricato, che quello acquistato da Susini Enzo e Nardi Sonia (nel NCEU del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub. 5, dal quale sono poi derivate per ulteriore frazionamento le particelle 500 e 501) sono derivati dal frazionamento della casa colonica dei comuni venditori Catarzi Giovanni, Moreno e Piero, originariamente riportata nel NCT del Comune di Lastra a Signa a foglio 22, particella 71 sub 1, che in catasto figura ancora come beneficiaria della comproprietà della corte in questione per il mancato aggiornamento coi frazionamenti sopravvenuti.

L’impugnata sentenza ha poi puntualmente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 8962 del 29.8.1990, che ha riconosciuto che una pertinenza in comunione (nella specie cortile di un edificio) può essere destinata al contemporaneo servizio di più cose principali, appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza. Da ultimo va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che anche un immobile dotato di autonomi elementi d’identificazione catastale possa essere considerato pertinenza (vedi Cass. n. 11272/2014), e che nel caso in cui la pertinenza immobiliare abbia una propria autonoma individualità e dati identificativi catastali propri ed esclusivi, la mancata menzione di tali dati nell’atto di vendita della cosa principale, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario ricavabili dal titolo, non può essere ritenuta a priori elemento idoneo ad impedire l’automaticità dell’acquisto della pertinenza (vedi Cass. 18.1.2022 n. 1471).

7. Col settimo motivo i ricorrenti lamentano la vi olazione e falsa applicazione degli articoli 268, 163 e 105 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.

3) c.p.c.. Deducono i ricorrenti che l’impugnata sentenza abbia erroneamente qualificato quello spiegato da Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana come intervento adesivo autonomo e non come intervento adesivo dipendente, benché essi avessero fatto proprie le domande proposte da Zagni Franco ed Erizzoni Antonella, e che poiché questi ultimi così come gli intervenuti non avevano impugnato la dichiarazione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio della domanda di accertamento della comproprietà della corte nei confronti di tutti i proprietari frontisti che era stata avanzata da loro e da Zagni Franco ed Erizzoni Antonella, non poteva la Corte pronunciarsi nel merito sulla domanda di accertamento della comproprietà della corte avanzata da Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana.

Il settimo motivo è infondato e va respinto, in quanto alle pagine 18 e 19 l’impugnata sentenza ha ampiamente chiarito che poiché Moraldi Francesco, Moraldi Claudia e Fani Adriana, oltre a chiedere l’accoglimento delle domande proposte da Zagni Franco ed Erizzoni Antonella, hanno fatto valere un proprio autonomo e distinto diritto alla comproprietà della corte, derivante loro dall’atto di compravendita del notaio Giuseppe Petrina del 31.12.1986, assumendo una posizione parallela a quella di Zagni Franco ed Erizzoni Antonella, essi hanno spiegato un intervento adesivo autonomo (o litisconsortile), e non un intervento adesivo dipendente, con conseguente autonoma legittimazione all’impugnazione.

La mancata impugnazione della dichiarazione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio della domanda originariamente avanzata da Zagni Franco ed Erizzoni Antonella di accertamento della loro comproprietà della corte nei confronti di tutti i proprietari frontisti comproprietari della stessa, alla quale gli stessi intervenuti avevano aderito, non pregiudica la possibilità per gli intervenuti di ottenere un accertamento di comproprietà della corte più limitato, riferito solo ai frontisti convenuti in giudizio che abbiano contestato quella comproprietà, non richiedente, come già sopra riferito, il litisconsorzio necessario di tutti i proprietari frontisti comproprietari della corte, non essendo richiesta una condanna incidente negativamente sui loro diritti di comproprietà, né una sentenza costitutiva.

La dichiarazione di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio, del resto, in quantodecisione di mero rito e non di merito, non ha comportato la formazione di un giudicato negativo preclusivo. La reiezione del ricorso comporta la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidatein dispositivo in favore di Fani Adriana in proprio e quale erede di Moraldi Francesco e di Moraldi Claudia, ed in favore di Zagni Franco ed Erizzoni Antonella. Nulla va disposto per le spese relativamente ai rapporti processuali instauratisi con gli intimati.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido , al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per Fani Adriana, in proprio e quale erede di Morald